CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 06/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 10/12/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con recidiva reiterata. 2. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento penale e i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Como divenuta irrevocabile, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello sul punto dedotto dal ricorrente. 3. Ciò premesso, le doglianze sono inammissibili perché rei1:erano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). 3.1. Invero, il giudice d'appello si è conformato al principio espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere cli indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 - dep. 19/01/2.018, [OSCURATO:PERSONA]. 271768); e nel caso in esame, il difensore si era limitato ad allegare la sentenza del Tribunale di Como senza articolare alcun argomento a sostegno dell'unicità del disegno criminoso tra i due reati. Nondimeno la Corte territoriale, a pag. 5, ha sottolineato che non ricorrevano comunque i presupposti per la continuazione, trattandosi di truffe - che pure si inserivano in una lunga serie di reati cont -o il patrimonio commessi dal ricorrente in tempi e luoghi diversi - aventi ad oggetto beni in nulla accomunabili (rispettivamente un MacBook e due elettrodomestici da cucina). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] i Paola A 114