CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva Hjon HANAN per i reati ex artt. 628, 585 e 377 cod. pen., rideterminando la pena inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti. 2. Propone ricorso Hjon HANAN, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per i suddetti reati. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di doglianze già esaminate e correttamente risolte dalla Corte territoriale e, per altro verso, non consentiti in questa sede. La difesa, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). I giudici di merito hanno evidenziando la linearità e la costanza del racconto della persona offesa, riscontrato sotto vari profili, rimarcando nel contempo le palesi contraddizioni e l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dall'imputato, trovato ancora in possesso, a distanza di giorni dall'episodio, del telefono e del portafoglio della vittima nonché di un coltello seghettato corrispondente a quello descritto dalla stessa. Con motivazione immune dai vizi denunciati la Corte di appello, così come il Tribunale, non ha ritenuto rilevante l'eventuale pregressa conoscenza fra l'imputato e la persona offesa, da questa ultima negata, in quanto la stessa non ha inciso in alcun modo sulla ricostruzione del fatto di cui si tratta. E' stato correttamente applicato, pertanto, il principio, peraltro richiamato dalla stessa -difesa, secondo il quale «la frazionabilità della valutazione del - narrato è legittima sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante» (così Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggio, Rv. 249200; in senso conforme v. Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874; Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 3, n. 3256 del 18/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254133; più di recente cfr. Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752). In ordine al reato ex art. 377 cod. pen. la sentenza di appello non ha affermato che nel corso delle telefonate l'imputato si sarebbe limitato a chiedere di ritirare la denuncia, ma ha osservato che la teste della difesa aveva ammesso di avere sentito questa frase, circostanza ritenuta anch'essa, unitamente alle altre (contatti telefonici dimostrati, parziali ammissioni di Hanan), un riscontro all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa anche in relazione a tale episodio. Va ribadito, inoltre, che il rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita pare civile, richiede l'accertamento dell'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi