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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 14537/2026

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e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controcuratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lambertini,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 2480/2022 depositato il20/5/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta a Mediobanca) proponevadomanda di insinuazione al passivo del Fallimento di Officine MeccanicheGiovanni Cerutti s.p.a. (indicato per brevità “Fallimento” o “OMGC s.p.a.”)Numero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/2026per il complessivo importo di € 3.542.762,58 così, segnatamente,ripartito: a) € 505.631,70, in via privilegiata ipotecaria, in virtù dell’attodi costituzione di ipoteca volontaria di primo grado del 2/9/2013, di cui:(i) € 495.556,26 per capitale non pagato relativo al Contratto dicon l’Accordo di risanamento e con il Contratto di rinegoziazione del27/3/2017; (ii) € 641,12 per interessi di mora ed (iii) € 9.434,32 perinteressi corrispettivi, al tasso convenzionalmente pattuito, decorrentidalle singole scadenze sino alla data di deposito della domanda diconcordato (i.e. 20/1/2020), oltre gli interessi legali, maturati e maturandisuccessivamente al 20/1/2020, decorrenti dalle singole scadenze sino allavendita del bene; b) € 1.372.649,55, in via chirografaria, di cui: (i) €1.355.460,71 per capitale relativo al rimborso del Debito ex ConcordatoClasse 1, di cui all’Accordo di Risanamento del 27/3/2017; (ii) € 2.127,88per interessi di mora ed (iii) € 15.060,96 per interessi corrispettivi,rispettivamente al tasso convenzionalmente pattuito, decorrenti dallesingole scadenze sino alla data di deposito della domanda di concordato(i.e. 20/1//2020); c) € 1.664.481,33 in via chirografaria, di cui: (i) €1.642.008,98 per capitale impagato relativo al rimborso del Consolido MLTdi cui all’Accordo di Risanamento del 27/3/2017; (ii) € 4.751,76 perinteressi di mora ed (iii) € 17.720,59 per interessi corrispettivi,rispettivamente al tasso convenzionalmente pattuito, decorrenti dallesingole scadenze sino alla data di deposito della domanda di concordato(i.e. 20/1/2020).2.

All’ esito dell’udienza di verifica, il [OSCURATO:PERSONA], in conformità conle conclusioni del curatore, escludeva i crediti della Banca dallo statopassivo, in quanto la procedura di concordato preventivo era statadichiarata chiusa, con conseguente effetto esdebitatorio dei crediti, fattivalere in sede fallimentare.Numero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/20263.

Il Tribunale di Vercelli rigettava l’opposizione allo stato passivo propostada [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..3.1 Queste le ragioni poste a sostegno del decreto: 1) anche a volereritenere che l’accordo di risanamento del 27/3/2017 nell’ambito dellamanovra finanziaria correlata al piano ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.fosse opponibile al fallimento e idoneo alla realizzazione delfinanziamento, l’opponente non aveva fornito documentazione idonea aprovare l’esistenza del debito residuo nonché la sua esatta e correttaquantificazione; 2) l’Accordo del 2017 prevedeva una nuova pattuizionerelativa al tasso di interesse da applicarsi per il Debito ex ConcordatoClasse I, per il Consolidato MLT e per la [OSCURATO:PERSONA] e comunque ilpagamento integrale dei debiti relativi ai tre gruppi di credito in oggettoentro il 2024, secondo i piani di ammortamento rispettivamente allegati,oltre a una specifica pattuizione circa gli interessi di mora; 3) l’Accordo del2017, che prevedeva pattuizioni su riscadenzamento dei debiti edeterminazione del tasso di interesse, non dimostrava la sussistenza di unresiduo credito in conseguenza dell’inadempimento della fallitaall’assolvimento delle obbligazioni assunte con il concordato preventivo; 4)la parte creditrice non aveva dedotto e provato in quale momento si fosseconcretizzato l’inadempimento della fallita ai fini della correttaquantificazione del debito residuo per capitale ed interessi; 5) lacertificazione resa ai sensi dell’art. 50 TUB, norma che trova applicazionenel solo procedimento monitorio, non costituiva prova del credito vantatodalla Banca.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione deldecreto sulla base di sei motivi; il Fallimento ha svolto difese concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/20261.

Il primo motivo di ricorso denuncia la «nullità del provvedimento aisensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 24, comma 2, 111cost., 101, comma 2, 112 c.p.c. e 115 c.p.c.».1.1 Il Tribunale di Vercelli, con una pronuncia della “terza via” avrebberilevato d’ufficio due circostanze, mai sollevate dal Fallimento, che eranostate poste a fondamento della propria decisione; ciò, più precisamente,con riferimento al fatto che l’Accordo di Risanamento sottoscritto tra leparti aveva avuto carattere novativo, non trattandosi di un meroriscadenziamento del credito vantato da Mediobanca e ceduto aSelmaBipiemme, e al fatto che SelmaBipiemme non aveva fornito prova diquando si era verificato l’inadempimento, non avendo dimostrato di avercomunicato a OMGC, nelle forme previste dall’Accordo di Risanamento, ladecadenza dal beneficio del termine.Tali questioni, a dire della ricorrente, non erano mai state oggetto didiscussione nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo.2.

Il secondo motivo deduce la nullità del decreto impugnato, ai sensidell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e132, comma 2, n. 4, c.p.c.: si sostiene che la motivazione sarebbecontraddittoria in quanto, da un lato, è stato affermato che ladocumentazione relativa al conto corrente non era stata prodotta,rendendo così il credito sfornito di prova, e dall’altro si è dato atto che «larestante documentazione allegata dalla banca costituita (docc. 20-21 [checonsisteva negli estratti relativi all’andamento dell’intero rapporto]) nonpuò fornire piena prova dello sviluppo del rapporto, delle rate pagate e deldebito residuo, dei tassi applicati dalle singole scadenze, trattandosi dimeri atti interni neppure sottoscritti».2.1 Deduce la ricorrente l’illogicità, la contraddittorietà e la noncomprensibilità della decisione nella parte in cui afferma che il credito nonè stato provato nel suo ammontare, salvo poi riconoscere che l’Accordo diRisanamento e i suoi allegati contengono l’indicazione delle somme dovuteNumero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/2026da OMGC, con la specifica indicazione delle singole rate, del loroammontare e del debito residuo.3.

Il terzo motivo adduce il ricorrere di una violazione e falsa applicazionedi legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 55 l. fall.,per avere il Tribunale errato nell’aver ritenuto non dedotta e provata lacomunicazione ad OMGC s.p.a. della decadenza dal beneficio del termine,dal momento che la dichiarazione di fallimento comportava la scadenzaanticipata di tutti i debiti pecuniari.4.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1230, 1231 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e degli artt.111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamentequalificato come novazione l’Accordo di Risanamento laddove, come silegge a pag. 46, punto 19.1, del medesimo Accordo, le parti hanno volutoescludere qualsivoglia effetto novativo alla convenzione; l’impugnatodecreto non avrebbe, in ogni caso, motivato sulle ragioni che lo avevanoindotto a qualificare l’Accordo come novazione.5.

Il quinto motivo deduce il ricorrere di una violazione e falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art.1988 c.c., perché il tribunale ha ritenuto non provato il credito azionatoquando invece OMGC s.p.a., con l’Accordo, si era espressamentericonosciuta debitrice della Banca per le somme oggetto di domanda diinsinuazione.6.

Il sesto motivo denuncia una violazione e falsa applicazione di legge, aisensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.: si sostieneche il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle regola di ripartizionedell’onere probatorio, dal momento che la documentazione attestante ifatti costitutivi del credito prodotta da SelmaBipiemme non era stataoggetto di specifica contestazione da parte del Fallimento, che avrebbeavuto l’onere di provare di aver effettuato i pagamenti.Numero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/20267.

Il primo motivo è infondato, in quanto l’interpretazione dell’Accordofaceva parte del thema decidendum e, quindi, non vi è stata alcunaviolazione degli artt. 112 e 101 l.fall.8.

