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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23283/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29228-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso (indirizzo pec indicato, ai sensi dell’art. 366, comma 2, c.p.c., per le comunicazioni e notificazioni: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3992 della [OSCURATO:PERSONA] (Sezione distaccata di Salerno) , depositata il 05/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’Associazione professionale “Studio legale associato Paterni”chiese il rimborso dell’Irap versata per il periodo dal

16.12. 200 9 al 30.11.2012, sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; il silenzio-rifiuto dell’amministrazione venne impugnato dall’associazione dinanzi alla CTP di Salerno, la quale rigettò il ricorso; la sentenza di primo grado fu poi riformata, in sede di impugnazione,dalla CTR della Campania (sez. distaccata di Salerno ), sul presupposto che “l’esistenza di un’autonoma organizzazione non [potesse] desumersi solamente dall’esercizio in forma associata di una professione, dal momento che è necessario anche un’organizzazione di capitali e di lavoro altrui, ossia un quid pluris che ecceda il lavoro personale di chi esercita l’attività”, nella specie ritenuto insussistente; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motiv o ; ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] (uno dei due membri della disciolta associazione professionale); l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, per avere il giudice di merito escluso il requisito dell’autonoma organizzazione, non considerando che - alla luce dell’insegnamento di Sez.

Un., 14/04/2016,n. 7371 - “l’esercizio in forma associata di una professione intellettuale è ex lege soggetto ad IRAP, senza la necessità di indagare l’effettiva esistenza di un’organizzazione strutturale, strumentale all’attività esercitata” (pag. 5 del ricorso);nel controricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere stato indirizzato ad associazione professionale estinta, in luogo dei partecipanti della stessa ( da considerarsi suoi successori); l’eccezione è infondata; occorre premettere che “l o scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di"prorogatio". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio)” (Cass., 27/11/2018, n. 30606); appare, in ogni caso, applicabile il principio di dirittodi cui a Cass., 23/11/2018, n. 30341, alla cui stregua “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese)”(si veda anche Cass., 23/03/2021, n. 8037, e Cass., 20/02/2018, n. 4006, secondo cui “la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex art.286 c.p.c., giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione”); inconsistente deve ritenersi anche l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente con riguardo al presunto difetto di “autosufficienza” del ricorso, non richiamandosi quest’ultimo ad alcun elemento di fonte documentale, e limitandosi a censurare la sussunzione della fa ttispecie concreta in quella normativa di riferimento;il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato e merita accoglimento; con specifico riguardo all’esercizio di attività intellettuale in forma associata, Cass., 15/01/2019, n. 766, ha affermato che, “i n tema di IRAP, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale”; Cass., Sez.

Un., 14/04/2016, n. 7371, da parte sua, aveva statuito che “l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività. (Principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale)” (conformi, Cass., 19/05/2017, n. 12763 e Cass., 26/11/2019, n. 30873, alla cui stregua “l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva erroneamente ritenuto sussistere, in maniera automatica, il diritto al rimborso IRAP dei compensi percepiti per lo svolgimento, da parte degli associati, dell'attività di componenti di collegi sindacali, senza considerare che la relativa istanza proveniva da uno studio associato)”); nella motiva zione dell a suddetta pronuncia , le Sezioni U nite chiarirono l’applicabilità dell’affermato principio di diritto anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa” (in tal senso a nche Cass. , 26/09/2016,n. 18920 e Cass., 26/11/2019, n. 30873) ; con precipuo riferimento alla professione forense, la Suprema Corte ha ribadito che “l’attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra padre e figli) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell'autonoma organizzazione in base al secondo periodo dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997” (soggiungendo, in motivazione, che “l'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.

In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito”; si veda anche Cass., 12/08/2021, n. 22767); alla natura associata dello svolgimento dell'attività professionale non poteva, pertanto, che conseguire l'assoggettabilità all'Irap, salvo la prova della circostanza ( che tuttavia non risulta sia stata mai nemmeno allegata) che i proventi fossero frutto dell'attività individuale di ciascun professionista (Cass., 21/01/2021, n. 1154); le argomentazioni della pronuncia impugnata (così come le difese del controricorrente) appaiono incentrate, infatti, sui tipici elementi (assenza di dipendenti, esiguità dei beni strumentali) idonei a sostanziare una prova – come detto – di per sé irrilevante, a fronte dell’incontestato esercizio in forma associata dell’attività professionale; in definitiva , il ricorso va accolto e, non residuando altri accertamentiin fatto, può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo delcontribuente; sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenzae si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorsointroduttivo delcontribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29228-2017, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso (indirizzo pec indicato, ai sensi dell’art. 366, comma 2, c.p.c., per le comunicazioni e notificazioni: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3992 della [OSCURATO:PERSONA] (Sezione distaccata di Salerno) , depositata il 05/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Associazione professionale “Studio legale associato Paterni”chiese il rimborso dell’Irap versata per il periodo dal 16.12. 200 9 al 30.11.2012, sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; il silenzio-rifiuto dell’amministrazione venne impugnato dall’associazione dinanzi alla CTP di Salerno, la quale rigettò il ricorso; la sentenza di primo grado fu poi riformata, in sede di impugnazione,dalla CTR della Campania (sez. distaccata di Salerno ), sul presupposto che “l’esistenza di un’autonoma organizzazione non [potesse] desumersi solamente dall’esercizio in forma associata di una professione, dal momento che è necessario anche un’organizzazione di capitali e di lavoro altrui, ossia un quid pluris che ecceda il lavoro personale di chi esercita l’attività”, nella specie ritenuto insussistente; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motiv o ; ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] (uno dei due membri della disciolta associazione professionale); l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, per avere il giudice di merito escluso il requisito dell’autonoma organizzazione, non considerando che - alla luce dell’insegnamento di Sez. Un., 14/04/2016,n. 7371 - “l’esercizio in forma associata di una professione intellettuale è ex lege soggetto ad IRAP, senza la necessità di indagare l’effettiva esistenza di un’organizzazione strutturale, strumentale all’attività esercitata” (pag. 5 del ricorso);nel controricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere stato indirizzato ad associazione professionale estinta, in luogo dei partecipanti della stessa ( da considerarsi suoi successori); l’eccezione è infondata; occorre premettere che “l o scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di"prorogatio". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio)” (Cass., 27/11/2018, n. 30606); appare, in ogni caso, applicabile il principio di dirittodi cui a Cass., 23/11/2018, n. 30341, alla cui stregua “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese)”(si veda anche Cass., 23/03/2021, n. 8037, e Cass., 20/02/2018, n. 4006, secondo cui “la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex art.286 c.p.c., giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione”); inconsistente deve ritenersi anche l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente con riguardo al presunto difetto di “autosufficienza” del ricorso, non richiamandosi quest’ultimo ad alcun elemento di fonte documentale, e limitandosi a censurare la sussunzione della fa ttispecie concreta in quella normativa di riferimento;il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è fondato e merita accoglimento; con specifico riguardo all’esercizio di attività intellettuale in forma associata, Cass., 15/01/2019, n. 766, ha affermato che, “i n tema di IRAP, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale”; Cass., Sez. Un., 14/04/2016, n. 7371, da parte sua, aveva statuito che “l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività. (Principio affermato riguardo a società semplice esercente attività di amministratore condominiale)” (conformi, Cass., 19/05/2017, n. 12763 e Cass., 26/11/2019, n. 30873, alla cui stregua “l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva erroneamente ritenuto sussistere, in maniera automatica, il diritto al rimborso IRAP dei compensi percepiti per lo svolgimento, da parte degli associati, dell'attività di componenti di collegi sindacali, senza considerare che la relativa istanza proveniva da uno studio associato)”); nella motiva zione dell a suddetta pronuncia , le Sezioni U nite chiarirono l’applicabilità dell’affermato principio di diritto anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa” (in tal senso a nche Cass. , 26/09/2016,n. 18920 e Cass., 26/11/2019, n. 30873) ; con precipuo riferimento alla professione forense, la Suprema Corte ha ribadito che “l’attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra padre e figli) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell'autonoma organizzazione in base al secondo periodo dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997” (soggiungendo, in motivazione, che “l'eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito”; si veda anche Cass., 12/08/2021, n. 22767); alla natura associata dello svolgimento dell'attività professionale non poteva, pertanto, che conseguire l'assoggettabilità all'Irap, salvo la prova della circostanza ( che tuttavia non risulta sia stata mai nemmeno allegata) che i proventi fossero frutto dell'attività individuale di ciascun professionista (Cass., 21/01/2021, n. 1154); le argomentazioni della pronuncia impugnata (così come le difese del controricorrente) appaiono incentrate, infatti, sui tipici elementi (assenza di dipendenti, esiguità dei beni strumentali) idonei a sostanziare una prova – come detto – di per sé irrilevante, a fronte dell’incontestato esercizio in forma associata dell’attività professionale; in definitiva , il ricorso va accolto e, non residuando altri accertamentiin fatto, può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo delcontribuente; sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dei gradi di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenzae si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorsointroduttivo delcontribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spes
Sentenza Cassazione n. 23283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris