CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 08521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVEZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata ad AVEZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] persone offese nel procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Motivi della decisione 1. Con decreto in data 7 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha disposto l'archiviazione del procedimento per violazione dell'art. 589 cod. pen., iscritto a carico di «ignoti», e relativo al decesso di [OSCURATO:PERSONA] accertato in data 13 marzo 2021. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen. La richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero in data 5 ottobre 2022 è stata accolta, pur essendo stata proposta opposizione da parte delle persone offese, perché il giudice ha ritenuto l'opposizione inammissibile e la notizia di reato infondata. 2. Con atto depositato il 31 ottobre 2022, il decreto di archiviazione è stato fatto oggetto di ricorso per cassazione da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente genitori e sorella del defunto), che avevano proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. I ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) in relazione agli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. per non avere il G.i.p. adeguatamente valutato la valenza delle indagini integrative indicate nell'atto di opposizione e aver disposto l'archiviazione de plano, senza fissare l'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore sostiene, in particolare, che il G.i.p. avrebbe compiuto una valutazione sulla irrilevanza delle indagini richieste e ciò sarebbe possibile solo all'esito dell'udienza e nel contraddittorio con i soggetti interessati. 3. Con memoria scritta del 9 gennaio 2023 il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Dopo aver ricordato che il provvedimento di archiviazione emesso successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il Procuratore generale osserva che «già il precedente art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che pure stabiliva la ricorribilità in cassazione del provvedimento, derogando all'art.606 cod. proc. pen., limitava i motivi di ricorso ai medesimi casi di nullità previsti dall'art.127, comma 5, cod. proc. pen. [...], con conseguente impossibilità di censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione». 4. L'art. 410-bis cod. proc. pen., prevede che il decreto di archiviazione sia nullo: se emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 bis dell'art. 408 e al comma 1 bis dell'art. 411; oppure prima che il termine di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art. 408 sia scaduto senza che sia presentato l'atto di opposizione; o ancora se, essendo stata presentata opposizione, «il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'art. 410, comma 1». Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che il decreto di archiviazione sarebbe nullo perché l'inammissibilità dell'opposizione sarebbe stata dichiarata fuori dei casi consentiti e l'atto di opposizione era stato predisposto nel rispetto dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. In questo caso, tuttavia, il rimedio esperibile è esclusivamente quello previsto dal terzo comma dell'art. 410 bis cod. proc. pen. Gli interessati, pertanto, avrebbero dovuto proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica. 5. Tanto premesso, si deve prendere atto dell'irritualità dell'impugnazione proposta dinanzi al giudice di legittimità. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ciò comporta che il ricorso debba essere riqualificato come reclamo e debba essere trasmesso al Tribunale monocratico di Avezzano competente a deciderlo. Invero, «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Si osserva in proposito che la relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, nel riaffermare il principio del favor impugnationis (del quale l'art. 568, comma 5, costituisce espressione), ha sottolineato che il sindacato sulla decisione impugnata deve essere compiuto «nella sede e con le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto» e al tipo di procedimento al quale l'impugnazione si attaglia (sull'argomento: Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 5, Ordinanza n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825). P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano. Così deciso il 31 g