CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2021
Cassazione n. 22702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA L 07 sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1539, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 295 2011 0008967935, attinente ad Iva, Irpef, Irap ed accessori per l'anno d'imposta 2007, emessa in applicazione dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. 2. Innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale, criticando la mancata notificazione dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento, atti ritenuti propedeutici all'iscrizione a ruolo. La CTP di Messina accoglieva il ricorso. 3. L'Amministrazione finanziaria impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, il Natalotto non si costituiva. La CTR riformava parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo corretta la procedura ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 seguita dall'Ammonistrazione finanziaria, per quanto attiene ai versamenti dichiarati come dovuti ma non effettuati dal contribuente, mentre confermava l'annullamento della cartella esattoriale in relazione al mancato riconoscimento della detrazione dell'Iva. 4. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Il contribuente non si è costituito. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non potesse utilizzarsi la procedura ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per contestare l'indebito riporto in detrazione di un credito Iva maturato in annualità in cui risulta omessa la presentazione della relativa dichiarazione. 2. Non può procedersi all'esame nel merito del ricorso. 2.1. L'impugnazione per cassazione, infatti, è stata notificata al contribuente, contumace in grado di appello, presso il difensore costituito nel primo grado del giudizio. 2.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che "la notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di collegamento con il destinatario: ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.", Cass. sez. V, 11.5.2018, n. 11485 (conf. Cass. SS.UU., 29.4.2008, n. 10817). 3. La causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, onerandosi l'Agenzia delle Entrate di provvedere alla notifica del ricorso personalmente a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La Corte, P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che l'Agenzia delle Entrate provveda alla notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione de