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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02576/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19076/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati difesi dall’avv.toBERNARDINO PASANISI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza n. 144/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 27/04/2021, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha condannato l’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] eLuigi Capogrosso al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] pugliese ONLUS a seguito dell’accertamento, a ca- rico dei convenuti, dei fatti dannosi loro contestati nel procedimento penaleconclusosi con la dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti agli imputati e la conferma delle statuizioni adottate in favore delle particivili (tra cui [OSCURATO:PERSONA] regionale pugliese ONLUS); afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – esclusa l’estinzione del giudizio in ragione del supposto trasferimento dell’odiernaazione civile in un successivo procedimento penale (attesa lasopravvenuta costituzione di parte civile di Legambiente in relazione aun procedimento penale privo di rapporti con il presente giudizio) e destituitadi rilevanza (ai fini della relativa validità) l’avvenuta pronun- ciadella sentenza di primo grado da un giudice monocratico (invece delgiudice collegiale) – ha evidenziato come, ferma la legittimazione ad agire del Comitato regionale pugliese di Legambiente, l’avvenuta acquisizionedell’efficacia di giudicato delle statuizioni civili relative alla condannagenerica al risarcimento del danno in favore di Legambiente valesse a giustificare la conferma della decisione del primo giudice, avutoparticolare riguardo al comprovato impegno istituzionale di Le- gambiente in relazione alla condizione ambientale della città di Ta- ranto,largamente compromessa dalla costante e massiccia attività di emissionedi polveri minerali pericolose ascritta ai danneggianti; ciò posto, secondo la corte territoriale, la liquidazione dei danni operatadal primo giudice era tale da integrare pienamente i requisiti diproporzionalità e di congruità in relazione alla serietà e alla gravità Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deldanno all’ambiente e alla salute dei cittadini provocato dagli appel- lanti,sia pure in proporzione al periodo di tempo considerato nel pre- sentegiudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erededi [OSCURATO:PERSONA]) propongono ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi d’impugnazione; LegambienteComitato regionale pugliese Onlus resiste con contro- ricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità del procedi- mento per violazione dell’art. 75 c.p.p., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., nonché per omesso esame difatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), peravere la corte territoriale omesso di rilevare la piena coincidenza deifatti sottoposti al procedimento penale relativi al presente giudizio rispettoai fatti dedotti in un precedente procedimento penale nel quale Legambientesi era già costituita parte civile (dettando al riguardo una motivazionemeramente apparente), con la conseguenza che la costi- tuzione di parte civile nel procedimento penale successivamente in- staurato per i medesimi fatti non poteva che comportare, ai sensi dell’art.75 c.p.p., la rinuncia all’azione civile medio tempore posta ad oggettodel presente giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come, sulla base del principio dinecessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo,n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposi- zionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa appli- cazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri singolanorma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indi- caregli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di opera- tivitàdi detta violazione (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv.588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez.

Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez.

Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez.

Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez.

Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez.

Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimanein ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v.

Sez.

U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01) ; conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerarecome la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'attivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837– 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi , nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la pienacoincidenza dei fatti sottoposti al procedimento penale relativi al presente giudizio rispetto ai fatti dedotti in un precedente procedi- mentopenale nel quale Legambiente si era già costituita parte civile , hannotuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (néalcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processualie i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivodi detto errore (con particolare riguardo alla documentazione eventualmenteidonea a consentire lo svolgimento di un raffronto tra i dueprocedimenti penali che si assumono condotti in relazione ai me- desimi fatti ) , con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di ap- prezzarela concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezzadel motivo d’impugnazione proposto ; sotto altro profilo, dev’essere radicalmente escluso il ricorso del denunciatocarattere apparente della motivazione dettata nel provve- dimento impugnato, avendo il giudice a quo espressamente sottoli- neatola diversità dei due procedimenti penali senza che alcuna ‘notizia certificata’in ordine allo stato di detto successivo procedimento penale (e, dunque, dell’accertamento della rivendicata litispendenza) fosse stataeffettivamente fornita dagli interessati, con la conseguenza che Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sarebbe spettato a questi ultimi fornire la prova dell’effettiva coinci- denzadelle regiudicande penali ; daultimo, dev’essere con evidenza negato il ricorso del vizio omis- sivoevocato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo il giudice d’appello espressamentepreso in considerazione i fatti dedotti con la presente censura, senza dunque incorrere nel denunciato omesso esame degli stessi; conil secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità del pro- cedimentoper violazione dell’art. 50 - bis c.p.c. e dell’art. 2395 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamenteinterpretato in termini inammissibilmente restrittivi le dispo- sizionidi cui all’art. 50 - bis c.p.c., escludendo immotivatamente, dalla competenza del tribunale in composizione collegiale, la cognizione dell’azione di responsabilità risarcitoria derivante dal compimento di fattiilleciti diversi dalle azioni di responsabilità contrattuale; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, i n tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità diragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e cia- scunada sola idonea a supportare il relativo dictum , la resistenza di unadi esse all'impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriorecensura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (cfr. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 , Rv. 654319 – 01 ; Sez.

L,Sentenza n. 3633 del 10/02/2017 , Rv. 643086 – 01 ; S ez.

L, Sen- tenzan. 4293 del 04/03/2016 Rv. 639158 - 01) ; nelcaso di specie, i ricorrenti non risultano aver sottoposto ad al- cunacensura l’alternativa ratio decidendi individuata dal giudice a quo Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inrelazione all’art. 161 c.p.c., secondo cui, non rientrando l’inosser- vanza dell’art. 50 - bis tra le cause di nullità che impongono la rimes- sionedella causa al primo giudice, il giudice d’appello è comunque abi- litatoa giudicare nel merito ; èappena il caso di rilevare , peraltro, come, benché i ricorrenti ab- bianoaffermato che la corte d’appello si sarebbe limitata a giudicare solonei ‘ limiti del devoluto ’ (cfr. pag. 19 del ricorso) (lasciando inten- dereche non avrebbe provveduto al ‘ riesame generale ’ del merito della causa),gli stessi si siano in ogni caso sottratti alla doverosa articola- zioneargomentativa di tale affermazione, che, rimasta allo stato di una meradeduzione apodittica e indimostrata, deve ritenersi del tutto priva deinecessari caratteri critici propri di un motivo d’impugnazione; conil terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità del procedi- mentoper violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp.att. e dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per averela corte territoriale dettato una motivazione meramente appa- rentee del tutto priva di pertinenza in relazione alla censura avanzata inappello con riguardo alla contestata legittimazione attiva del Comi- tato regionale pugliese di Legambiente all’esercizio dell’azione civile oggetto dell’odierno giudizio (trattandosi di un mero organo privo di soggettività giuridica), con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.in ragione dell’omessa pronuncia sul ridetto motivo d’appello; ilmotivo è complessivamente infondato; dev’esserein primo luogo disattesa la censura avanzata dai ricor- renticon riguardo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudicea quo espressamente affermato che, “circa la carenza di legit- timazionead agire del comitato regionale in quanto organo sprovvisto dipersonalità giuridica, la sentenza penale qui azionata e passata in giudicato quanto alle statuizione civili, ha riconosciuto, uniformandosi allasentenza resa dalla C assazione a S ezioni U nite n. 500 del 22 luglio Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1999,il diritto di tutte le associazioni anche di quelle non formalmente riconosciutedal Ministero dell’Ambiente […], come risulta per la ricor- rentedallo statuto e dalla sua attività, di agire in giudizio per ottenere risarcimento del danno iure proprio ” (cfr. pagg. 6 - 7 della sentenza d’appello),da tali asserzioni rendendosi manifesta l’infondatezza , tanto della censura di omessa pronuncia ascritta alla corte territoriale con riguardo alla contestata legittimazione attiva del Comitato regionale pugliese di Legambiente all’esercizio dell’azione civile oggetto dell’odiernogiudizio, quanto della doglianza concernente il preteso ca- rattereapparente della motivazione sul punto elaborata dal giudice a quo, attesa l’evidente comprensibilità dell’ iter logico - giuridico seguito dalla corte territoriale al fine di pervenire al rigetto della censura sul puntoavanzata dagli odierni ricorrenti , a nulla rilevando, ai fini dell’art. 132n. 4 c.p.c., l’eventuale contraddittorietà o incompatibilità del dic- tumdel giudice del merito rispetto ad elementi desumibili aliunde , os- siada fonti estranee all’ambito testuale della motivazione impugnata ; varràperaltro evidenziare, ai fini del riconoscimento della chiara irrilevanzadella doglianza in esame, la mancata censura, da parte dei ricorrenti, dell’alternativa e autonoma ratio decidendi indicata dalla corteterritoriale a fondamento del rigetto del motivo d’appello dedotto inquesta sede ; motivazione alternativa nella specie individuata nel ri- conosciutopassaggio in giudicato della questione relativa alla legitti- mazionead agire del Comitato regionale a seguito dell’emissione della sentenzapenale posta a fondamento delle rivendicazioni della contro- parte; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1223 c.c. nonché dell’art.41c.p., dolendosi altresì della nullità del procedimento per violazione degliartt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla con- tropartein assenza di prove sulle conseguenze dannose specificamente riconducibiliai fatti illeciti dedotti in giudizio; e tanto, anche attraverso la violazione delle norme di legge relative alle modalità del ragiona- mentopresuntivo (censurabile anche sotto il profilo del carattere me- ramente apparente della relativa motivazione), nella specie fondato sull’erratainferenza critica delle conseguenze dannose asseritamente sofferte dalla controparte in ragione dell’andamento delle iscrizioni a Legambiente tra il 2008 e 2012, in relazione a un periodo di tempo diversoda quello posto a oggetto del presente giudizio, con la conse- guentetotale incongruità della ricostruzione del nesso causale tra fatto illecitoe conseguenze dannose; ilmotivo è nel suo complesso infondato; osservapreliminarmente il Collegio come il vizio motivazionale con- testato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi privo di fondamento, avendogli stessi illegittimamente dedotto il ridetto vizio (relativo alla violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c.) sul presupposto dell’eventuale con- traddittorietà, del ragionamento argomentativo contenuto nella sen- tenzaimpugnata, non già in sé considerato (ossia rispetto al medesimo tessuto argomentativo del testo), bensì rispetto ad elementi illegitti- mamentedesunti aliunde , vale a dire sulla base di elementi estranei al ridettotesto, di per sé non considerabili nella prospettiva del vizio di motivazioneapparente qui evocato; nelresto, la doglianza concernente la dimostrazione effettiva delle conseguenzedannose sofferte da Legambiente deve ritenersi priva di ammissibilità,risolvendosi la stessa nella sostanziale prospettazione di unarilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’ im- postazionecritica non consentita in sede di legittimità; varràperaltro sottolineare come la corte territoriale abbia eviden- ziato– in t ermini adeguatamente congrui , sul piano logico , e corrett i Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul piano giuridico (superando anche da tale prospettiva la censura concernente il carattere meramente apparente della motivazione ) – come le conseguenze dannose dell’attività inquinante ascrivibile alla responsabilitàdegli odierni ricorrenti ( attività formalmente circoscritta tra l’anno 2000 e l’anno 2007) si fossero plausibilmente protratte, a dannodell’associazione ambientalista, anche negli anni successivi, po- tendosi ragionevolmente ritenere che le reazioni negative (avvenute nel2012 e nel 2015) descritte dai testimoni assunti rappresentassero una conseguenza diretta anche dei comportamenti illeciti ascritti ai danneggiantinel presente giudizio (cfr. pagg. 7 - 8 della sentenza im- pugnata); sottoaltro profilo, varrà considerare come l’affermazione secondo cuila riduzione del numero degli iscritti dell’associazione danneggiata siavalsa a riflettere in modo plausibile i termini di una flessione del valoredell’immagine dell’associazione ambientalista (e, dunque, la so- stanzadelle conseguenze dannose sofferte per effetto dell’illecito delle controparti) costituisc a l’espressione di una valutazione discrezionale capacedi esibire una sua condivisibile congruenza logica , sì che, anche attraverso tale ulteriore prospettiva, la proposizione della censura in esamein altro non si risolv e se non in una rilettura nel merito dei fatti dicausa, ancora una volta secondo un’impostazione critica non con- sentitain sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.

