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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27786/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare e dell'affidamento terapeutico tenuto conto delle buone condizioni di salute del condannato, dei gravi reati per i quali egli sta espiando la pena, per i numerosi precedenti penali, per la irregolare condotta in carcere contrassegnata da numerosi rapporti disciplinari (anche per essere stato trovato in possesso di un telefono cellulare) e, quindi, ha evidenziato la necessità di proseguire l'osservazione inframuraria per verificare l'inizio di un processo di revisione critica prima dell'eventuale ammissione - in via graduale - ai benefici penitenziari; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Messina, pur lamentando il vizio di motivazione in realtà chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare e dell'affidamento terapeutico tenuto conto delle buone condizioni di salute del condannato, dei gravi reati per i quali egli sta espiando la pena, per i numerosi precedenti penali, per la irregolare condotta in carcere contrassegnata da numerosi rapporti disciplinari (anche per essere stato trovato in possesso di un telefono cellulare) e, quindi, ha evidenziato la necessità di proseguire l'osservazione inframuraria per verificare l'inizio di un processo di revisione critica prima dell'eventuale ammissione - in via graduale - ai benefici penitenziari; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Messina, pur lamentando il vizio di motivazione in realtà chiede una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] maggio 2
Sentenza Cassazione n. 27786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris