CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA]; 6RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, con cui il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M