CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40928/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBERARCdNO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 9 agosto 2021, il tribunale della libertà di Palermo, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale del 23-7-2021 che aveva disposto nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e concorso in tentata estorsione aggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Tutino, av.to Gallina, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 d sp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen, in relazione all'ad. 292 comma 2 cod.proc.pen. posto che con memoria depositata in udienza la difesa aveva eccepito in sede di riesame il difetto di autonoma valutazione da parte del giudice rispetto alle osservazioni dell'accusa che erano state riportate integralmente in assenza di qualsiasi rielaborazione critica della richiesta; anche i giudici del tribunale della libertà non avevano individuato i percorsi argomentativi che valessero ad escludere la dedotta violazione dell'ad, 292 cod.proc.pen..; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sia in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di associazione mafiosa che per il concorso in tentata estorsione posto che, in assenza di comportamenti oggettivi, certi e rilevanti, la partecipazione era stata desunta esclusivamente sulla base delle precedenti condanne per fatti specifici; inoltre, dai dati intercettativi, non emergeva la partecipazione del ricorrente ai fatti in danno della Ecofal. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Quanto al primo motivo, il tribunale non ha omesso di valutare la doglianza avanzata dalla difesa con la memoria depositata all'udienza per la trattazione del riesame ma ha risposto all'eccepito difetto di autonoma valutazione con le osservazioni svolte alle pagine 2-4 dell'impugnato provvedimento, ove ha sottolineato da quali elementi desumere che il G.I.P. ha operato una interpretazione personale degli elementi indiziari ed indicato peraltro le pagine del provvedimento cautelare a loro volta dotate di originalità e difformità rispetto alla richiesta. Peraltro questa Corte di cassazione ha già affermato che in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di au:onoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2 - , n. 43676 del 07/10/2021, Rv. 282506 - 02). Avuto riguardo a tale principio ne deriva affermare che il ricorso non appare sufficientemente specifico nella parte in cui reitera la doglianza sotto il profilo dell'integrale trasposizione della richiesta anche nell'ordinanza poiché, avrebbero dovuti essere evidenziati, quegli aspetti dai quali desumere che il giudice delle incagini preliminari non ha proceduto ad alcuna valutazione personale e si è limitato ad aderire acriticamente a considerazioni altrui. 2.2 Quanto al secondo motivo va ricordato come secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezz.amento delle risultanze probatorie; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllc la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Orbene, nel caso di specie, il giudice del riesame di Palermo ha proprio proceduto all'analisi completa del materiale indiziario posto a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale e valutato la sua congruità sotto il profilo della gravità senza incorrere in alcuno dei denunciati vizi. In particolare, con riferimento ai motivi di doglianza, deve essere specificato che quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. l'ordinanza impugnata non si limita a richiamare le precedenti condanne del Tutino per il delitto di associazione mafiosa ma evidenzia il contenuto di alcune conversazioni intercettate, una delle quali lo vede direttamente coinvolto, che viene interpretata quale significativa del suo coinvolgimento in attività illecite stante l'oggetto del colloquio ed i partecipanti allo stesso. Infine, in relazione alla doglianza avanzata con riguardo al concorso rella fattispecie estorsiva, il ricorso propone una lettura alternativa di dati probatori non consentita nella presente sede di legittimità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente a I pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp att cod proc pen Sentenza a motivazione semplificata Roma, 8 luglio 2022 L [OSCURATO:PERSONA] ;