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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02875/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24989/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo e comunque generico; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla entità della pena inflitta; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e, in particolare, sulla valutazione di tardività dell'appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24989/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, l'ordinanza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo e comunque generico; Esaminati i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilità e alla entità della pena inflitta; Ritenuti i motivi inammissibili perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e, in particolare, sulla valutazione di tardività dell'appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris