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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 18778/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43686_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, la Corte d'appello giustifica il diniego evidenziando la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione in un'ottica prognostica di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, deponendo sfavorevolmente le circostanze e le modalità del fatto e le condizioni di vita dell'imputato); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2024 Il consigl ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43686_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (segnatamente, la Corte d'appello giustifica il diniego evidenziando la mancanza di elementi suscettibili di positiva valutazione in un'ottica prognostica di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, deponendo sfavorevolmente le circostanze e le modalità del fatto e le condizioni di vita dell'imputato); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2024 Il consigl ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris