CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 25972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]7ISTARITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ex art. 103 cod. pen., emesso dal Magistrato di sorveglianza che dichiarava il predetto delinquente abituale e lo sottoponeva alla misura di sicurezza della Casa di lavoro per un anno; Ritenuto che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia violazione dell'art. 679 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si reiterano questioni già sottoposte e risolte dal Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato e si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che condivisibilmente il Tribunale di sorveglianza ha escluso che il procedimento fosse stato avviato in modo anomalo perché la segnalazione dei Carabinieri non integrano una proposta ma vale a sollecitare i poteri officiosi del Magistrato di sorveglianza; che nessuna norma impedisce l'adozione del provvedimento impugnato se è pendente per altri fatti un procedimento penale, perché non è prevista alcuna riserva in favore del giudice della cognizione; anzi in presenza di una sentenza irrevocabile in relazione ai fatti già accertati la competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza è inderogabile e il giudice della cognizione può intervenire solo in relazione ai fatti che saranno accertati nel giudizio pendente davanti a lui (Sez. 1, n. 3108 del 09/12/2014, dep. 2015, Cassoni, Rv. 261895 - 01); che la motivazione in ordine all'attuale pericolosità del condannato è ampia ed esaustiva, agganciati ad elementi di fatto, valutati in maniera esaustiva e logica, e le doglianze sul punto sono meramente controvalutative; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M