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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07616/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1510-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 677/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Cremona, che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Gianfranco, con la quale l’attore aveva invocato l’accertamento della natura emulativa degli atti di ostacolo e molestia all’esercizio di una servitù di passaggio posti in essere dai convenuti, e la condanna di questi ultimi alla cessazione dei predetti atti ed al risarcimento del danno.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che le fioriere fisse poste in essere dai convenuti appellati sotto il portico parzialmente gravato dal diritto di transito di cui è causa non precludessero l’esercizio della servitù a vantaggio del fondo dell’attore appellante, poiché esse comunque lasciavano libero lo spazio (120 cm.) che lo stesso attore aveva indicato come destinato all’esercizio del passaggio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Gianfranco, sollevando eccezione preliminare di tardività del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi, va scrutinata, e rigettata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente.

In disparte che, come rilevato dal ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, l’indirizzo di posta elettronica certificata contenuto nell’atto di appello era stato indicato soltanto per le comunicazioni di cancelleria, e non anche per le notificazioni; ciò a parte, le due forme di notificazione – a mezzo ufficiale giudiziario (o ex lege n. 53/94)e in via telematica – concorrono tra loro (cfr. n. 39970/21)(non avendo ancora effetto il nuovo testo dell’art. 137 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149/22).

Di conseguenza e nella specie, il ricorso, che è stato consegnato all’ufficio postale per la notificazione in data 30.12.2021, deve ritenersi tempestivo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (4.6.2021), perché proposto nel rispetto del termine cd. lungo di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c.

Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, da parte della Corte di Appello, sull’effettiva utilità della delimitazione fissa realizzata con le fioriere dai due controricorrenti.

Ad avviso del ricorrente, infatti, detta delimitazione non avrebbe alcuna funzione di recintare lo spazio non soggetto al transito, ma soltanto quella di renderlo più difficoltoso, senza alcuna utilità concreta per i controricorrenti.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 1067 c.c., 61, 115 e 191 c.p.c., perché il giudice di secondo grado non avrebbe rilevato che le fioriere poste in essere dai controricorrenti limitavano l’esercizio della servitù a vantaggio del fondo dell’attore, rendendolo meno comodo, né avrebbe considerato che detta circostanza non sarebbe stata specificamente contestata dai predetti controricorrenti.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte distrettuale ha escluso che la realizzazione di una delimitazione con fioriere fisse costituisse atto emulativo o turbativa all’esercizio del diritto di servitù a vantaggio del fondo dell’odierno ricorrente, sia perché costui non aveva specificamente dimostrato l’intento esclusivo di arrecargli danno, sia in quanto, comunque, il manufatto lasciava libero uno spazio di 120 cm. da destinare al passaggio.

Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che la citazione introduttiva del giudizio era stata notificata dall’odierno ricorrente nel maggio 2015, allorquando gli odierni controricorrenti avevano in corso alcuni lavori di ristrutturazione del loro immobile; e che lo stesso ricorrente aveva dichiarato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che i materiali di risulta temporaneamente depositati lungo il passaggio di cui è causa erano stati rimossi dagli odierni controricorrenti una volta ultimate le opere edili.

Infine, la Corte territoriale ha affermato che le fotografie prodotte in atti di causa dall’odierno ricorrente “… che ritraggono la fuoriuscita, dalla porta dell’abitazione, di mobilio e di una vespa (doc. 9), dimostrano che il passaggio in parola ben consente la movimentazione di quanto ivi rappresentato; le fioriere, infatti sono posizionate ad un’altezza adeguata che non impedisce il compimento (in situazioni come queste evidentemente saltuarie) delle manovre necessarie a consentirne il trasporto” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Lo stesso ricorrente dà atto (cfr. pag. 3 del ricorso) che il Tribunale, in sede possessoria, aveva ordinato agli odierni controricorrenti di lasciare libero uno spazio di 120 cm. da destinare al passaggio a favore del fondo di proprietà dell’odierno ricorrente; e riconosce che le fioriere oggetto di causa siano state poste in essere nel rispetto della predetta distanza (cfr. pag. 6 del ricorso).

La conclusione cui è pervenuto il giudice di merito, ovverosia che il manufatto di cui è causa non presentasse alcun intento emulativo, è dunque pienamente giustificata e condivisibile.

Peraltro, lo stesso ricorrente non contesta la lesione della distanza minima di cui anzidetto, ma eccepisce che non vi era alcuna necessità di delimitare l’area oggetto di passaggio e si duole del fatto che, mediante tale delimitazione, il passaggio stesso sia divenuto meno agevole.

In tal modo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratiodel rigetto della sua domanda.

Non appare decisiva, per altro verso, la circostanza che gli odierni controricorrenti abbiano, o meno, specificamente contestato la deduzione secondo cui la realizzazione delle fioriere rendeva meno agevole l’esercizio della servitù di passaggio di cui è causa (cfr. pag. 9 del ricorso).

La domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, era tesa a far acclarare la natura emulativa delle condotte di molestia all’esercizio della servitù poste in essere dagli odierni controricorrenti; questi ultimi, dunque, resistendo a detta domanda, ne hanno contestato i presupposti, tra cui rientra anche l’idoneità del comportamento addebitato agli odierni controricorrenti a costituire molestia all’esercizio della servitù, anche sotto il profilo dell’aggravamento delle modalità.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1510-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 677/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione del Tribunale di Cremona, che aveva rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Gianfranco, con la quale l’attore aveva invocato l’accertamento della natura emulativa degli atti di ostacolo e molestia all’esercizio di una servitù di passaggio posti in essere dai convenuti, e la condanna di questi ultimi alla cessazione dei predetti atti ed al risarcimento del danno. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che le fioriere fisse poste in essere dai convenuti appellati sotto il portico parzialmente gravato dal diritto di transito di cui è causa non precludessero l’esercizio della servitù a vantaggio del fondo dell’attore appellante, poiché esse comunque lasciavano libero lo spazio (120 cm.) che lo stesso attore aveva indicato come destinato all’esercizio del passaggio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Gianfranco, sollevando eccezione preliminare di tardività del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi, va scrutinata, e rigettata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente. In disparte che, come rilevato dal ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, l’indirizzo di posta elettronica certificata contenuto nell’atto di appello era stato indicato soltanto per le comunicazioni di cancelleria, e non anche per le notificazioni; ciò a parte, le due forme di notificazione – a mezzo ufficiale giudiziario (o ex lege n. 53/94)e in via telematica – concorrono tra loro (cfr. n. 39970/21)(non avendo ancora effetto il nuovo testo dell’art. 137 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149/22). Di conseguenza e nella specie, il ricorso, che è stato consegnato all’ufficio postale per la notificazione in data 30.12.2021, deve ritenersi tempestivo rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (4.6.2021), perché proposto nel rispetto del termine cd. lungo di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c. Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, da parte della Corte di Appello, sull’effettiva utilità della delimitazione fissa realizzata con le fioriere dai due controricorrenti. Ad avviso del ricorrente, infatti, detta delimitazione non avrebbe alcuna funzione di recintare lo spazio non soggetto al transito, ma soltanto quella di renderlo più difficoltoso, senza alcuna utilità concreta per i controricorrenti. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 1067 c.c., 61, 115 e 191 c.p.c., perché il giudice di secondo grado non avrebbe rilevato che le fioriere poste in essere dai controricorrenti limitavano l’esercizio della servitù a vantaggio del fondo dell’attore, rendendolo meno comodo, né avrebbe considerato che detta circostanza non sarebbe stata specificamente contestata dai predetti controricorrenti. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte distrettuale ha escluso che la realizzazione di una delimitazione con fioriere fisse costituisse atto emulativo o turbativa all’esercizio del diritto di servitù a vantaggio del fondo dell’odierno ricorrente, sia perché costui non aveva specificamente dimostrato l’intento esclusivo di arrecargli danno, sia in quanto, comunque, il manufatto lasciava libero uno spazio di 120 cm. da destinare al passaggio. Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che la citazione introduttiva del giudizio era stata notificata dall’odierno ricorrente nel maggio 2015, allorquando gli odierni controricorrenti avevano in corso alcuni lavori di ristrutturazione del loro immobile; e che lo stesso ricorrente aveva dichiarato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che i materiali di risulta temporaneamente depositati lungo il passaggio di cui è causa erano stati rimossi dagli odierni controricorrenti una volta ultimate le opere edili. Infine, la Corte territoriale ha affermato che le fotografie prodotte in atti di causa dall’odierno ricorrente “… che ritraggono la fuoriuscita, dalla porta dell’abitazione, di mobilio e di una vespa (doc. 9), dimostrano che il passaggio in parola ben consente la movimentazione di quanto ivi rappresentato; le fioriere, infatti sono posizionate ad un’altezza adeguata che non impedisce il compimento (in situazioni come queste evidentemente saltuarie) delle manovre necessarie a consentirne il trasporto” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Lo stesso ricorrente dà atto (cfr. pag. 3 del ricorso) che il Tribunale, in sede possessoria, aveva ordinato agli odierni controricorrenti di lasciare libero uno spazio di 120 cm. da destinare al passaggio a favore del fondo di proprietà dell’odierno ricorrente; e riconosce che le fioriere oggetto di causa siano state poste in essere nel rispetto della predetta distanza (cfr. pag. 6 del ricorso). La conclusione cui è pervenuto il giudice di merito, ovverosia che il manufatto di cui è causa non presentasse alcun intento emulativo, è dunque pienamente giustificata e condivisibile. Peraltro, lo stesso ricorrente non contesta la lesione della distanza minima di cui anzidetto, ma eccepisce che non vi era alcuna necessità di delimitare l’area oggetto di passaggio e si duole del fatto che, mediante tale delimitazione, il passaggio stesso sia divenuto meno agevole. In tal modo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratiodel rigetto della sua domanda. Non appare decisiva, per altro verso, la circostanza che gli odierni controricorrenti abbiano, o meno, specificamente contestato la deduzione secondo cui la realizzazione delle fioriere rendeva meno agevole l’esercizio della servitù di passaggio di cui è causa (cfr. pag. 9 del ricorso). La domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, era tesa a far acclarare la natura emulativa delle condotte di molestia all’esercizio della servitù poste in essere dagli odierni controricorrenti; questi ultimi, dunque, resistendo a detta domanda, ne hanno contestato i presupposti, tra cui rientra anche l’idoneità del comportamento addebitato agli odierni controricorrenti a costituire molestia all’esercizio della servitù, anche sotto il profilo dell’aggravamento delle modalità. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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