CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 28940/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo le Sezioni unite spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento deve considerarsi abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 in cui in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2