Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 17 dicembre 2020
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:1047
Testo integrale del provvedimento
62019CJ0849_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2020 – Commissione / Grecia
(causa C‑849/19) (
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)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di fissare obiettivi di conservazione – Articolo 6, paragrafo 1 – Obbligo di adottare misure di conservazione – Decisione 2006/613/CE – Regione biogeografica mediterranea»
1.
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica
(v. punto 45)
2.
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Portata – 101203 / Fissazione degli obiettivi di conservazione – Assenza – Inadempimento
(Direttiva del Consiglio 92/43, considerando 8 e 10, artt. 4, §§ 2 e 4, 6, §§ 1 e 3, e allegati I e II; decisione della Commissione 2006/613)
(v. punti 46‑54, 57, 58, 61)
3.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 56)
4.
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità
(Art. 258 TFUE)
(v. punto 60)
5.
Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Portata – Attuazione effettiva delle misure di conservazione – Assenza – Inadempimento
[Direttiva del Consiglio 92/43, considerando 4, 8 e 11, artt. 1, l), 2, § 2, 4, § 4, e 6, § 1; decisione della Commissione 2006/613]
(vedi punti 74‑82, 86, 88, 89)
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prestabiliti, tutte le misure necessarie per fissare gli opportuni obiettivi di conservazione e le opportune misure di conservazione in relazione ai 239 siti di importanza comunitaria, che si trovano in territorio ellenico e sono compresi nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli, rispettivamente, 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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GU C 19 del 20.1.2020
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