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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21055/2026

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EKSANDR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];92/RG. 37835 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il predetto è stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti, anche logici, circa la configurabilità del reato e l'esclusione di atti illegittimi ed arbitrari alle pagg. 13 3 ss. della sentenza) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la credibilità delle persone offese ( si vedano le puntuali argomentazioni in punto di attendibilità dei testi a carico e quelli inerenti alla valutazione della prova dichiarativa a discarico - pagg. 14 e 15 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q P.Q.MIN CAM7F 8 2026 FORZI() 4)-1 Stouis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EKSANDR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];92/RG. 37835 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il predetto è stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti, anche logici, circa la configurabilità del reato e l'esclusione di atti illegittimi ed arbitrari alle pagg. 13 3 ss. della sentenza) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la credibilità delle persone offese ( si vedano le puntuali argomentazioni in punto di attendibilità dei testi a carico e quelli inerenti alla valutazione della prova dichiarativa a discarico - pagg. 14 e 15 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.MIN CAM7F 8 2026 FORZI() 4)-1 Stouis
Sentenza Cassazione n. 21055/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris