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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 31896/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con effetto ex tunc, la misura della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, concessa al predetto, in relazione alla pena come determinata con il provvedimento di cumulo della Procura generale del 2.4.2003, ai sensi della legge n. 207 del 2003, dal Magistrato di sorveglianza di Potenza in data 3.10.2003, per avere commesso entro i cinque anni dalla sua applicazione un delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna non inferiore a mesi sei (lo Spinelli si era, infatti, reso responsabile del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso dal 2004 al 2006 ed era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.5.2012).

2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, e ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la revoca del suddetto beneficio con effetto ex tunc, non avrebbe tenuto conto del periodo di presofferto pari a mesi due e giorni due (dal 26.2.1996 al 27.3.1997 e dal 6.12.1996 al 7.1.1997), come risultante dal provvedimento di concessione in favore dello Spinelli dell'indulto, e avrebbe, altresì, omesso qualsiasi motivazione in relazione alla documentazione prodotta dalla difesa relativa all'applicazione del suddetto beneficio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

E in vero, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto alla revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, concessa allo Spinelli con provvedimento del 3.10.2003, nella ricorrenza dei presupposti di legge non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale si limita a introdurre argomenti piuttosto pertinenti alla quantificazione della pena da eseguire concretamente, che non rientrano nella competenza del Tribunale di sorveglianza ma più propriamente in quella dell'organo di esecuzione (pubblico ministero e, eventualmente, giudice dell'esecuzione).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 maggio 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con effetto ex tunc, la misura della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, concessa al predetto, in relazione alla pena come determinata con il provvedimento di cumulo della Procura generale del 2.4.2003, ai sensi della legge n. 207 del 2003, dal Magistrato di sorveglianza di Potenza in data 3.10.2003, per avere commesso entro i cinque anni dalla sua applicazione un delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna non inferiore a mesi sei (lo Spinelli si era, infatti, reso responsabile del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso dal 2004 al 2006 ed era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.5.2012). 2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, e ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la revoca del suddetto beneficio con effetto ex tunc, non avrebbe tenuto conto del periodo di presofferto pari a mesi due e giorni due (dal 26.2.1996 al 27.3.1997 e dal 6.12.1996 al 7.1.1997), come risultante dal provvedimento di concessione in favore dello Spinelli dell'indulto, e avrebbe, altresì, omesso qualsiasi motivazione in relazione alla documentazione prodotta dalla difesa relativa all'applicazione del suddetto beneficio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto alla revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, concessa allo Spinelli con provvedimento del 3.10.2003, nella ricorrenza dei presupposti di legge non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale si limita a introdurre argomenti piuttosto pertinenti alla quantificazione della pena da eseguire concretamente, che non rientrano nella competenza del Tribunale di sorveglianza ma più propriamente in quella dell'organo di esecuzione (pubblico ministero e, eventualmente, giudice dell'esecuzione). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2022 Il Consigliere estenso
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