M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19076/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati difesi dall’avv.toBERNARDINO PASANISI; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza n. 144/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 27/04/2021, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha condannato l’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] eLuigi Capogrosso al risarcimento dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] pugliese ONLUS a seguito dell’accertamento, a ca- rico dei convenuti, dei fatti dannosi loro contestati nel procedimento penaleconclusosi con la dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti agli imputati e la conferma delle statuizioni adottate in favore delle particivili (tra cui [OSCURATO:PERSONA] regionale pugliese ONLUS); afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – esclusa l’estinzione del giudizio in ragione del supposto trasferimento dell’odiernaazione civile in un successivo procedimento penale (attesa lasopravvenuta costituzione di parte civile di Legambiente in relazione aun procedimento penale privo di rapporti con il presente giudizio) e destituitadi rilevanza (ai fini della relativa validità) l’avvenuta pronun- ciadella sentenza di primo grado da un giudice monocratico (invece delgiudice collegiale) – ha evidenziato come, ferma la legittimazione ad agire del Comitato regionale pugliese di Legambiente, l’avvenuta acquisizionedell’efficacia di giudicato delle statuizioni civili relative alla condannagenerica al risarcimento del danno in favore di Legambiente valesse a giustificare la conferma della decisione del primo giudice, avutoparticolare riguardo al comprovato impegno istituzionale di Le- gambiente in relazione alla condizione ambientale della città di Ta- ranto,largamente compromessa dalla costante e massiccia attività di emissionedi polveri minerali pericolose ascritta ai danneggianti; ciò posto, secondo la corte territoriale, la liquidazione dei danni operatadal primo giudice era tale da integrare pienamente i requisiti diproporzionalità e di congruità in relazione alla serietà e alla gravità Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deldanno all’ambiente e alla salute dei cittadini provocato dagli appel- lanti,sia pure in proporzione al periodo di tempo considerato nel pre- sentegiudizio; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erededi [OSCURATO:PERSONA]) propongono ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi d’impugnazione; LegambienteComitato regionale pugliese Onlus resiste con contro- ricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità del procedi- mento per violazione dell’art. 75 c.p.p., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., nonché per omesso esame difatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), peravere la corte territoriale omesso di rilevare la piena coincidenza deifatti sottoposti al procedimento penale relativi al presente giudizio rispettoai fatti dedotti in un precedente procedimento penale nel quale Legambientesi era già costituita parte civile (dettando al riguardo una motivazionemeramente apparente), con la conseguenza che la costi- tuzione di parte civile nel procedimento penale successivamente in- staurato per i medesimi fatti non poteva che comportare, ai sensi dell’art.75 c.p.p., la rinuncia all’azione civile medio tempore posta ad oggettodel presente giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come, sulla base del principio dinecessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo,n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposi- zionenormativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa appli- cazionedi norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri singolanorma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indi- caregli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di opera- tivitàdi detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv.588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento dellasua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto della citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorsoa pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; rimanein ogni caso pur sempre fermo che i l principio di autosuffi- cienzadel ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6),c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loropresenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01) ; conparticolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in pro- cedendo(tali da legittimare l'esercizio, ad opera del giudice di legitti- mità,del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito ), varrà considerarecome la stessa presuppon ga pur sempre l'ammissibilità del motivodi censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366,comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in con- formitàalle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succied altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse,in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'attivitàdel giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardandola funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso dellaparte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 , Rv. 663837– 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 , Rv. 662388 -01); nellaviolazione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti conil motiv o d’impugnazione in esame, atteso che gli stessi , nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la pienacoincidenza dei fatti sottoposti al procedimento penale relativi al presente giudizio rispetto ai fatti dedotti in un precedente procedi- mentopenale nel quale Legambiente si era già costituita parte civile , hannotuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (néalcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processualie i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivodi detto errore (con particolare riguardo alla documentazione eventualmenteidonea a consentire lo svolgimento di un raffronto tra i dueprocedimenti penali che si assumono condotti in relazione ai me- desimi fatti ) , con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di ap- prezzarela concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezzadel motivo d’impugnazione proposto ; sotto altro profilo, dev’essere radicalmente escluso il ricorso del denunciatocarattere apparente della motivazione dettata nel provve- dimento impugnato, avendo il giudice a quo espressamente sottoli- neatola diversità dei due procedimenti penali senza che alcuna ‘notizia certificata’in ordine allo stato di detto successivo procedimento penale (e, dunque, dell’accertamento della rivendicata litispendenza) fosse stataeffettivamente fornita dagli interessati, con la conseguenza che Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sarebbe spettato a questi ultimi fornire la prova dell’effettiva coinci- denzadelle regiudicande penali ; daultimo, dev’essere con evidenza negato il ricorso del vizio omis- sivoevocato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo il giudice d’appello espressamentepreso in considerazione i fatti dedotti con la presente censura, senza dunque incorrere nel denunciato omesso esame degli stessi; conil secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità del pro- cedimentoper violazione dell’art. 50 - bis c.p.c. e dell’art. 2395 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamenteinterpretato in termini inammissibilmente restrittivi le dispo- sizionidi cui all’art. 50 - bis c.p.c., escludendo immotivatamente, dalla competenza del tribunale in composizione collegiale, la cognizione dell’azione di responsabilità risarcitoria derivante dal compimento di fattiilleciti diversi dalle azioni di responsabilità contrattuale; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, i n tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità diragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e cia- scunada sola idonea a supportare il relativo dictum , la resistenza di unadi esse all'impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriorecensura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (cfr. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 , Rv. 654319 – 01 ; Sez. L,Sentenza n. 3633 del 10/02/2017 , Rv. 643086 – 01 ; S ez. L, Sen- tenzan. 4293 del 04/03/2016 Rv. 639158 - 01) ; nelcaso di specie, i ricorrenti non risultano aver sottoposto ad al- cunacensura l’alternativa ratio decidendi individuata dal giudice a quo Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inrelazione all’art. 161 c.p.c., secondo cui, non rientrando l’inosser- vanza dell’art. 50 - bis tra le cause di nullità che impongono la rimes- sionedella causa al primo giudice, il giudice d’appello è comunque abi- litatoa giudicare nel merito ; èappena il caso di rilevare , peraltro, come, benché i ricorrenti ab- bianoaffermato che la corte d’appello si sarebbe limitata a giudicare solonei ‘ limiti del devoluto ’ (cfr. pag. 19 del ricorso) (lasciando inten- dereche non avrebbe provveduto al ‘ riesame generale ’ del merito della causa),gli stessi si siano in ogni caso sottratti alla doverosa articola- zioneargomentativa di tale affermazione, che, rimasta allo stato di una meradeduzione apodittica e indimostrata, deve ritenersi del tutto priva deinecessari caratteri critici propri di un motivo d’impugnazione; conil terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità del procedi- mentoper violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp.att. e dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per averela corte territoriale dettato una motivazione meramente appa- rentee del tutto priva di pertinenza in relazione alla censura avanzata inappello con riguardo alla contestata legittimazione attiva del Comi- tato regionale pugliese di Legambiente all’esercizio dell’azione civile oggetto dell’odierno giudizio (trattandosi di un mero organo privo di soggettività giuridica), con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.in ragione dell’omessa pronuncia sul ridetto motivo d’appello; ilmotivo è complessivamente infondato; dev’esserein primo luogo disattesa la censura avanzata dai ricor- renticon riguardo alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudicea quo espressamente affermato che, “circa la carenza di legit- timazionead agire del comitato regionale in quanto organo sprovvisto dipersonalità giuridica, la sentenza penale qui azionata e passata in giudicato quanto alle statuizione civili, ha riconosciuto, uniformandosi allasentenza resa dalla C assazione a S ezioni U nite n. 500 del 22 luglio Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1999,il diritto di tutte le associazioni anche di quelle non formalmente riconosciutedal Ministero dell’Ambiente […], come risulta per la ricor- rentedallo statuto e dalla sua attività, di agire in giudizio per ottenere risarcimento del danno iure proprio ” (cfr. pagg. 6 - 7 della sentenza d’appello),da tali asserzioni rendendosi manifesta l’infondatezza , tanto della censura di omessa pronuncia ascritta alla corte territoriale con riguardo alla contestata legittimazione attiva del Comitato regionale pugliese di Legambiente all’esercizio dell’azione civile oggetto dell’odiernogiudizio, quanto della doglianza concernente il preteso ca- rattereapparente della motivazione sul punto elaborata dal giudice a quo, attesa l’evidente comprensibilità dell’ iter logico - giuridico seguito dalla corte territoriale al fine di pervenire al rigetto della censura sul puntoavanzata dagli odierni ricorrenti , a nulla rilevando, ai fini dell’art. 132n. 4 c.p.c., l’eventuale contraddittorietà o incompatibilità del dic- tumdel giudice del merito rispetto ad elementi desumibili aliunde , os- siada fonti estranee all’ambito testuale della motivazione impugnata ; varràperaltro evidenziare, ai fini del riconoscimento della chiara irrilevanzadella doglianza in esame, la mancata censura, da parte dei ricorrenti, dell’alternativa e autonoma ratio decidendi indicata dalla corteterritoriale a fondamento del rigetto del motivo d’appello dedotto inquesta sede ; motivazione alternativa nella specie individuata nel ri- conosciutopassaggio in giudicato della questione relativa alla legitti- mazionead agire del Comitato regionale a seguito dell’emissione della sentenzapenale posta a fondamento delle rivendicazioni della contro- parte; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1223 c.c. nonché dell’art.41c.p., dolendosi altresì della nullità del procedimento per violazione degliartt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri lacorte territoriale accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla con- tropartein assenza di prove sulle conseguenze dannose specificamente riconducibiliai fatti illeciti dedotti in giudizio; e tanto, anche attraverso la violazione delle norme di legge relative alle modalità del ragiona- mentopresuntivo (censurabile anche sotto il profilo del carattere me- ramente apparente della relativa motivazione), nella specie fondato sull’erratainferenza critica delle conseguenze dannose asseritamente sofferte dalla controparte in ragione dell’andamento delle iscrizioni a Legambiente tra il 2008 e 2012, in relazione a un periodo di tempo diversoda quello posto a oggetto del presente giudizio, con la conse- guentetotale incongruità della ricostruzione del nesso causale tra fatto illecitoe conseguenze dannose; ilmotivo è nel suo complesso infondato; osservapreliminarmente il Collegio come il vizio motivazionale con- testato dagli odierni ricorrenti debba ritenersi privo di fondamento, avendogli stessi illegittimamente dedotto il ridetto vizio (relativo alla violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c.) sul presupposto dell’eventuale con- traddittorietà, del ragionamento argomentativo contenuto nella sen- tenzaimpugnata, non già in sé considerato (ossia rispetto al medesimo tessuto argomentativo del testo), bensì rispetto ad elementi illegitti- mamentedesunti aliunde , vale a dire sulla base di elementi estranei al ridettotesto, di per sé non considerabili nella prospettiva del vizio di motivazioneapparente qui evocato; nelresto, la doglianza concernente la dimostrazione effettiva delle conseguenzedannose sofferte da Legambiente deve ritenersi priva di ammissibilità,risolvendosi la stessa nella sostanziale prospettazione di unarilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’ im- postazionecritica non consentita in sede di legittimità; varràperaltro sottolineare come la corte territoriale abbia eviden- ziato– in t ermini adeguatamente congrui , sul piano logico , e corrett i Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul piano giuridico (superando anche da tale prospettiva la censura concernente il carattere meramente apparente della motivazione ) – come le conseguenze dannose dell’attività inquinante ascrivibile alla responsabilitàdegli odierni ricorrenti ( attività formalmente circoscritta tra l’anno 2000 e l’anno 2007) si fossero plausibilmente protratte, a dannodell’associazione ambientalista, anche negli anni successivi, po- tendosi ragionevolmente ritenere che le reazioni negative (avvenute nel2012 e nel 2015) descritte dai testimoni assunti rappresentassero una conseguenza diretta anche dei comportamenti illeciti ascritti ai danneggiantinel presente giudizio (cfr. pagg. 7 - 8 della sentenza im- pugnata); sottoaltro profilo, varrà considerare come l’affermazione secondo cuila riduzione del numero degli iscritti dell’associazione danneggiata siavalsa a riflettere in modo plausibile i termini di una flessione del valoredell’immagine dell’associazione ambientalista (e, dunque, la so- stanzadelle conseguenze dannose sofferte per effetto dell’illecito delle controparti) costituisc a l’espressione di una valutazione discrezionale capacedi esibire una sua condivisibile congruenza logica , sì che, anche attraverso tale ulteriore prospettiva, la proposizione della censura in esamein altro non si risolv e se non in una rilettura nel merito dei fatti dicausa, ancora una volta secondo un’impostazione critica non con- sentitain sede di legittimità ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributounificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13;Adunanzadel27 novembre 2023 - R.G. n. 19076/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q. M. Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del prese
Sentenza Cassazione n. 02576/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris