CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 00054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • D'ANTUONO Michele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostini del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato, con richiesta di liquidazione delle spese in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/02/2020 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale l'imputato appellante D'[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine: all'accertamento di responsabilità, sulla base di dichiarazioni della persona offesa prive di attendibilità; alla derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione della pena. 3. Con pec del 22.11.2021, il difensore del ricorrente ha allegato alla memoria conclusiva il certificato di morte di D'[OSCURATO:PERSONA], sopravvenuta in data 9 agosto 2020. Tale evento determina l'estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sulla richiesta di liquidazione delle spese in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio la competenza è della Corte di appello, ai sensi dell'art. 83, comma 2 d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] igostinacchio( [OSCURATO:PERSONA] CUr_Ce/U11\