CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32838/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO TORINO n. 653/2019 depositata il12/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 23/2/2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio, genitori di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio dinnanzi il Tribunale di Biella la di loro ex nuora [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna al pagamento di euro 21.724,10, quale residuo del maggior importo da essi concesso in mutuo in data 12/3/2001 a favore della Filopante e del proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] per la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione coniugale e di proprietà della Filopante, asserendo di agire in forza della scrittura privata sottoscritta tra gli ex coniugi nel marzo del 2002. 2. Ai fini della comprensione della vicenda, va premesso che, come si ricava dagli atti e dalla stessa sentenza gravata , nel marzo 2002 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si accordarono, tramite scrittura privata, su come regolamentare la restituzione della somma (di lire 46.000.000, corrispondenti ad euro 22.274,10) data loro in mutuo dagli odierni ricorrenti , prevedendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato rate mensili sino all’ammontare di lire 44.000.000 (lire 2.000.000 essendo già stati versati da [OSCURATO:PERSONA]) e, in caso di separazione personale tra coniugi o premorienza di [OSCURATO:PERSONA], che l’estinzione dell’obbligazione restitutoria sarebbe rimasta interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 21 / 09 / 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si separarono consensualmente dinanzi al Tribunale di Biella. 4. Costituitasi nel giudizio di primo grado di cu i al punto 1 che precede , [OSCURATO:PERSONA] chiese, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in giudizio il terzo [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere da costui manlevata e garantita in caso di accoglimento della domanda attorea. Nel merito, eccepì la prescrizione del diritto vantato dagli attori e/o la nullità della condizione meramente potestativa contenuta nella scrittura privata per cui è causa, nonché l’insussistenza di una ricognizione di debito. 5. Esaurita l ’ istruttoria orale (per interrogatorio formale e testi) , i l Tribunale di Biella accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento della somma di denaro richiesta, oltre ad interessi e spese di lite. 6. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA]. L’appellante domandò la riforma della pronuncia impugnata sotto diversi profili, deducendo, in particolare: (i) l’insussistenza della obbligazione solidale alla restituzione del mutuo riconosciuta dal Tribunale nella scrittura privata. (ii) La nullità di tale scrittura, e in particolare della clausola di assunzione dell’obbligo, da parte della Filopante, in quanto sottoposta a condizione meramente potestativa. (iii) Che il Tribunale aveva disatteso l’istanza di chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], ponendo in capo alla sola Filopante il pagamento della somma residua del mutuo, sulla base dell’avveramento della condizione della separazione, mentre, in difetto di integrazione del contraddittorio, la scrittura privata del marzo 2002 non avrebbe potuto considerarsi determinante ai fini della decisione. (iv) L’intervenuta prescrizione del credito per il decorso del termine di prescrizione decennale, stante l ’ assenza di qualsiasi atto avente efficacia interruttiva a far data dal marzo 2001 fino al marzo 2011. Con riferimento a quest ’ ultimo profilo, l ’ appellante negò ogni efficacia interruttiva, ex art. 2944 cod. civ., alla scrittura privata di cui al punto 2 che precede, in quanto contenente una mera regolazione delle reciproche obbligazioni tra gli ex coniugi. Gli odierni ricorrenti si costituirono eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bise 342 cod. proc. civ, ed eccependo altresì che, non essendo state riproposte in sede di appello le domande della Filopante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe venuto meno ogni motivo di appello riguardante la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo.Nel merito, gli appellati contestarono la fondatezza dei motivi di impugnazione, richiamando la non contestazione del titolo negoziale dal quale derivava l’obbligo alla restituzione, nonché la mancata negazione della dazione del denaro e il relativo ammontare, elementi che non avevano costituito oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. 7. C on sen tenza n. 653/2019 , pubblicata in data 12/04/2019 , l a Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di prime cure, ha accolto l’appello e rigettato la domanda di pagamento formulata dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio. 8. Avverso la suindicata se ntenza d ’ appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Orazio propongono ora ricorso per cassazione , affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. 10. I ricorrenti hanno depositato l’atto denominato “memoria autorizzata”, che non può invero definirsi tale in quanto trattasi semplicemente di 7 (sette) righe di mero richiamo al ricorso, senza alcuna ( ulteriore ) illustrazione. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione dell ’ art. 1988 cod. civ. con riguardo ai capi della sentenza impugnata in cui è stato negato che costituisca riconoscimento di debito la scrittura privata sottoscritta nel mese di marzo 2002 dagli ex coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1988 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente negato contenuto ricognitivo del debito alla scrittura privata sottoscritta nel marzo 2002 dagli ex coniugi mutuatari, perché non direttamente indirizzata ai creditori. I ricorrenti sostengono che tale circostanza sia priva di rilevanza ai fini dell’attribuzione della natura ricognitiva del documento, essendo sufficiente, a tale fine, che l’atto rechi, anche implicitamente , la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e sia connotato dal carattere della volontarietà. 2. Con il secondo motivo denunciano , in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione degli artt. 2944 e 2946 cod. civ. , con riguardo ai capi della sentenza impugnata ove si è ritenuta prescritta la loro pretesa creditoria , e lamentano essersi erroneamente esclusa la valenza interruttiva del termine prescrizionale della scrittura privata sottoscritta nel marzo 2002. 3. Il ricorso è inammissibile . Il riconoscimento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Conseguentemente, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore (così Cass, sez. III, 14/2/2012, n. 2104; conforme Cass, sez. I, 13/10/2016, n. 20698, secondo la quale “ il riconoscimento del debito (…) non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., un ’ astrazione meramente processuale della causa debendi ; tale astrazion e si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale ildestinatario della dichiarazione è dispensato dall’onere di fornire la prova delrapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale”. 4. A tale stregua, il ricorso è nella specie è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 cod. proc. civ. 5. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.800,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterior