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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08955/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AVERSA avverso la sentenza in data 24/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso con annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/03/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 21/09/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva condannata per il reato di ricettazione di otto cartoni di calamari congelati.

Va evidenziato che nel giudizio di appello -svoltosi con trattazione orale- l'imputata veniva dichiarata assente.

Deduce:

1. Vizio di motivazione in relazione all'invocato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

1.1. Con riguardo alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la ricorrente fa presente che la richiesta del suo riconoscimento era stata inoltrata con i motivi nuovi, in quanto nelle more del giudizio di appello era sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non consentiva l'applicazione di tale istituto a tutti i reati per i quali non era previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Segnala che in relazione a essa non si aveva traccia di risposta nel provvedimento impugnato e denuncia il vizio di omessa motivazione.

1.2. Il vizio di omessa motivazione viene denunciato anche in relazione all'omessa concessione della non menzione della condanna nel Certificato del Casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

Rimarca come la Corte di appello abbia dato risposta soltanto a tre motivi rispetto ai cinque esposti con il gravame.

2. Violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

Secondo la ricorrente dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato è possibile evincere la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen..

3. Violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen..

Con l'ultimo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che il fatto doveva essere più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12433 del 26/11/2009 (Cannamela, Rv. 243486-01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto non sono state rispettate le formalità previste dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. a pena d'inammissibilità, con riguardo all'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato rimasto assente nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

1.1. E' già stato affermato, infatti, che «in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia")», (Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 - 01).gk) L'applicazione di tale principio di diritto al caso in esame rende il ricorso inammissibile, in quanto non risulta che in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata sia stato conferito specifico mandato a impugnarla.

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AVERSA avverso la sentenza in data 24/03/2023 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso con annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, con dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/03/2023 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 21/09/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva condannata per il reato di ricettazione di otto cartoni di calamari congelati. Va evidenziato che nel giudizio di appello -svoltosi con trattazione orale- l'imputata veniva dichiarata assente. Deduce: 1. Vizio di motivazione in relazione all'invocato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. 1.1. Con riguardo alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la ricorrente fa presente che la richiesta del suo riconoscimento era stata inoltrata con i motivi nuovi, in quanto nelle more del giudizio di appello era sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non consentiva l'applicazione di tale istituto a tutti i reati per i quali non era previsto un minimo edittale di pena detentiva. Segnala che in relazione a essa non si aveva traccia di risposta nel provvedimento impugnato e denuncia il vizio di omessa motivazione. 1.2. Il vizio di omessa motivazione viene denunciato anche in relazione all'omessa concessione della non menzione della condanna nel Certificato del Casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. Rimarca come la Corte di appello abbia dato risposta soltanto a tre motivi rispetto ai cinque esposti con il gravame. 2. Violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Secondo la ricorrente dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato è possibile evincere la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3. Violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen.. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che il fatto doveva essere più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12433 del 26/11/2009 (Cannamela, Rv. 243486-01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non sono state rispettate le formalità previste dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. a pena d'inammissibilità, con riguardo all'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato rimasto assente nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. 1.1. E' già stato affermato, infatti, che «in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia")», (Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 - 01).gk) L'applicazione di tale principio di diritto al caso in esame rende il ricorso inammissibile, in quanto non risulta che in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata sia stato conferito specifico mandato a impugnarla. Da qui l'inammissibilità del ricorso. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
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