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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 24214/2025

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[OSCURATO:PERSONA] NAPOLI-intimati-Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 42/2024Data pubblicazione 29/08/2025depositata il 09/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleANNA [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del primo motivodi ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il tutore controricorrente, cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1.- A seguito di ricorso proposto dalla Procura Minorile in data 30marzo 2020, il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarò, consentenza n. 15/2023, lo stato di adottabilità di L.W. ,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e riconosciuta dalla sola madre N.E. ,con divieto di incontri fra quest’ultima e la figlia.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.42/2024, pubblicatail 10 maggio 2024, ha respinto il gravame proposto dalla madre.N.E. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata con quattro motivi, illustrati conplurime memorie.L’avvocato H.X. , tutore provvisorio della minore, hareplicato con controricorso e memoria.Disposta la trattazione camerale, con ordinanza interlocutorian.9199/2025 la causa è stata rinviata alla pubblica udienzadisponendo l’acquisizione, demandata alla Cancelleria, dei fascicolie degli atti di merito necessari per verificare l’assolvimento degliincombenti officiosi di cui all’art.10, comma 2, e 11, comma 6, dellalegge n.184/1983 e per la particolare rilevanza della questione didiritto prospettata nel primo motivo di ricorso, con cui è statadenunciata la nullità del procedimento per omessa integrazione del2 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025contraddittorio nei confronti del presunto padre biologico dellaData pubblicazione 29/08/2025minore.Acquisiti gli atti è stata fissata la pubblica udienza.Alla pubblica udienza la Procura Generale, riportandosi allarequisitoria scritta preventivamente depositata, ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la causaè stata discussa come da verbale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Nel ricorso sono svolti quattro motiviCon il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento peromessa estensione del contraddittorio nei confronti del padrebiologico della minore.

Si deduce che, sebbene il presunto padrebiologico, come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, era statoindividuato dai [OSCURATO:PERSONA] competenti nella persona di Y.T.[...] sin dai primi accertamenti compiuti a seguito delle inizialisegnalazioni, non gli era stato dato avviso della pendenza delprocedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione delprocesso ex art.11, comma 2, legge n.184/1983, con conseguentenullità del procedimento.La controricorrente ha eccepito la novità della questione,proposta per la prima volta in Cassazione e ha dedotto che laricorrente non ha fornito alcuna prova della presunta paternità delc.d.

“padre biologico” della piccola, osservando che il presunto padrenon aveva mai mostrato interesse per la minore.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1 e 8 della legge n.184/1983 in ordine allostato di abbandono del minore ed al diritto della minore a crescerenella sua famiglia di origine.Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza peromessa pronuncia e omessa motivazione, con riferimento allarichiesta formulata nell'atto di appello di rinnovazione dell'istruttorianonché di disposizione di una nuova CTU.3 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fattoData pubblicazione 29/08/2025decisivo che viene individuato nella possibilità di accedere all’“adozione mite”; a parere della ricorrente, nel corso dell'istruttoria edella stessa CTU, non è emerso lo stato di abbandono, né latrascuratezza da parte della madre nei confronti della figlia, avendola prima partecipato attivamente ai percorsi di rafforzamento dellecompetenze genitoriali e agli incontri con la bambina; espone chenon le è stata diagnosticata alcuna patologia tale da inibire inmaniera definitiva e assoluta le capacità genitoriali.3.1. - Il primo motivo, che va esaminato prioritariamente, èfondato e va accolto con assorbimento delle altre censure.3.2.- Giova osservare che la decisione impugnata, pronunciatanel contraddittorio con la madre della minore e con il tutoreprovvisorio, dà conto delle circostanze di fatto che condusseroall’apertura da parte della Procura Minorile del procedimento exartt.8 e 9 della legge n.184/1983 per la dichiarazione dello stato diabbandono della minore.Segnatamente, viene esposto che «i servizi sociali del Comunedi Luogo_1 intervennero allertati da una vicina di casa,che segnalò di sentire continuamente urla e pianti della bambinaprovenire dall’abitazione della N.E. , dove quest’ultima vivevaunitamente alla figlia ed al compagno Y.T. , padrebiologico della piccola, che non l’aveva riconosciuta perché almomento della nascita detenuto, né successivamente vi avevaprovveduto.

Nel corso del sopralluogo, il nucleo familiare apparveproblematico, in quanto la N.E. riferì delle condotte violente delcompagno nei propri confronti alla presenza della bimba, la casa furinvenuta in precarie condizioni igienico sanitarie, l’uomo aveva untrascorso di detenzione ed assunzione di sostanze stupefacenti,mentre la N.E. proveniva da un contesto familiare difficile…»(fol.2).

Viene poi delineato in maniera esaustiva il quadro dellemisure adottate a sostegno della genitorialità materna e delle attività4 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025istruttorie svolte, connotate anche dall’espletamento dellaData pubblicazione 29/08/2025consulenza tecnica, e si perviene ad una conclusiva statuizione diconferma della decisione di primo grado di declaratoria dello stato diadottabilità della minore, sul rilievo che le competenze genitorialimaturate dalla madre non erano risultate sufficienti a garantire allaminore una condizione di benessere e di sviluppo adeguato.3.3.- All’esito dell’acquisizione degli atti di causa disposta conl’ordinanza interlocutoria e del contraddittorio instaurato sul puntomediante la trattazione della causa in udienza pubblica, non èemersa prova che il presunto padre, sebbene individuatonominativamente dai [OSCURATO:PERSONA], abbia ricevuto avviso e che,quindi, egli sia stato messo nella condizione di esercitare il diritto dirichiedere la sospensione del procedimento di adottabilità così comeprevisto dall’art. 11, commi 2 e 6, della legge n. 184/1983.

