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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 17 dicembre 2020

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:1047
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0849_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2020 – Commissione / Grecia (causa C‑849/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di fissare obiettivi di conservazione – Articolo 6, paragrafo 1 – Obbligo di adottare misure di conservazione – Decisione 2006/613/CE – Regione biogeografica mediterranea»

1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 45)

2. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Portata – 101203 / Fissazione degli obiettivi di conservazione – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, considerando 8 e 10, artt. 4, §§ 2 e 4, 6, §§ 1 e 3, e allegati I e II; decisione della Commissione 2006/613) (v. punti 46‑54, 57, 58, 61)

3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 56)

4. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 60)

5. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Portata – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Assenza – Inadempimento [Direttiva del Consiglio 92/43, considerando 4, 8 e 11, artt. 1, l), 2, § 2, 4, § 4, e 6, § 1; decisione della Commissione 2006/613] (vedi punti 74‑82, 86, 88, 89) Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prestabiliti, tutte le misure necessarie per fissare gli opportuni obiettivi di conservazione e le opportune misure di conservazione in relazione ai 239 siti di importanza comunitaria, che si trovano in territorio ellenico e sono compresi nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli, rispettivamente, 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .

62019CJ0849_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2020 – Commissione / Grecia (causa C‑849/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di fissare obiettivi di conservazione – Articolo 6, paragrafo 1 – Obbligo di adottare misure di conservazione – Decisione 2006/613/CE – Regione biogeografica mediterranea» 1. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica (v. punto 45) 2. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Portata – 101203 / Fissazione degli obiettivi di conservazione – Assenza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, considerando 8 e 10, artt. 4, §§ 2 e 4, 6, §§ 1 e 3, e allegati I e II; decisione della Commissione 2006/613) (v. punti 46‑54, 57, 58, 61) 3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 56) 4. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 60) 5. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Portata – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Assenza – Inadempimento [Direttiva del Consiglio 92/43, considerando 4, 8 e 11, artt. 1, l), 2, § 2, 4, § 4, e 6, § 1; decisione della Commissione 2006/613] (vedi punti 74‑82, 86, 88, 89) Dispositivo 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prestabiliti, tutte le misure necessarie per fissare gli opportuni obiettivi di conservazione e le opportune misure di conservazione in relazione ai 239 siti di importanza comunitaria, che si trovano in territorio ellenico e sono compresi nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli, rispettivamente, 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .
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