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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39818/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso Sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Milano accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione al ricorrente della massima misura custodiale in relazione al reato di rapina aggravata ed al reato di cui all'art. 497 bis cod. proc. pen.

D Tribunale riteneva che le valutazioni poste alla base dei rigetto (e segnatamente quelle relative all'esame dei tabulati ed agli agganci dei ripetitori da parte dei cellulari degli indagati) si fondassero su un dato travisato, ovvero che la rapina fosse stata consumata il 2 ottobre 2020 piuttosto che, come contestato, l'1 ottobre 2020.

La revisione del quadro indiziario alla luce della correzione della data di consumazione del reato consentiva di ritenere che il quadro indiziario fosse grave ed univoco. 2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero in quanto generico; l'impugnazione era infatti limitata alla segnalazione del travisamento della data di consumazione della rapina.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: il quadro indiziarlo raccolto sarebbe insufficiente ed inidoneo a legittimare l'applicazione della misura cautelare contestata.

2.3. Travisamento della prova: dall'annotazione della polizia giudiziaria allegata al ricorso del emergerebbe che gli autori della rapina erano alla guida di uno scooter Honda SH e di uno scooter [OSCURATO:PERSONA] e non, come ritenuto dal Tribunale, di una moto Suzuki GSR; sul punto sarebbero state travisate anche le dichiarazioni della persona offesa.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento (a) dell'attualità delle esigenze cautelari cui osterebbe la distanza tra la data della consumazione dei fatti e quella della applicazione della misura cautelare, (b) della sua che proporzionalità, date la adeguatezza della massima misura era stata ritenuta senza tenere in considerazione che nell'ambito di un procedimento connesso al ricorrente era stata applicata la misura prevista dall'art. 89 del D.p.r. n. 309 del 1990, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, ovvero che I' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).Nel caso in esame l'impugnazione del pubblico ministero non si profilava affatto generica in quanto era centrata sulla valorizzazione di un travisamento della prova decisivo, ovvero la data di consumazione del reato: l'errore nella collocazione della condotta criminosa si riverberava infatti sulla capacità dimostrativa dell'intero compendio probatorio fondato - tra l'altro - sull'analisi dei tabulati la cui portata dimostrativa mutava in relazione alla collocazione temporale delle condotte contestate. 1.2.11 secondo motivo di ricorso è infondato.

E' vero che wirthcfmsB che nella prima fase delle indagini, come emerge dalla relazione di servizio allegata, era stato ritenuto che gli autori della rapina fossero alla guida di uno scooter "Honda SH" e di uno scooter "[OSCURATO:PERSONA]" e non, come ritenuto dal Tribunale, di una moto "Suzuki GSR": tuttavia l'identificazione dello scooter è stata oggetto di un approfondimento che ha superato il primo approdo investigativo ed ha chiarito che lo scooter in uso ai rapinatori era proprio il Suzuki GSR 600 (sul punto è chiarificatrice la richiesta di misura cautelare che a pag, 3 e 4 riporta l'esito dell'approfondimento d'indagini che ha condotto alla identificazione del ciclomotore e dell'indagato) .

1.3. Le doglianze relative alla valutazione dell'attualità del pericolo cautelare sono inammissibili in quanto non si confrontano con la prevalente e condivisa giurisprudenza secondo cui il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; ed è "attuale" ogni volta in cui è possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente".

Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela.

Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza".

Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato - come legittimamente effettuato nei caso di specie - sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2 - , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566 - OSez. 1 - , Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv. 279122 - OSez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508), Quanto ai profilo della proporzionalità si ribadisce che la valutazione deve essere effettuata in relazione alla singola condotta criminosa, essendo irrilevanti valutazioni comparative con decisioni relative a diversi procedimenti.

Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale rilevava come la difesa non avesse allegato alcun elemento idoneo a sostenere l'esistenza delle condizioni per l'invocata applicazione dell'art. 89 D.p.r. n. 309 del 1990 (pag. 9 della ordinanza impugnata).

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso Sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Milano accoglieva l'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di applicazione al ricorrente della massima misura custodiale in relazione al reato di rapina aggravata ed al reato di cui all'art. 497 bis cod. proc. pen. D Tribunale riteneva che le valutazioni poste alla base dei rigetto (e segnatamente quelle relative all'esame dei tabulati ed agli agganci dei ripetitori da parte dei cellulari degli indagati) si fondassero su un dato travisato, ovvero che la rapina fosse stata consumata il 2 ottobre 2020 piuttosto che, come contestato, l'1 ottobre 2020. La revisione del quadro indiziario alla luce della correzione della data di consumazione del reato consentiva di ritenere che il quadro indiziario fosse grave ed univoco. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero in quanto generico; l'impugnazione era infatti limitata alla segnalazione del travisamento della data di consumazione della rapina. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: il quadro indiziarlo raccolto sarebbe insufficiente ed inidoneo a legittimare l'applicazione della misura cautelare contestata. 2.3. Travisamento della prova: dall'annotazione della polizia giudiziaria allegata al ricorso del emergerebbe che gli autori della rapina erano alla guida di uno scooter Honda SH e di uno scooter [OSCURATO:PERSONA] e non, come ritenuto dal Tribunale, di una moto Suzuki GSR; sul punto sarebbero state travisate anche le dichiarazioni della persona offesa. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento (a) dell'attualità delle esigenze cautelari cui osterebbe la distanza tra la data della consumazione dei fatti e quella della applicazione della misura cautelare, (b) della sua che proporzionalità, date la adeguatezza della massima misura era stata ritenuta senza tenere in considerazione che nell'ambito di un procedimento connesso al ricorrente era stata applicata la misura prevista dall'art. 89 del D.p.r. n. 309 del 1990, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Il collegio ribadisce quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, ovvero che I' appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).Nel caso in esame l'impugnazione del pubblico ministero non si profilava affatto generica in quanto era centrata sulla valorizzazione di un travisamento della prova decisivo, ovvero la data di consumazione del reato: l'errore nella collocazione della condotta criminosa si riverberava infatti sulla capacità dimostrativa dell'intero compendio probatorio fondato - tra l'altro - sull'analisi dei tabulati la cui portata dimostrativa mutava in relazione alla collocazione temporale delle condotte contestate. 1.2.11 secondo motivo di ricorso è infondato. E' vero che wirthcfmsB che nella prima fase delle indagini, come emerge dalla relazione di servizio allegata, era stato ritenuto che gli autori della rapina fossero alla guida di uno scooter "Honda SH" e di uno scooter "[OSCURATO:PERSONA]" e non, come ritenuto dal Tribunale, di una moto "Suzuki GSR": tuttavia l'identificazione dello scooter è stata oggetto di un approfondimento che ha superato il primo approdo investigativo ed ha chiarito che lo scooter in uso ai rapinatori era proprio il Suzuki GSR 600 (sul punto è chiarificatrice la richiesta di misura cautelare che a pag, 3 e 4 riporta l'esito dell'approfondimento d'indagini che ha condotto alla identificazione del ciclomotore e dell'indagato) . 1.3. Le doglianze relative alla valutazione dell'attualità del pericolo cautelare sono inammissibili in quanto non si confrontano con la prevalente e condivisa giurisprudenza secondo cui il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva; ed è "attuale" ogni volta in cui è possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato - come legittimamente effettuato nei caso di specie - sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato (Sez. 2 - , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566 - OSez. 1 - , Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv. 279122 - OSez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508), Quanto ai profilo della proporzionalità si ribadisce che la valutazione deve essere effettuata in relazione alla singola condotta criminosa, essendo irrilevanti valutazioni comparative con decisioni relative a diversi procedimenti. Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale rilevava come la difesa non avesse allegato alcun elemento idoneo a sostenere l'esistenza delle condizioni per l'invocata applicazione dell'art. 89 D.p.r. n. 309 del 1990 (pag. 9 della ordinanza impugnata). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 disp. att. cod. proc. pen. Co