Laricorrente ha dedotto che tale omissione ha influito sul rettosvolgimento della procedura di accertamento dello stato diabbandono e di dichiarazione di adottabilità, in quanto ha incisosull’integrità del contradittorio.3.4.- Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 10 e 11della legge n.184/1983.L’art.10, comma 2, della legge n.184/1983 stabilisce che igenitori o, in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbianorapporti significativi con il minore, sono “avvertiti” all’attodell’apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono daparte del presidente del tribunale per i minorenni; è, altresì dispostoche devono essere inviati a nominare un difensore di fiducia, inmancanza del quale si procede alla nomina del difensore d’ufficio, einformati che, con l’assistenza del difensore, possono partecipare atutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze edesercitare tutti i diritti difensivi ivi previsti.L’art.11 della legge n.184/1983 prevede che, quando dalleindagini previste nell'articolo 10 risultano deceduti i genitori del5 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado cheData pubblicazione 29/08/2025abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per iminorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo cheesistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo

44. In tal caso iltribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore(comma 1).

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori cheabbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia statadichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguireulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazionedello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta disospensione della procedura da parte di chi, affermando di essereuno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento.La sospensione può essere disposta dal tribunale, che nomina alminore, ove necessario, un tutore provvisorio, per un periodomassimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistitodal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modoconveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore(comma 2).Se entro il termine indicato viene effettuato il riconoscimento,deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandonomorale e materiale.

Se trascorrono i termini senza che sia statoeffettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità diprocedura alla pronuncia dello stato di adottabilità (comma 5).È previsto, quindi, all’art.11, comma 6, che il tribunale, in ognicaso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presuntigenitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possonoavvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma al fine diprovvedere al riconoscimento.Infine, il comma 7 dispone, a chiusura, che intervenuta ladichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, ilriconoscimento è privo di efficacia.

Il giudizio per la dichiarazione6 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingueData pubblicazione 29/08/2025ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.3.5.- In proposito, va osservato che queste disposizioni risultanocoerenti con i principi più volte espressi anche dalla Corte EDU ovestabiliscono un onere informativo d’ufficio in favore del presuntogenitore biologico, funzionale alla partecipazione effettiva dellostesso al procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandonoe di adottabilità.La Corte EDU più volte ha affermato che la nozione di vitafamiliare di cui all’articolo 8 CEDU non è limitata soltanto allerelazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami“familiari” di fatto, in cui le parti convivono senza essere coniugate(Ricorso 16969/90 Keegan c.

Irlanda, § 44; Ricorso 18535/91 Kroone altri c. [OSCURATO:PERSONA], § 30) e che la «vita privata», ai sensidell'articolo 8 della Convenzione, può integrare degli aspettidell'identità non soltanto fisica ma anche sociale della persona (siveda, per esempio, Ricorso n.65192/11 Mennesson c.

Francia, § 46).Ciò include la filiazione nella quale rientra ciascuna persona (ibidem),e la Corte, del resto, ha dichiarato più precisamente che ilriconoscimento, così come l'annullamento, di un legame di filiazioneriguarda direttamente l'identità dell’uomo o della donna di cui è inquestione la genitorialità (si veda Ricorso n. 8790/21 S. c.

Italia, §59 e precedenti ivi citati); la Corte EDU ha, inoltre, affermato che laprivazione del genitore naturale di un adeguato coinvolgimento nelprocesso decisionale relativo all’affidamento del figlio e, diconseguenza, della necessaria tutela dei loro interessi integra unaviolazione del rispetto della loro vita familiare e dell'art. 8 dellaConvenzione (Ricorso 28945/95 T.P. e K.M. c. [OSCURATO:PERSONA], § 83).3.6.- Alla luce del riferito quadro normativo, questa Corte con larecente sentenza n. 4019/2024 ha già avuto modo di affermare, concondivisi principi, che «l’obbligo di avvisare il genitore biologico dicui si abbia conoscenza alla luce delle doverose indagini indicate7 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025nell’art. 11, c.1. e previste espressamente dall’art. 10, c.1 non èData pubblicazione 29/08/2025affatto condizionato dall’esistenza di una relazione tra il genitorebiologico e il figlio minore.

Ove ne risulti l’esistenza, scatta l’obbligodi avviso che costituisce una delle forme dell’esercizio costituzionalee convenzionale del diritto di difesa in un procedimento, come quellovolto all’accertamento della condizione di abbandono e successivadichiarazione di adottabilità, che può determinare la privazionedefinitiva dello status genitoriale e che, di conseguenza, non puòessere esposto al rischio di una violazione così incisiva del diritto alcontraddittorio.Il condizionamento invocato riguarda, alla luce del dato testualedell’art. 11, la successiva fase della decisione sull’istanza disospensione proposta dal genitore biologico ma non scalfiscel’obbligo di avviso, previsto nel penultimo comma che deve essereeseguito “in ogni caso” in tutte i casi in cui il Tribunale, come nelcaso di specie, è a conoscenza dell’esistenza del genitore biologico(“appurata l’esistenza del genitore biologico” si afferma in narrativadella pronuncia impugnata) e dell’instaurazione in corso diprocedimento di adottabilità dell’azione di riconoscimento giudizialedi paternità, nella quale risulta costituito il tutore, parte necessariaanche nel giudizio di adottabilità.L’obbligo dell’avviso si determina e si consuma in una faseprocessuale nella quale non viene ancora in discussione ilpreminente interesse del minore e il giudizio conseguente dibilanciamento sul quale s’incentra l’indagine dell’adottabilità, ma lacorretta instaurazione del contraddittorio e l’esercizio effettivo,senza pregiudizi ingiustificati, del diritto di difesa, che deve potersiesplicare verso tutti i soggetti che gli artt. 10 e 11 indicano comedirettamente interessanti al giudizio di adottabilità.

Tra di essisenz’altro il genitore biologico che non abbia ancora riconosciuto laminore. (…) In assenza, derivante da non corretta valutazionegiuridica dell’obbligo contenuto nel penultimo comma dell’art. 11,8 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025dell’avviso ivi previsto al genitore biologico, la mancata proposizioneData pubblicazione 29/08/2025dell’istanza di sospensione del procedimento di adottabilità non puòessere ascritta a negligenza colpevole, in quanto senza l’avviso, sideve ritenere che non scatti, per il genitore biologico, neancheastrattamente, l’obbligo processuale di esercitare la facoltà previstadal c.3 dell’art. 11, ove s’intenda far accertare il proprio status, comepercorso legislativamente obbligato.».

Questa Corte ha, quindi,dedotto che «l’omissione integra una inemendabile lesione del dirittodi difesa», tanto più ingiustificata se il Tribunale era al correntedell’esistenza del presunto genitore biologico, e ne conosceva opoteva agevolmente conoscerne le generalità.Già in precedenza si era affermato, sia pure in relazione afattispecie riguardante la genitrice, che in conseguenza di un partoanonimo, il diritto indisponibile della madre biologica di effettuare ilriconoscimento del figlio non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ult.comma, legge n. 184/1983, dalla sopravvenuta declaratoria diadottabilità del minore, a meno che alla stessa non sia seguitol'affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza delladichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madrebiologica a richiedere la concessione di un termine per procedere alriconoscimento del minore (Cass. n.31196/2018).3.7.- I ricordati principi risultano calzanti al caso in esame e lacensura coglie, dunque, nel segno e va accolta.Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spettal’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodomassimo di due mesi del procedimento per consentirel’accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto chedebba essere informato dal tribunale per i minorenni “in ogni caso”della possibilità di avvalersi di questa facoltà.

Questa previsione nonè soggetta ad alcuna condizione e l’inadempienza determina iltravolgimento della dichiarazione di adottabilità che risultaradicalmente viziata dal mancato adempimento dell’obbligo di dare9 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025avviso al genitore biologico della facoltà di proporre l’istanza diData pubblicazione 29/08/2025sospensione del procedimento di adottabilità, per esercitare, ove aciò si determini, il riconoscimento del minore ed il corrispondentediritto di partecipare al giudizio di adottabilità, di opporsiall’eventuale rigetto dell’istanza, o alla prosecuzione illegittima delgiudizio prima dell’accertamento dello status, di non essere esclusocome extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamentedella genitorialità.Sulla scorta di tali considerazioni, va disattesa l’eccezione dinovità della questione proposta con il primo motivo, sollevata dallacontroricorrente, atteso che la censura prospetta la violazione di unadisposizione che stabilisce incombenti a contenuto informativo dicarattere officiosi che si collocano nella fase iniziale della proceduravolta alla pronuncia dello stato di adottabilità, la cui inosservanza èdestinata a ripercuotersi negativamente sulla intera procedura e lacui violazione è rilevabile in ogni stato e grado, comecondivisibilmente osservato anche dalla Procura Generale.Nel caso in esame, come può agevolmente riscontrarsi nellasentenza impugnata, l’esistenza e l’identità del presunto genitorebiologico era nota all’Ufficio giudiziario e pur tuttavia egli non è statoposto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazionealla condizione di genitore, nei sensi previsti dall’art.11, nonpotendosi trascurare che il giudizio volto alla dichiarazione diadottabilità è idoneo a determinare in via irreversibile la privazionedella genitorialità e che, come sancito dall’art. 1 della legge n.184/1983, prende le mosse dal diritto del minore ad essere cresciutoed educato nella propria famiglia, ove ve ne siano le condizioniall’esito di un accertamento in cui le parti ed i soggetti a vario titolocoinvolgibili possano effettivamente partecipare.Tale conclusione non è revocabile in dubbio in considerazionedella previsione contenuta nell’art.21, comma 4, della legge n.184/1983 che così recita:” Nel caso in cui sia in atto l'affidamento10 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato” cheNumero di raccolta generale 24214/2025concerne solo le ipotesi di revoca e non opera come sanatoDraita p udbib liucanzio ne 29/08/2025difetto di validità originario.Nel caso in esame non vi è prova che il presunto padre biologicosia stato avvertito dell’inizio della procedura e, tanto meno, che siastato dato l’avviso ex art.11, comma 6, della legge n.184/1983,dovuto in ogni caso, anche in assenza di una sua iniziativa, e ciòcomporta la nullità dell’intero procedimento.L’esigenza di certezza e celerità propria dei giudizi minorili, nonpuò comprimere illegittimamente il diritto di difesa del genitorebiologico in un giudizio dal quale potrà conseguire la definitivaprivazione della genitorialità.In proposito è opportuno ribadire, avendo riguardo al preminenteinteresse del minore – come già puntualizzato da Cass. n.4019/2024- che «la necessità processuale di ripristinare il diritto di difesa delricorrente illegittimamente pretermesso non determina, tuttavia,ove, come è prevedibile, ciò contrasti con il preminente interesse delminore di conservare il proprio collocamento durante il giudizio e dinon essere ulteriormente traumatizzato dalle inefficienze giudiziarie,una modifica dell’attuale affidamento del minore, nella fase dirinnovato accertamento doveroso delle condizioni di adottabilità,avendo il Tribunale per i minorenni, tutti i poteri officiosi conferitidall’art. 10, c.3, l. n. 184 del 1983 al riguardo.

