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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24383/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con apparato argomentativo esente da contraddittorietà e manifeste illogicità; che la Corte di merito ha specificato come la titolarità della postepay su cui era stata pacificamente accreditata dalla persona offesa la somma di euro 2.100,00 e rispetto alla quale l'imputato non aveva presentato alcuna denuncia di furto o smarrimento, era prova sufficiente per l'affermazione di colpevolezza; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello valorizzato, in senso negativo, la pregressa condanna per ricettazione; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M; r orpostirlA3N Lek'iN OP4 Niba2 funvonar Mania

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con apparato argomentativo esente da contraddittorietà e manifeste illogicità; che la Corte di merito ha specificato come la titolarità della postepay su cui era stata pacificamente accreditata dalla persona offesa la somma di euro 2.100,00 e rispetto alla quale l'imputato non aveva presentato alcuna denuncia di furto o smarrimento, era prova sufficiente per l'affermazione di colpevolezza; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello valorizzato, in senso negativo, la pregressa condanna per ricettazione; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M; r orpostirlA3N Lek'iN OP4 Niba2 funvonar Mania
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