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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27819/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20993/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in p ersona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e di fes i dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] - quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- rappres. e di fesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina,n. 748/2019, depositata in data 3.10.2019; udita larelazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1.10. 2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’impresa individuale C entro Bibite di [OSCURATO:PERSONA] , e i fideiussori Pietro e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei loro confronti,a favore della BCC [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 66.212,95, a titolo di saldo di rapporto di conto correntee debito residuo di un mutuo chirografario.

Con sentenza del 2013 il Tribunale di Mistretta accoglieva parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo, rideterminando il saldo del c onto c orrente , applicando gli interessi legali, escludendo la capitalizzazione degli interessi e rilevando il mancato superamento del tasso-soglia antiusura.

Con sentenza del 3.10.2019, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata,accoglieva l’appello degli opponenti e rideterminava nella somma di euro 6287,84 quanto dovuto dagli appellanti, insolido, nei confronti della banca, a titolo di rate di mutuo non pagate, ferma restando la condanna in solido degli appellanti al pagamento della somma di euro 14.036,37 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] e i fideiussori ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi , illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria in blocco della banca per lo Sviluppo della Cooperazione di credito s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., 1956, 1957,2697, c.c., per non aver la Corte d’appello considerato il comportamento della banca contrario a correttezza e buona fede, continuando a concedere credito all’impresa senza chiedere ai fideiussori la speciale autorizzazione di legge, pur sapendo dello stato di difficoltà economica in cui versava il correntista.

I ricorrenti assumono altresì la nullità della rinuncia preventiva alla garanzia di cui all’art. 1956 c.c. e della dispensa dall’obbligo di cui all’art. 1957 c . c.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 132 c . p . c . per mancata motivazione su punto decisivo circa la stipula di fideiussione omnibus considerando l’uso di moduli contrattuali conformi allo schema ABI, e la pattuizione di clausole contrarie alla buona fede (in tema di pagamento a prima richiesta), che avevano determinato la nullità integrale delle fideiussioni ex art.1419 c.c.

Il primo motivo (liberazione del fideiussore per violazione della buona fede) è inammissibile, sotto un primo profilo ai sensi dell’art. 360 bisn. 1 cpc, essendo conforme la decisione alla giurisprudenza di questa Corte.

Al riguardo, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass 23422/16; 34685/22).

Sotto un secondo profilo, il motivo è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non risulta ndo specificatamente indicato se ed in quale sede del processo di merito abbiano fatto rituale e tempestivo ingresso processuali gli elementi costitutivi della nullità denunciata.

Invero, dalla sentenza impugnata si evince che gli appellanti avevano dedotto l’invalidità della detta fideiussione omiibus, per la mancata specificazione delle operazioni bancarie per le quali la garanzia era operante, senza nessun riferimento, appunto, alla questione della nullità derivante dall’utilizzo di un modello contrattuale predisposto dall'ABI quale forma d’intesa restrittiva della concorrenza.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20993/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in p ersona del legale rappres. p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e di fes i dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] - quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- rappres. e di fesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina,n. 748/2019, depositata in data 3.10.2019; udita larelazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1.10. 2025 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’impresa individuale C entro Bibite di [OSCURATO:PERSONA] , e i fideiussori Pietro e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, nei loro confronti,a favore della BCC [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 66.212,95, a titolo di saldo di rapporto di conto correntee debito residuo di un mutuo chirografario. Con sentenza del 2013 il Tribunale di Mistretta accoglieva parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo, rideterminando il saldo del c onto c orrente , applicando gli interessi legali, escludendo la capitalizzazione degli interessi e rilevando il mancato superamento del tasso-soglia antiusura. Con sentenza del 3.10.2019, la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza impugnata,accoglieva l’appello degli opponenti e rideterminava nella somma di euro 6287,84 quanto dovuto dagli appellanti, insolido, nei confronti della banca, a titolo di rate di mutuo non pagate, ferma restando la condanna in solido degli appellanti al pagamento della somma di euro 14.036,37 oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] e i fideiussori ricorrono in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi , illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria in blocco della banca per lo Sviluppo della Cooperazione di credito s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, c.p.c., 1956, 1957,2697, c.c., per non aver la Corte d’appello considerato il comportamento della banca contrario a correttezza e buona fede, continuando a concedere credito all’impresa senza chiedere ai fideiussori la speciale autorizzazione di legge, pur sapendo dello stato di difficoltà economica in cui versava il correntista. I ricorrenti assumono altresì la nullità della rinuncia preventiva alla garanzia di cui all’art. 1956 c.c. e della dispensa dall’obbligo di cui all’art. 1957 c . c. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 132 c . p . c . per mancata motivazione su punto decisivo circa la stipula di fideiussione omnibus considerando l’uso di moduli contrattuali conformi allo schema ABI, e la pattuizione di clausole contrarie alla buona fede (in tema di pagamento a prima richiesta), che avevano determinato la nullità integrale delle fideiussioni ex art.1419 c.c. Il primo motivo (liberazione del fideiussore per violazione della buona fede) è inammissibile, sotto un primo profilo ai sensi dell’art. 360 bisn. 1 cpc, essendo conforme la decisione alla giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art.1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass 23422/16; 34685/22). Sotto un secondo profilo, il motivo è inammissibile per inerenza al giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc, non risulta ndo specificatamente indicato se ed in quale sede del processo di merito abbiano fatto rituale e tempestivo ingresso processuali gli elementi costitutivi della nullità denunciata. Invero, dalla sentenza impugnata si evince che gli appellanti avevano dedotto l’invalidità della detta fideiussione omiibus, per la mancata specificazione delle operazioni bancarie per le quali la garanzia era operante, senza nessun riferimento, appunto, alla questione della nullità derivante dall’utilizzo di un modello contrattuale predisposto dall'ABI quale forma d’intesa restrittiva della concorrenza. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso ar