Nessuna modifica puòintervenire prima di verificare la sussistenza dello status genitorialein capo al ricorrente ed, eventualmente, le sue capacità genitoriali aifini dell’accertamento da svolgersi nel giudizio volto alladichiarazione di adottabilità.».Va aggiunto, alla luce delle esigenze di celerità che connotano laprocedura, che nulla osta a che il Tribunale nell’eseguire l’avvisoinformativo fissi un termine per l’esercizio da parte del presuntogenitore biologico delle facoltà processuali di cui al secondo comma11 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025dell’art. 11 della legge n.184/1983, cui poi è condizionato l’eventualeData pubblicazione 29/08/2025provvedimento sospensivo.Inoltre, come sottolineato anche dalla Procura Generale, lavalutazione circa la eventuale mancanza o la modestia di rapportipregressi tra la prole ed il presunto padre biologico non può inciderein sede di individuazione dei destinatari dell’informazione, che deveavvenire “in ogni caso”: il bilanciamento d’interessi, invero, non puòassumere nella fase processuale iniziale del procedimento diadottabilità le medesime caratteristiche del giudizio finale ma devetenere conto di due rilevanti fattori: il preminente interesse delminore non coincide necessariamente, specie in questa fase, con laopzione irreversibile della genitorialità adottiva e l’accertamentodello status genitoriale ha un primario rilievo costituzionale econvenzionale ancorché non di natura assoluta.

La sua definitivacompressione, pertanto, non può che seguire ad un giudizio dibilanciamento rigoroso che tenga conto della natura e degli effettidella decisione.4.- Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.5.- In conclusione il vizio riscontrato nel giudizio di adottabilità,mai emendato, determina la necessità di cassare l’interoprocedimento, di dichiarare la nullità della pronuncia di adottabilitàe di disporre la rinnovazione del giudizio volto all’accertamento dellostato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità davanti alTribunale per i minorenni di Napoli in diversa composizione.Il presunto genitore biologico dovrà essere informato dalTribunale per i minorenni e posto nella condizione di esercitare, ovelo ritenga, il diritto al riconoscimento della minore da svolgersi nelmodo più rapido possibile, previa sospensione del giudizio diadottabilità secondo la disciplina normativamente stabilita.Ne consegue la nullità della sentenza del Tribunale per iMinorenni di Napoli n.15/2023 e della sentenza della Corte di appellodi Napoli n. 42/2024 riguardanti la dichiarazione dello stato di12 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025adottabilità della minore L.W. cui consegue il rinvioNumero di raccolta generale 24214/2025ex art. 383, terzo comma, c.p.c. al Tribunale per i minorenniD datia Npuabbplicoalziio ne 29/08/2025in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio di primogrado.il Tribunale per i minorenni in sede di rinvio dovrà provvedere, aisensi dell’art.11, comma 6, della legge n.184/1983, ad informare ilpresunto genitore biologico della possibilità di avvalersi delle facoltàdi chiedere la sospensione del giudizio per provvedere alriconoscimento dello status (art.11, commi 2 e 6, legge n.183/1984)e dovrà attenersi ai principi espressi nei par. 3.6 e 3.7.Il Tribunale per i Minorenni di Napoli provvederà alla liquidazionedelle spese anche per il grado di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;- Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] n.15/2023 e della sentenza della Corte di appello di Napolin. 42/2024 riguardanti la dichiarazione dello stato di adottabilitàdella minore L.W. e rinvia al Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione perché rinnovi il giudizio diadottabilità della minore L.W. in osservanza deiprincipi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presentegrado;- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 18 giugno 2025.La Presidente est.Laura Tricomi13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] NAPOLI-intimati-Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 42/2024Data pubblicazione 29/08/2025depositata il 09/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del18/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleANNA [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del primo motivodi ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il tutore controricorrente, cheha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1.- A seguito di ricorso proposto dalla Procura Minorile in data 30marzo 2020, il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarò, consentenza n. 15/2023, lo stato di adottabilità di L.W. ,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e riconosciuta dalla sola madre N.E. ,con divieto di incontri fra quest’ultima e la figlia.La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.42/2024, pubblicatail 10 maggio 2024, ha respinto il gravame proposto dalla madre.N.E. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata con quattro motivi, illustrati conplurime memorie.L’avvocato H.X. , tutore provvisorio della minore, hareplicato con controricorso e memoria.Disposta la trattazione camerale, con ordinanza interlocutorian.9199/2025 la causa è stata rinviata alla pubblica udienzadisponendo l’acquisizione, demandata alla Cancelleria, dei fascicolie degli atti di merito necessari per verificare l’assolvimento degliincombenti officiosi di cui all’art.10, comma 2, e 11, comma 6, dellalegge n.184/1983 e per la particolare rilevanza della questione didiritto prospettata nel primo motivo di ricorso, con cui è statadenunciata la nullità del procedimento per omessa integrazione del2 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025contraddittorio nei confronti del presunto padre biologico dellaData pubblicazione 29/08/2025minore.Acquisiti gli atti è stata fissata la pubblica udienza.Alla pubblica udienza la Procura Generale, riportandosi allarequisitoria scritta preventivamente depositata, ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la causaè stata discussa come da verbale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Nel ricorso sono svolti quattro motiviCon il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento peromessa estensione del contraddittorio nei confronti del padrebiologico della minore. Si deduce che, sebbene il presunto padrebiologico, come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, era statoindividuato dai [OSCURATO:PERSONA] competenti nella persona di Y.T.[...] sin dai primi accertamenti compiuti a seguito delle inizialisegnalazioni, non gli era stato dato avviso della pendenza delprocedimento e della facoltà di proporre istanza di sospensione delprocesso ex art.11, comma 2, legge n.184/1983, con conseguentenullità del procedimento.La controricorrente ha eccepito la novità della questione,proposta per la prima volta in Cassazione e ha dedotto che laricorrente non ha fornito alcuna prova della presunta paternità delc.d. “padre biologico” della piccola, osservando che il presunto padrenon aveva mai mostrato interesse per la minore.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1 e 8 della legge n.184/1983 in ordine allostato di abbandono del minore ed al diritto della minore a crescerenella sua famiglia di origine.Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza peromessa pronuncia e omessa motivazione, con riferimento allarichiesta formulata nell'atto di appello di rinnovazione dell'istruttorianonché di disposizione di una nuova CTU.3 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fattoData pubblicazione 29/08/2025decisivo che viene individuato nella possibilità di accedere all’“adozione mite”; a parere della ricorrente, nel corso dell'istruttoria edella stessa CTU, non è emerso lo stato di abbandono, né latrascuratezza da parte della madre nei confronti della figlia, avendola prima partecipato attivamente ai percorsi di rafforzamento dellecompetenze genitoriali e agli incontri con la bambina; espone chenon le è stata diagnosticata alcuna patologia tale da inibire inmaniera definitiva e assoluta le capacità genitoriali.3.1. - Il primo motivo, che va esaminato prioritariamente, èfondato e va accolto con assorbimento delle altre censure.3.2.- Giova osservare che la decisione impugnata, pronunciatanel contraddittorio con la madre della minore e con il tutoreprovvisorio, dà conto delle circostanze di fatto che condusseroall’apertura da parte della Procura Minorile del procedimento exartt.8 e 9 della legge n.184/1983 per la dichiarazione dello stato diabbandono della minore.Segnatamente, viene esposto che «i servizi sociali del Comunedi Luogo_1 intervennero allertati da una vicina di casa,che segnalò di sentire continuamente urla e pianti della bambinaprovenire dall’abitazione della N.E. , dove quest’ultima vivevaunitamente alla figlia ed al compagno Y.T. , padrebiologico della piccola, che non l’aveva riconosciuta perché almomento della nascita detenuto, né successivamente vi avevaprovveduto. Nel corso del sopralluogo, il nucleo familiare apparveproblematico, in quanto la N.E. riferì delle condotte violente delcompagno nei propri confronti alla presenza della bimba, la casa furinvenuta in precarie condizioni igienico sanitarie, l’uomo aveva untrascorso di detenzione ed assunzione di sostanze stupefacenti,mentre la N.E. proveniva da un contesto familiare difficile…»(fol.2). Viene poi delineato in maniera esaustiva il quadro dellemisure adottate a sostegno della genitorialità materna e delle attività4 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025istruttorie svolte, connotate anche dall’espletamento dellaData pubblicazione 29/08/2025consulenza tecnica, e si perviene ad una conclusiva statuizione diconferma della decisione di primo grado di declaratoria dello stato diadottabilità della minore, sul rilievo che le competenze genitorialimaturate dalla madre non erano risultate sufficienti a garantire allaminore una condizione di benessere e di sviluppo adeguato.3.3.- All’esito dell’acquisizione degli atti di causa disposta conl’ordinanza interlocutoria e del contraddittorio instaurato sul puntomediante la trattazione della causa in udienza pubblica, non èemersa prova che il presunto padre, sebbene individuatonominativamente dai [OSCURATO:PERSONA], abbia ricevuto avviso e che,quindi, egli sia stato messo nella condizione di esercitare il diritto dirichiedere la sospensione del procedimento di adottabilità così comeprevisto dall’art. 11, commi 2 e 6, della legge n. 184/1983. Laricorrente ha dedotto che tale omissione ha influito sul rettosvolgimento della procedura di accertamento dello stato diabbandono e di dichiarazione di adottabilità, in quanto ha incisosull’integrità del contradittorio.3.4.- Il quadro normativo di riferimento è dato dagli artt. 10 e 11della legge n.184/1983.L’art.10, comma 2, della legge n.184/1983 stabilisce che igenitori o, in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbianorapporti significativi con il minore, sono “avvertiti” all’attodell’apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono daparte del presidente del tribunale per i minorenni; è, altresì dispostoche devono essere inviati a nominare un difensore di fiducia, inmancanza del quale si procede alla nomina del difensore d’ufficio, einformati che, con l’assistenza del difensore, possono partecipare atutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze edesercitare tutti i diritti difensivi ivi previsti.L’art.11 della legge n.184/1983 prevede che, quando dalleindagini previste nell'articolo 10 risultano deceduti i genitori del5 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado cheData pubblicazione 29/08/2025abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per iminorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo cheesistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso iltribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore(comma 1). Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori cheabbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia statadichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguireulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazionedello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta disospensione della procedura da parte di chi, affermando di essereuno dei genitori, chiede termine per provvedere al riconoscimento.La sospensione può essere disposta dal tribunale, che nomina alminore, ove necessario, un tutore provvisorio, per un periodomassimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistitodal genitore o dai parenti fino al quarto grado o in altro modoconveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore(comma 2).Se entro il termine indicato viene effettuato il riconoscimento,deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandonomorale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia statoeffettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità diprocedura alla pronuncia dello stato di adottabilità (comma 5).È previsto, quindi, all’art.11, comma 6, che il tribunale, in ognicaso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presuntigenitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possonoavvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma al fine diprovvedere al riconoscimento.Infine, il comma 7 dispone, a chiusura, che intervenuta ladichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, ilriconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione6 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingueData pubblicazione 29/08/2025ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.3.5.- In proposito, va osservato che queste disposizioni risultanocoerenti con i principi più volte espressi anche dalla Corte EDU ovestabiliscono un onere informativo d’ufficio in favore del presuntogenitore biologico, funzionale alla partecipazione effettiva dellostesso al procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandonoe di adottabilità.La Corte EDU più volte ha affermato che la nozione di vitafamiliare di cui all’articolo 8 CEDU non è limitata soltanto allerelazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami“familiari” di fatto, in cui le parti convivono senza essere coniugate(Ricorso 16969/90 Keegan c. Irlanda, § 44; Ricorso 18535/91 Kroone altri c. [OSCURATO:PERSONA], § 30) e che la «vita privata», ai sensidell'articolo 8 della Convenzione, può integrare degli aspettidell'identità non soltanto fisica ma anche sociale della persona (siveda, per esempio, Ricorso n.65192/11 Mennesson c. Francia, § 46).Ciò include la filiazione nella quale rientra ciascuna persona (ibidem),e la Corte, del resto, ha dichiarato più precisamente che ilriconoscimento, così come l'annullamento, di un legame di filiazioneriguarda direttamente l'identità dell’uomo o della donna di cui è inquestione la genitorialità (si veda Ricorso n. 8790/21 S. c. Italia, §59 e precedenti ivi citati); la Corte EDU ha, inoltre, affermato che laprivazione del genitore naturale di un adeguato coinvolgimento nelprocesso decisionale relativo all’affidamento del figlio e, diconseguenza, della necessaria tutela dei loro interessi integra unaviolazione del rispetto della loro vita familiare e dell'art. 8 dellaConvenzione (Ricorso 28945/95 T.P. e K.M. c. [OSCURATO:PERSONA], § 83).3.6.