Il quinto e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto, sono fondatiper quanto di ragione, e meritano accoglimento.8.1 L’art. 2.2 dell’Accordo di Risanamento, riprodotto nel corpo del motivoin ossequio al principio di autosufficienza, prevede che «con lasottoscrizione del presente Accordo, OMGC (i) riconosce, anche ai sensidell’art. 1988 cod. civ., di essere debitrice delle Esposizioni per un importoin linea capitale indicato nel documento accluso sub Allegato 2 (EsposizioniOMGC), fermo restando la maggior esposizione esistente alla Data diEfficacia derivante dalla maturazione degli interessi, competenze, oneri eaccessori, nonché derivante dalla movimentazione tempo per tempooperata sui singoli conti correnti».8.2 Secondo il recente orientamento di questa Corte, la ricognizione didebito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suoautore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersil'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere gravasul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità (cfr. Cass. n.2431/2020, 39123/21, 12567/2023 e 6065/2025).8.3 Il Tribunale, pur riconoscendo l’opponibilità al Fallimento dell’accordodi risanamento del 27/3/2017, ha completamente omesso di prendere inconsiderazione gli effetti in ordine al regime di prova correlati all’attoricognitivo, affermando che il creditore non aveva provatol’inadempimento del debitore, così incorrendo nei denunciati vizi di error iniudicando.8.4 Infatti, il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimentosi configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cuitrovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciòconsegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negozialeNumero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/2026o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere didimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintividell'obbligazione (cfr. Cass. n. 5847/2021).9.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo rimangono, di conseguenza,assorbiti.10.

In conclusione, in accoglimento del quinto e del sesto motivo,l’impugnato decreto deve essere cassato, con rinvio della causa alTribunale di Vercelli in diversa composizione per un nuovo esame e laliquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso, rigetta il primo motivoe dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnato decreto, in relazioneai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Vercelli, in diversacomposizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controcuratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lambertini,-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 2480/2022 depositato il20/5/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (succeduta a Mediobanca) proponevadomanda di insinuazione al passivo del Fallimento di Officine MeccanicheGiovanni Cerutti s.p.a. (indicato per brevità “Fallimento” o “OMGC s.p.a.”)Numero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/2026per il complessivo importo di € 3.542.762,58 così, segnatamente,ripartito: a) € 505.631,70, in via privilegiata ipotecaria, in virtù dell’attodi costituzione di ipoteca volontaria di primo grado del 2/9/2013, di cui:(i) € 495.556,26 per capitale non pagato relativo al Contratto dicon l’Accordo di risanamento e con il Contratto di rinegoziazione del27/3/2017; (ii) € 641,12 per interessi di mora ed (iii) € 9.434,32 perinteressi corrispettivi, al tasso convenzionalmente pattuito, decorrentidalle singole scadenze sino alla data di deposito della domanda diconcordato (i.e. 20/1/2020), oltre gli interessi legali, maturati e maturandisuccessivamente al 20/1/2020, decorrenti dalle singole scadenze sino allavendita del bene; b) € 1.372.649,55, in via chirografaria, di cui: (i) €1.355.460,71 per capitale relativo al rimborso del Debito ex ConcordatoClasse 1, di cui all’Accordo di Risanamento del 27/3/2017; (ii) € 2.127,88per interessi di mora ed (iii) € 15.060,96 per interessi corrispettivi,rispettivamente al tasso convenzionalmente pattuito, decorrenti dallesingole scadenze sino alla data di deposito della domanda di concordato(i.e. 20/1//2020); c) € 1.664.481,33 in via chirografaria, di cui: (i) €1.642.008,98 per capitale impagato relativo al rimborso del Consolido MLTdi cui all’Accordo di Risanamento del 27/3/2017; (ii) € 4.751,76 perinteressi di mora ed (iii) € 17.720,59 per interessi corrispettivi,rispettivamente al tasso convenzionalmente pattuito, decorrenti dallesingole scadenze sino alla data di deposito della domanda di concordato(i.e. 20/1/2020).2. All’ esito dell’udienza di verifica, il [OSCURATO:PERSONA], in conformità conle conclusioni del curatore, escludeva i crediti della Banca dallo statopassivo, in quanto la procedura di concordato preventivo era statadichiarata chiusa, con conseguente effetto esdebitatorio dei crediti, fattivalere in sede fallimentare.Numero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/20263. Il Tribunale di Vercelli rigettava l’opposizione allo stato passivo propostada [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..3.1 Queste le ragioni poste a sostegno del decreto: 1) anche a volereritenere che l’accordo di risanamento del 27/3/2017 nell’ambito dellamanovra finanziaria correlata al piano ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.fosse opponibile al fallimento e idoneo alla realizzazione delfinanziamento, l’opponente non aveva fornito documentazione idonea aprovare l’esistenza del debito residuo nonché la sua esatta e correttaquantificazione; 2) l’Accordo del 2017 prevedeva una nuova pattuizionerelativa al tasso di interesse da applicarsi per il Debito ex ConcordatoClasse I, per il Consolidato MLT e per la [OSCURATO:PERSONA] e comunque ilpagamento integrale dei debiti relativi ai tre gruppi di credito in oggettoentro il 2024, secondo i piani di ammortamento rispettivamente allegati,oltre a una specifica pattuizione circa gli interessi di mora; 3) l’Accordo del2017, che prevedeva pattuizioni su riscadenzamento dei debiti edeterminazione del tasso di interesse, non dimostrava la sussistenza di unresiduo credito in conseguenza dell’inadempimento della fallitaall’assolvimento delle obbligazioni assunte con il concordato preventivo; 4)la parte creditrice non aveva dedotto e provato in quale momento si fosseconcretizzato l’inadempimento della fallita ai fini della correttaquantificazione del debito residuo per capitale ed interessi; 5) lacertificazione resa ai sensi dell’art. 50 TUB, norma che trova applicazionenel solo procedimento monitorio, non costituiva prova del credito vantatodalla Banca.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione deldecreto sulla base di sei motivi; il Fallimento ha svolto difese concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/20261. Il primo motivo di ricorso denuncia la «nullità del provvedimento aisensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 24, comma 2, 111cost., 101, comma 2, 112 c.p.c. e 115 c.p.c.».1.1 Il Tribunale di Vercelli, con una pronuncia della “terza via” avrebberilevato d’ufficio due circostanze, mai sollevate dal Fallimento, che eranostate poste a fondamento della propria decisione; ciò, più precisamente,con riferimento al fatto che l’Accordo di Risanamento sottoscritto tra leparti aveva avuto carattere novativo, non trattandosi di un meroriscadenziamento del credito vantato da Mediobanca e ceduto aSelmaBipiemme, e al fatto che SelmaBipiemme non aveva fornito prova diquando si era verificato l’inadempimento, non avendo dimostrato di avercomunicato a OMGC, nelle forme previste dall’Accordo di Risanamento, ladecadenza dal beneficio del termine.Tali questioni, a dire della ricorrente, non erano mai state oggetto didiscussione nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo.2. Il secondo motivo deduce la nullità del decreto impugnato, ai