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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 28148/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1613/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9469/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sulmona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sulmona, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 5 febbraio 2025, ha rigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordine di esecuzione n. 121/2018 SIEP, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta il 22 marzo 2019, nella parte in cui sarebbero stati emessi due cumuli parziali anziché uno unico e questo avrebbe determinato un errore nel calcolo della pena complessiva da espiare che risulterebbe pari ad anni trentanove anziché trenta.

2. Il giudice ha rigettato la richiesta rilevando che l’ordine di esecuzione si riferisce all’ultimo provvedimento di cumulo nel quale, correttamente, si è tenuto conto sia del primo provvedimento di cumulo, al quale è stato applicato il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., che del secondo, relativo a un reato commesso nel corso della carcerazione relativa al primo cumulo.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen. in quanto dal provvedimento impugnato non si comprenderebbe il criterio utilizzato e il ragionamento seguito dal giudice al fine di addivenire alla conclusione.

3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 78 cod. pen. in ordine al criterio comunque apparentemente applicato visto che il reato oggetto del secondo cumulo parziale, la condanna per la partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso, sarebbe stato consumato prima dell’inizio della carcerazione avvenuta nell’anno 1999.

Dagli atti e dalle sentenze, infatti risulterebbe che la “pungiuta” è avvenuta nell’anno 1998 e sul punto non potrebbe rilevare la diversa data contenuta nella contestazione formale dell’imputazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28148/2025 Roma, lì, 31/07/2025 “sino all’anno 2010”, poiché questo, altrimenti, si porrebbe in contrasto con l’art. 78 cod. pen. che nulla prevede per i reati la cui condotta si protrae oltre l’inizio della carcerazione.

4. In data 23 arile 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen. con riferimento al criterio applicato nel provvedimento di cumulo e quanto alla data di consumazione del reato associativo.

Le doglianze sono infondate.

2.1. Come anche recentemente evidenziato «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01).

Nel caso in cui le pene concorrenti in esecuzione siano state inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, infatti, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, PG, Rv. 279182 - 01).

Nel caso in cui il condannato commetta un reato durante l’esecuzione della pena, quindi, si deve procedere con dei cumuli parziali che si riferiscono ognuno a un rapporto esecutivo, ciascuno dei quali inizia con l’esecuzione della pena in questo inserita e si interrompe con la successiva commissione di un reato.

Ciò in quanto qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo unico di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali.

Ciò nel senso, come sopra evidenziato, che si succedono due diversi cumuli in cui il primo è quello che contiene le pene irrogate per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione ove eventualmente previsto del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.) e detrazione dal risultato del presofferto, e, il secondo, che è un nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 – 01; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966 – 01: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione»).

In una corretta prospettiva, pertanto, la formazione del secondo cumulo non determina lo scioglimento del primo ma, molto più semplicemente, impone di considerare nel secondo e successivo la pena che non è stata, per qualunque ragione, fino a quel momento espiata.

Nel secondo e complessivo cumulo, d’altro canto, in applicazione del principio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere computata la pena espiata prima della commissione del reato che determina l’emissione del provvedimento da eseguire.

2.2. Nel caso dei reati permanenti la data cui fare riferimento è quella della cessazione della permanenza e non a quella dell’inizio della consumazione (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272102 – 01 per cui, più in generale, «l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo») In tali ipotesi di reato, data la sua struttura unitaria, infatti, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (in questo senso e specifica sul punto Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Pmt in proc.

Onorato, Rv. 257600 - 01).

2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, seppure in termini sintetici, si è conformato ai principi in precedenza indicati.

Nel provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento alla data di consumazione del reato associativo, contestato e ritenuto come commesso sino al novembre 2010, oggetto della seconda sentenza, ha dato coerente e adeguato conto dei criteri applicati e la soluzione cui è addivenuto, peraltro esprimendosi a seguito di una richiesta di correzione di errore materiale, è corretta e non risulta sindacabile in questa sede.

Ciò senza che abbia all’evidenza alcun rilievo la data in cui è avvenuta la c.d.

“pungiuta” che, corrispondendo all’inizio della partecipazione del ricorrente all’associazione e non alla cessazione della permanenza, non individua la data di commissione del reato per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile anche sul punto.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1613/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9469/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sulmona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sulmona, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 5 febbraio 2025, ha rigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordine di esecuzione n. 121/2018 SIEP, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanissetta il 22 marzo 2019, nella parte in cui sarebbero stati emessi due cumuli parziali anziché uno unico e questo avrebbe determinato un errore nel calcolo della pena complessiva da espiare che risulterebbe pari ad anni trentanove anziché trenta. 2. Il giudice ha rigettato la richiesta rilevando che l’ordine di esecuzione si riferisce all’ultimo provvedimento di cumulo nel quale, correttamente, si è tenuto conto sia del primo provvedimento di cumulo, al quale è stato applicato il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., che del secondo, relativo a un reato commesso nel corso della carcerazione relativa al primo cumulo. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen. in quanto dal provvedimento impugnato non si comprenderebbe il criterio utilizzato e il ragionamento seguito dal giudice al fine di addivenire alla conclusione. 3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 78 cod. pen. in ordine al criterio comunque apparentemente applicato visto che il reato oggetto del secondo cumulo parziale, la condanna per la partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso, sarebbe stato consumato prima dell’inizio della carcerazione avvenuta nell’anno 1999. Dagli atti e dalle sentenze, infatti risulterebbe che la “pungiuta” è avvenuta nell’anno 1998 e sul punto non potrebbe rilevare la diversa data contenuta nella contestazione formale dell’imputazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28148/2025 Roma, lì, 31/07/2025 “sino all’anno 2010”, poiché questo, altrimenti, si porrebbe in contrasto con l’art. 78 cod. pen. che nulla prevede per i reati la cui condotta si protrae oltre l’inizio della carcerazione. 4. In data 23 arile 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 78 cod. pen. con riferimento al criterio applicato nel provvedimento di cumulo e quanto alla data di consumazione del reato associativo. Le doglianze sono infondate. 2.1. Come anche recentemente evidenziato «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01). Nel caso in cui le pene concorrenti in esecuzione siano state inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, infatti, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, PG, Rv. 279182 - 01). Nel caso in cui il condannato commetta un reato durante l’esecuzione della pena, quindi, si deve procedere con dei cumuli parziali che si riferiscono ognuno a un rapporto esecutivo, ciascuno dei quali inizia con l’esecuzione della pena in questo inserita e si interrompe con la successiva commissione di un reato. Ciò in quanto qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo unico di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali. Ciò nel senso, come sopra evidenziato, che si succedono due diversi cumuli in cui il primo è quello che contiene le pene irrogate per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione ove eventualmente previsto del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.) e detrazione dal risultato del presofferto, e, il secondo, che è un nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 – 01; Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966 – 01: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione»). In una corretta prospettiva, pertanto, la formazione del secondo cumulo non determina lo scioglimento del primo ma, molto più semplicemente, impone di considerare nel secondo e successivo la pena che non è stata, per qualunque ragione, fino a quel momento espiata. Nel secondo e complessivo cumulo, d’altro canto, in applicazione del principio di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non può essere computata la pena espiata prima della commissione del reato che determina l’emissione del provvedimento da eseguire. 2.2. Nel caso dei reati permanenti la data cui fare riferimento è quella della cessazione della permanenza e non a quella dell’inizio della consumazione (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272102 – 01 per cui, più in generale, «l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo») In tali ipotesi di reato, data la sua struttura unitaria, infatti, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo, e, di conseguenza, non può computarsi la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (in questo senso e specifica sul punto Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Pmt in proc. Onorato, Rv. 257600 - 01). 2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, seppure in termini sintetici, si è conformato ai principi in precedenza indicati. Nel provvedimento impugnato, infatti, con il riferimento alla data di consumazione del reato associativo, contestato e ritenuto come commesso sino al novembre 2010, oggetto della seconda sentenza, ha dato coerente e adeguato conto dei criteri applicati e la soluzione cui è addivenuto, peraltro esprimendosi a seguito di una richiesta di correzione di errore materiale, è corretta e non risulta sindacabile in questa sede. Ciò senza che abbia all’evidenza alcun rilievo la data in cui è avvenuta la c.d. “pungiuta” che, corrispondendo all’inizio della partecipazione del ricorrente all’associazione e non alla cessazione della permanenza, non individua la data di commissione del reato per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile anche sul punto. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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