- Alla luce del riferito quadro normativo, questa Corte con larecente sentenza n. 4019/2024 ha già avuto modo di affermare, concondivisi principi, che «l’obbligo di avvisare il genitore biologico dicui si abbia conoscenza alla luce delle doverose indagini indicate7 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025nell’art. 11, c.1. e previste espressamente dall’art. 10, c.1 non èData pubblicazione 29/08/2025affatto condizionato dall’esistenza di una relazione tra il genitorebiologico e il figlio minore. Ove ne risulti l’esistenza, scatta l’obbligodi avviso che costituisce una delle forme dell’esercizio costituzionalee convenzionale del diritto di difesa in un procedimento, come quellovolto all’accertamento della condizione di abbandono e successivadichiarazione di adottabilità, che può determinare la privazionedefinitiva dello status genitoriale e che, di conseguenza, non puòessere esposto al rischio di una violazione così incisiva del diritto alcontraddittorio.Il condizionamento invocato riguarda, alla luce del dato testualedell’art. 11, la successiva fase della decisione sull’istanza disospensione proposta dal genitore biologico ma non scalfiscel’obbligo di avviso, previsto nel penultimo comma che deve essereeseguito “in ogni caso” in tutte i casi in cui il Tribunale, come nelcaso di specie, è a conoscenza dell’esistenza del genitore biologico(“appurata l’esistenza del genitore biologico” si afferma in narrativadella pronuncia impugnata) e dell’instaurazione in corso diprocedimento di adottabilità dell’azione di riconoscimento giudizialedi paternità, nella quale risulta costituito il tutore, parte necessariaanche nel giudizio di adottabilità.L’obbligo dell’avviso si determina e si consuma in una faseprocessuale nella quale non viene ancora in discussione ilpreminente interesse del minore e il giudizio conseguente dibilanciamento sul quale s’incentra l’indagine dell’adottabilità, ma lacorretta instaurazione del contraddittorio e l’esercizio effettivo,senza pregiudizi ingiustificati, del diritto di difesa, che deve potersiesplicare verso tutti i soggetti che gli artt. 10 e 11 indicano comedirettamente interessanti al giudizio di adottabilità. Tra di essisenz’altro il genitore biologico che non abbia ancora riconosciuto laminore. (…) In assenza, derivante da non corretta valutazionegiuridica dell’obbligo contenuto nel penultimo comma dell’art. 11,8 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025dell’avviso ivi previsto al genitore biologico, la mancata proposizioneData pubblicazione 29/08/2025dell’istanza di sospensione del procedimento di adottabilità non puòessere ascritta a negligenza colpevole, in quanto senza l’avviso, sideve ritenere che non scatti, per il genitore biologico, neancheastrattamente, l’obbligo processuale di esercitare la facoltà previstadal c.3 dell’art. 11, ove s’intenda far accertare il proprio status, comepercorso legislativamente obbligato.». Questa Corte ha, quindi,dedotto che «l’omissione integra una inemendabile lesione del dirittodi difesa», tanto più ingiustificata se il Tribunale era al correntedell’esistenza del presunto genitore biologico, e ne conosceva opoteva agevolmente conoscerne le generalità.Già in precedenza si era affermato, sia pure in relazione afattispecie riguardante la genitrice, che in conseguenza di un partoanonimo, il diritto indisponibile della madre biologica di effettuare ilriconoscimento del figlio non è precluso, ai sensi dell'art. 11, ult.comma, legge n. 184/1983, dalla sopravvenuta declaratoria diadottabilità del minore, a meno che alla stessa non sia seguitol'affidamento preadottivo del minore; pertanto, in conseguenza delladichiarazione di adottabilità non viene meno il diritto della madrebiologica a richiedere la concessione di un termine per procedere alriconoscimento del minore (Cass. n.31196/2018).3.7.- I ricordati principi risultano calzanti al caso in esame e lacensura coglie, dunque, nel segno e va accolta.Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spettal’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodomassimo di due mesi del procedimento per consentirel’accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto chedebba essere informato dal tribunale per i minorenni “in ogni caso”della possibilità di avvalersi di questa facoltà. Questa previsione nonè soggetta ad alcuna condizione e l’inadempienza determina iltravolgimento della dichiarazione di adottabilità che risultaradicalmente viziata dal mancato adempimento dell’obbligo di dare9 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025avviso al genitore biologico della facoltà di proporre l’istanza diData pubblicazione 29/08/2025sospensione del procedimento di adottabilità, per esercitare, ove aciò si determini, il riconoscimento del minore ed il corrispondentediritto di partecipare al giudizio di adottabilità, di opporsiall’eventuale rigetto dell’istanza, o alla prosecuzione illegittima delgiudizio prima dell’accertamento dello status, di non essere esclusocome extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamentedella genitorialità.Sulla scorta di tali considerazioni, va disattesa l’eccezione dinovità della questione proposta con il primo motivo, sollevata dallacontroricorrente, atteso che la censura prospetta la violazione di unadisposizione che stabilisce incombenti a contenuto informativo dicarattere officiosi che si collocano nella fase iniziale della proceduravolta alla pronuncia dello stato di adottabilità, la cui inosservanza èdestinata a ripercuotersi negativamente sulla intera procedura e lacui violazione è rilevabile in ogni stato e grado, comecondivisibilmente osservato anche dalla Procura Generale.Nel caso in esame, come può agevolmente riscontrarsi nellasentenza impugnata, l’esistenza e l’identità