CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11531-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sulla mancata sospensione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 e ss. L.689/81 con la detenzione domiciliare, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità incentrata sulla reiterata inottemperanza alla prescrizione da parte del ricorrente che non consente di ritenere che l'imputato sia incline a rispettare quelle connesse a regime di detenzione domiciliare o semilibertà (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/