CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7473/2021, [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, pronunziando in sede di rinvio per quello che rileva in questa sede, ritenuta sussistente a carico di [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante di cui all' art. 7 L. 203/1991 in relazione ai capi 10) e 19) della rubrica confermava la condanna del predetto alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione e violazione dì legge in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante ed assumendo che in relazione ai capi 10) e 19) difettavano gli elementi di riscontro di attività illecite imputabili al ricorrente. 3. Le censure sono da ritenere manifestamente infondate in quanto reiterative di questioni già esaminate e disattese dalla corte di merito la quale, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto e tali da resistere alle censure, del tutto generiche )di parte ricorrente ha ritenuto configurabile l' aggravante de qua a carico del ricorrente sia sub specie di agevolazione mafiosa (trattandosi di fatti di usura ed estorsione finalizzati ad avvantaggiare il clan di cui l' imputato 9tri è risultato intraneo) che di metodo mafioso in ragione delle concrete modalità delle condotte in esame supportate dalla fama criminale di [OSCURATO:PERSONA] nel cui interesse il Paciolla aveva agito. Va, infine, chiarito che come precisato dalla corte di appello il giudizio di rinvio aveva ad oggetto solamente la menzionata aggravante, non venendo quindi in discussione i profili di responsabilità dell' imputato quanto ai menzionati reati. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]