CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 10159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9220‒2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso Carlo EUSEPI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difes a dall’A vvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4956 / 04 /20 19 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata il 31/07/2019; Oggetto: cartella di pagamento udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/02/2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] LUCIOTTI. Rilevato che: –in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pag amento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per IVA relativa all’anno d’imposta 2007 per complessivi 232.622,19 euro, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, rigettava l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che la società contribuente aveva richiesto il riconoscimento di un credito IVA per 158.778,00 euro maturato nell’anno d’imposta 2004 con dichiarazione integrativa presentata però nel 2009, che tale credito era stato riconosciuto come non spettante con sentenza della stessa CTR n. 292/16/2010, passata in giudicato, e che pertanto la società contribuente «non poteva legittimamente chiedere il riconoscimento dello stesso credito d’imposta, già denegato, nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2007»; –avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motiv i , cui replica con controricorso l’ intimat a Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Va preliminarmente rilevato che la società ricorrente non ha provveduto alla notifica del ricorso per cassazione all’agente della riscossione che pure era stata parte nei gradi di merito come risulta dalla sentenza d’appello impugnata e da quella di primo grado. 2. Al riguardo deve preliminarmente richiamarsi il principio giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 16813 del 2014) secondo cui « Non è configurabilelitisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio diriscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l'Agenziadelle entrate » specie nelle ipotesi, come quella in esame, in cui si fanno questioni involgenti il merito della pretesa tributaria (come tale ricadente nell’ambito di attività dell’amministrazione finanziaria) e non, invece, sull’attività espletata dall’agente della riscossione, «sicchè non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, che sorge soltanto quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esistelitisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonchè nel caso dellitisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto dilitisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti», il che nella specie non è (cfr. anche Cass.n. 16685 del 2019; Cass. Sez. U, n. 16412 del 2007). 3. Ciò precisato, deve osservarsi che, anche ove voler ritenere sussistente nella specie il litisconsorzio necessario processuale, può omettersi l’ordine di integrazione del contraddittorio con l’agente della riscossione in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui «[...] il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questosia "prima facie" infondato [come nel caso qui vagliato], di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (Cass. 11287 del 2018 con riferimento al giudizio di cassazione; v. anche Cass. n. 25036 del 2018, non massimata; in termini anche Cass., n. 15106 del 2013 e, per l’ipotesi di inammissibilità del ricorso, Cass., Sez. U., 6826 del 2010; con riferimento al giudizio di appello, Cass. n. 15664 del 2014 e n. 2622 del 2016).4. Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame da parte dei giudici di appello del fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia delle entrate in data 14/12/2010 con riferimento alla cartella emessa nel 2009, oggetto di separato giudizio; provvedimento che la società ricorrente sostiene essere stato emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito del riconoscimento della sussistenza del credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2004 ed indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2005. 5. Il motivo è inammissibile perché proposta in violazione dell’art. 348‒ ter cod. proc. civ. (c.d. doppia conforme). 6. Peraltro, nel caso di specie la ricorrente non si è neppure attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui «Nell’ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 774 del 2022). 7. Con il secondo motivo di ricorso , con cui viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.324 cod. proc. civ. e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ., la ricorrente censura la statuizione impugnata per avere i giudici di appello attribuito valore di giudicato esterno alla sentenza della medesima CTR che aveva rigettato il ricorso avverso lacartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36‒bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per recupero dell’IVA relativa alla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2005, diversa da quella emessa con riferimento all’anno 2007 ed oggetto del presente giudizio. 8. Il motivo è infondato e va rigettato. 9. In materia di giudicato esterno questa Corte ha affermato che «nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. - secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto ("petitum" mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata ("petitum" immediato) -è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi purchésia identico l'oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante» (Cass. n. 19310 del 2011; conf. Cass. n. 25798 del 2017). 10. Si è, quindi, affermato che «In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosagiudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. n. 10280 del 2000). 11. Ed ancora che «Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. n. 27013 del 2022). 12. Orbene, l’applicazione di detti principi al caso di specie comporta il rigetto del motivo di ricorso in quanto nel caso qui vagliato è la stessa parte ricorrente ad ammettere che il credito IVA dell’anno d’imposizione 2005 (oggetto del giudizio conclusosi con sentenza definitiva e, quindi, costituente giudicato, era lo stesso di quello dell’anno 2007, oggetto del presente giudizio, «atteso che l’azienda era rimasta inattiva per tutto il 2006» e «che il credito IVA riportato per l’anno 2007 era il medesimo di quello del 2005 è stato riconosciuto sia dalle sentenze di questo giudizio sia, naturalmente, dalle difese dell’Agenzia delle entrate, che mai ha contestato tale circostanza (quindi divenuto dato incontestato tra le parti)» (ricorso, pagg. 9 e 10).Circostanza ammessa dal ricorrente anche a pag. 1 del ricorso in cui, descrivendo l’oggetto del presente giudizio di legittimità ove si legge: «[OSCURATO:PERSONA] IVA anno d’imposta 2007, già contestato prima da Agenzia Entrate per anno 2004 (UNICO 2005) poi riconosciuto in via amministrativa per quest’ultimo anno a seguito di verifica in contraddittorio delle fatture, e successivamente contestato nuovamente a seguito di verifica automatizzata per mancata dichiarazione 2006». 13. Pertanto, ricorre nella specie l'effetto preclusivo del giudicato esterno in quanto tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussiste una piena identità di causa petendi e di petitum , essendo oggetto di verifica giudiziale un identico credito, ovvero quello maturato dalla società contribuente nel 2004 e pervenuto, per trascinamento, fino alla dichiarazione del 2007. 14. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore della costituita Agenzia delle entrate che liquida come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica