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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21318/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 maggio 2020, con cui il Tribunale ditemi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 610 cod. pen. e art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 23 marzo 2017, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di ottenere le generalità del soggetto con il quale si era verificato un sinistro stradale e in relazione all'elemento soggettivo della violazione della prescrizione della sorveglianza speciale; rilevato che la sentenza di appello ha motivato sui punti oggetto di ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 maggio 2020, con cui il Tribunale ditemi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui all'art. 610 cod. pen. e art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commessi il 23 marzo 2017, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di ottenere le generalità del soggetto con il quale si era verificato un sinistro stradale e in relazione all'elemento soggettivo della violazione della prescrizione della sorveglianza speciale; rilevato che la sentenza di appello ha motivato sui punti oggetto di ricorso; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile
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