CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40148/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la recidiva ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni 1 di reclusione, relativamente ai reati di cui agli art. 5 e. 10 d. Igs. 74/2000, relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d. Igs. 74 del 2000; sussiste al massimo la prova della irregolare tenuta delle scritture contabili ma non quella della distruzione o dell'occultamento, non è stata valutata l'ipotesi della configurabilità della violazione dell'art. 9, d. Igs. 74 del 2000. Il ricorrente potrebbe non aver trattenuto una copia delle fatture riscontrate presso i clienti. Manifesta illogicità della motivazione relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; il ricorrente ha prestato la massima collaborazione fornendo tutta la documentazione in suo possesso. 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. Richiede inoltre una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come la Guardia di Finanza nei suoi accertamenti aveva evidenziato l'emissione di fatture negli anni di imposta in considerazione; alcune fatture furono poi rinvenute presso i clienti. Il ricorrente era obbligato alla conservazione delle scritture e quindi la sentenza impugnata evidenziava correttamente il dolo nell'occultamento o nella distruzione di parte delle scritture. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. i ol-r4s-drviidt:foi4-1` Anche relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione la sentenza adeguatamente motiva, rilevando come il ricorrente ha dei precedenti penali e aveva esibito fatture solo in parte. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere e