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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 40590/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 484, comma 2-bis, 420-ter, 177 e 178 cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia rigettato l'istanza di rinvio del suo difensore di fiducia per legittimo impedimento, pur tempestivamente trasmessa e corredata dalla necessaria documentazione attestante i contestuali impegni professionali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato

1. L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488).

Per essere rilevante quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire è necessario che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento sia tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria e documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep 2018, P., Rv. 272297).

2. Dalla consultazione del fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che all'originaria istanza di rinvio non erano stati allegati i documenti citati nel ricorso attestanti i concomitanti impegni professionali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo giorno in cui è stata celebrata l'udienza in esito alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato (il verbale di udienza della Corte di assise di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed il verbale di udienza del Tribunale di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri).

Tali documenti risultano allegati solo al ricorso per cassazione.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di rinvio rilevando l'assenza tra gli atti di causa, al. momento della decisione, della documentazione posta a fondamento del legittimo impedimento.

3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende.

Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 484, comma 2-bis, 420-ter, 177 e 178 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia rigettato l'istanza di rinvio del suo difensore di fiducia per legittimo impedimento, pur tempestivamente trasmessa e corredata dalla necessaria documentazione attestante i contestuali impegni professionali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato 1. L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020, Bassetta, Rv. 278488). Per essere rilevante quale legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire è necessario che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento sia tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria e documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (Sez. 3, n. 8537 del 17/10/2017, dep 2018, P., Rv. 272297). 2. Dalla consultazione del fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che all'originaria istanza di rinvio non erano stati allegati i documenti citati nel ricorso attestanti i concomitanti impegni professionali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo giorno in cui è stata celebrata l'udienza in esito alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato (il verbale di udienza della Corte di assise di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed il verbale di udienza del Tribunale di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri). Tali documenti risultano allegati solo al ricorso per cassazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di rinvio rilevando l'assenza tra gli atti di causa, al. momento della decisione, della documentazione posta a fondamento del legittimo impedimento. 3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]