del presunto genitorebiologico era nota all’Ufficio giudiziario e pur tuttavia egli non è statoposto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazionealla condizione di genitore, nei sensi previsti dall’art.11, nonpotendosi trascurare che il giudizio volto alla dichiarazione diadottabilità è idoneo a determinare in via irreversibile la privazionedella genitorialità e che, come sancito dall’art. 1 della legge n.184/1983, prende le mosse dal diritto del minore ad essere cresciutoed educato nella propria famiglia, ove ve ne siano le condizioniall’esito di un accertamento in cui le parti ed i soggetti a vario titolocoinvolgibili possano effettivamente partecipare.Tale conclusione non è revocabile in dubbio in considerazionedella previsione contenuta nell’art.21, comma 4, della legge n.184/1983 che così recita:” Nel caso in cui sia in atto l'affidamento10 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato” cheNumero di raccolta generale 24214/2025concerne solo le ipotesi di revoca e non opera come sanatoDraita p udbib liucanzio ne 29/08/2025difetto di validità originario.Nel caso in esame non vi è prova che il presunto padre biologicosia stato avvertito dell’inizio della procedura e, tanto meno, che siastato dato l’avviso ex art.11, comma 6, della legge n.184/1983,dovuto in ogni caso, anche in assenza di una sua iniziativa, e ciòcomporta la nullità dell’intero procedimento.L’esigenza di certezza e celerità propria dei giudizi minorili, nonpuò comprimere illegittimamente il diritto di difesa del genitorebiologico in un giudizio dal quale potrà conseguire la definitivaprivazione della genitorialità.In proposito è opportuno ribadire, avendo riguardo al preminenteinteresse del minore – come già puntualizzato da Cass. n.4019/2024- che «la necessità processuale di ripristinare il diritto di difesa delricorrente illegittimamente pretermesso non determina, tuttavia,ove, come è prevedibile, ciò contrasti con il preminente interesse delminore di conservare il proprio collocamento durante il giudizio e dinon essere ulteriormente traumatizzato dalle inefficienze giudiziarie,una modifica dell’attuale affidamento del minore, nella fase dirinnovato accertamento doveroso delle condizioni di adottabilità,avendo il Tribunale per i minorenni, tutti i poteri officiosi conferitidall’art. 10, c.3, l. n. 184 del 1983 al riguardo. Nessuna modifica puòintervenire prima di verificare la sussistenza dello status genitorialein capo al ricorrente ed, eventualmente, le sue capacità genitoriali aifini dell’accertamento da svolgersi nel giudizio volto alladichiarazione di adottabilità.».Va aggiunto, alla luce delle esigenze di celerità che connotano laprocedura, che nulla osta a che il Tribunale nell’eseguire l’avvisoinformativo fissi un termine per l’esercizio da parte del presuntogenitore biologico delle facoltà processuali di cui al secondo comma11 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025Numero di raccolta generale 24214/2025dell’art. 11 della legge n.184/1983, cui poi è condizionato l’eventualeData pubblicazione 29/08/2025provvedimento sospensivo.Inoltre, come sottolineato anche dalla Procura Generale, lavalutazione circa la eventuale mancanza o la modestia di rapportipregressi tra la prole ed il presunto padre biologico non può inciderein sede di individuazione dei destinatari dell’informazione, che deveavvenire “in ogni caso”: il bilanciamento d’interessi, invero, non puòassumere nella fase processuale iniziale del procedimento diadottabilità le medesime caratteristiche del giudizio finale ma devetenere conto di due rilevanti fattori: il preminente interesse delminore non coincide necessariamente, specie in questa fase, con laopzione irreversibile della genitorialità adottiva e l’accertamentodello status genitoriale ha un primario rilievo costituzionale econvenzionale ancorché non di natura assoluta. La sua definitivacompressione, pertanto, non può che seguire ad un giudizio dibilanciamento rigoroso che tenga conto della natura e degli effettidella decisione.4.- Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.5.- In conclusione il vizio riscontrato nel giudizio di adottabilità,mai emendato, determina la necessità di cassare l’interoprocedimento, di dichiarare la nullità della pronuncia di adottabilitàe di disporre la rinnovazione del giudizio volto all’accertamento dellostato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità davanti alTribunale per i minorenni di Napoli in diversa composizione.Il presunto genitore biologico dovrà essere informato dalTribunale per i minorenni e posto nella condizione di esercitare, ovelo ritenga, il diritto al riconoscimento della minore da svolgersi nelmodo più rapido possibile, previa sospensione del giudizio diadottabilità secondo la disciplina normativamente stabilita.Ne consegue la nullità della sentenza del Tribunale per iMinorenni di Napoli n.15/2023 e della sentenza della Corte di appellodi Napoli n. 42/2024 riguardanti la dichiarazione dello stato di12 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 14330/2024Numero sezionale 2546/2025adottabilità della minore L.W. cui consegue il rinvioNumero di raccolta generale 24214/2025ex art. 383, terzo comma, c.p.c. al Tribunale per i minorenniD datia Npuabbplicoalziio ne 29/08/2025in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio di primogrado.il Tribunale per i minorenni in sede di rinvio dovrà provvedere, aisensi dell’art.11, comma 6, della legge n.184/1983, ad informare ilpresunto genitore biologico della possibilità di avvalersi delle facoltàdi chiedere la sospensione del giudizio per provvedere alriconoscimento dello status (art.11, commi 2 e 6, legge n.183/1984)e dovrà attenersi ai principi espressi nei par. 3.6 e 3.7.Il Tribunale per i Minorenni di Napoli provvederà alla liquidazionedelle spese anche per il grado di legittimità.Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;- Dichiara la nullità della sentenza del Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] n.15/2023 e della sentenza della Corte di appello di Napolin. 42/2024 riguardanti la dichiarazione dello stato di adottabilitàdella minore L.W. e rinvia al Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione perché rinnovi il giudizio diadottabilità della minore L.W. in osservanza deiprincipi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presentegrado;- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 18 giugno 2025.La Presidente est.Laura Tricomi13 di 13
Sentenza Cassazione n. 24214/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris