CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
brina, rappresentate edifese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Della [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.78/2025 depositatail 07/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14090/2025Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 10751/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo ( anche in ragione del fatto che la decisione anticipata ègiustificata da recentissime pronunce della Corte in fattispecie analoghe); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 22/04/2026Gabriella Marchese