sensidell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e132, comma 2, n. 4, c.p.c.: si sostiene che la motivazione sarebbecontraddittoria in quanto, da un lato, è stato affermato che ladocumentazione relativa al conto corrente non era stata prodotta,rendendo così il credito sfornito di prova, e dall’altro si è dato atto che «larestante documentazione allegata dalla banca costituita (docc. 20-21 [checonsisteva negli estratti relativi all’andamento dell’intero rapporto]) nonpuò fornire piena prova dello sviluppo del rapporto, delle rate pagate e deldebito residuo, dei tassi applicati dalle singole scadenze, trattandosi dimeri atti interni neppure sottoscritti».2.1 Deduce la ricorrente l’illogicità, la contraddittorietà e la noncomprensibilità della decisione nella parte in cui afferma che il credito nonè stato provato nel suo ammontare, salvo poi riconoscere che l’Accordo diRisanamento e i suoi allegati contengono l’indicazione delle somme dovuteNumero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/2026da OMGC, con la specifica indicazione delle singole rate, del loroammontare e del debito residuo.3. Il terzo motivo adduce il ricorrere di una violazione e falsa applicazionedi legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 55 l. fall.,per avere il Tribunale errato nell’aver ritenuto non dedotta e provata lacomunicazione ad OMGC s.p.a. della decadenza dal beneficio del termine,dal momento che la dichiarazione di fallimento comportava la scadenzaanticipata di tutti i debiti pecuniari.4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1230, 1231 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e degli artt.111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamentequalificato come novazione l’Accordo di Risanamento laddove, come silegge a pag. 46, punto 19.1, del medesimo Accordo, le parti hanno volutoescludere qualsivoglia effetto novativo alla convenzione; l’impugnatodecreto non avrebbe, in ogni caso, motivato sulle ragioni che lo avevanoindotto a qualificare l’Accordo come novazione.5. Il quinto motivo deduce il ricorrere di una violazione e falsaapplicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art.1988 c.c., perché il tribunale ha ritenuto non provato il credito azionatoquando invece OMGC s.p.a., con l’Accordo, si era espressamentericonosciuta debitrice della Banca per le somme oggetto di domanda diinsinuazione.6. Il sesto motivo denuncia una violazione e falsa applicazione di legge, aisensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c.: si sostieneche il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle regola di ripartizionedell’onere probatorio, dal momento che la documentazione attestante ifatti costitutivi del credito prodotta da SelmaBipiemme non era stataoggetto di specifica contestazione da parte del Fallimento, che avrebbeavuto l’onere di provare di aver effettuato i pagamenti.Numero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/20267. Il primo motivo è infondato, in quanto l’interpretazione dell’Accordofaceva parte del thema decidendum e, quindi, non vi è stata alcunaviolazione degli artt. 112 e 101 l.fall.8. Il quinto e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto, sono fondatiper quanto di ragione, e meritano accoglimento.8.1 L’art. 2.2 dell’Accordo di Risanamento, riprodotto nel corpo del motivoin ossequio al principio di autosufficienza, prevede che «con lasottoscrizione del presente Accordo, OMGC (i) riconosce, anche ai sensidell’art. 1988 cod. civ., di essere debitrice delle Esposizioni per un importoin linea capitale indicato nel documento accluso sub Allegato 2 (EsposizioniOMGC), fermo restando la maggior esposizione esistente alla Data diEfficacia derivante dalla maturazione degli interessi, competenze, oneri eaccessori, nonché derivante dalla movimentazione tempo per tempooperata sui singoli conti correnti».8.2 Secondo il recente orientamento di questa Corte, la ricognizione didebito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suoautore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersil'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere gravasul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità (cfr. Cass. n.2431/2020, 39123/21, 12567/2023 e 6065/2025).8.3 Il Tribunale, pur riconoscendo l’opponibilità al Fallimento dell’accordodi risanamento del 27/3/2017, ha completamente omesso di prendere inconsiderazione gli effetti in ordine al regime di prova correlati all’attoricognitivo, affermando che il creditore non aveva provatol’inadempimento del debitore, così incorrendo nei denunciati vizi di error iniudicando.8.4 Infatti, il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimentosi configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cuitrovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova; da ciòconsegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negozialeNumero registro generale 15467/2022Numero sezionale 1294/2026Numero di raccolta generale 14537/2026Data pubblicazione 16/05/2026o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere didimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintividell'obbligazione (cfr. Cass. n. 5847/2021).9. Il secondo, il terzo e il quarto motivo rimangono, di conseguenza,assorbiti.10. In conclusione, in accoglimento del quinto e del sesto motivo,l’impugnato decreto deve essere cassato, con rinvio della causa alTribunale di Vercelli in diversa composizione per un nuovo esame e laliquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso, rigetta il primo motivoe dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnato decreto, in relazioneai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di Vercelli, in diversacomposizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.Il Presidente
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