CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in relazione al reato di cui all'art. 37 della n. 689 del 1981 e che l'imputato, con l'unico motivo di ricorso, peraltro riproduttivo del primo motivo d'appello, ha lamentato un vizio della motivazione e la violazione di disposizioni di legge penale nella valutazione delle prove a carico, a causa della errata e insufficiente considerazione del carattere meramente formale del suo ruolo di amministratore di detta società, come riferito dal teste D'Orazio, dalla cui testimonianza si ricaverebbe chiaramente che il ricorrente non aveva avuto alcun ruolo effettivo nella gestione della società, né si era occupato del personale. Osservato che tale doglianza è volta a conseguire una non consentita rivisitazione e riconsiderazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di conseguirne una lettura alternativa circa il ruolo del ricorrente e la finalità delle condotte ascrittegli, che non è consentita nel giudizio di legittimità, in quanto il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Considerato che nel caso in esame la Corte d'appello di L'Aquila ha desunto la responsabilità dell'imputato, in accordo con il primo giudice e in modo logico, dalla assunzione della carica di amministratore, sottolineando che da questa derivava l'obbligo di comunicazione delle situazioni contributive dei dipendenti, la cui omissione, protratta per un significativo periodo di tempo, da aprile a ottobre 2016, è stata ritenuta, anche a questo proposito in modo logico, strumentale al mancato versamento delle ritenute previdenziali. Rilevato che di tali rilievi, sufficienti a giustificare la conferma della dichiarazione di responsabilità e non manifestamente illogici, il ricorrente ha proposto una riconsiderazione sul piano del merito, fondata su una rilettura delle risultanze istruttorie (in particolare della testimonianza del teste D'Orazio) e su una diversa valutazione della condotta e del relativo elemento soggettivo, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito dell'unico motivo al quale è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 Il Consigliere estensor