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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 14773/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MARCON Luca ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato il veicolo che lo precedeva nella marcia e per essersi successivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità a suo carico. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alla decisione e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza (Cass. sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore j.1..J resi ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MARCON Luca ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Treviso che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.590 cod.pen. e 189 commi 6 e 7 C.d.S. per avere tamponato il veicolo che lo precedeva nella marcia e per essersi successivamente dato alla fuga senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità a suo carico. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alla decisione e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di colpevolezza (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore j.1..J resi ent
Sentenza Cassazione n. 14773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris