CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Marsala, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 4, secondo comma, legge 13 aprile 1975, n. 110. Ritenuto il caso della lieve entità, lo ha condannato alla pena di euro 1.200 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione: con un primo motivo, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; con un secondo motivo, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Procedendosi in questa sede a trattazione scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto, essendo fondate le doglianze mosse con il primo motivo. Le conseguenti determinazioni comportano l'assorbimento dell'esame del secondo motivo. 2. Come risulta dalla lettura della sentenza, il difensore dell'imputato nel giudizio di primo, in sede di discussione, aveva richiesto in via principale che fosse applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., consentendone il riconoscimento il reato ascritto. 3. La motivazione adottata dal Tribunale non contiene alcun risposta al riguardo, neppure implicitamente allorquando illustra le ragioni del riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, del diniego delle circostanze generiche e della commisurazione della pena, cogliendosi soltanto generici riferimenti alle modalità del fatto e ai precedenti penali che non possono dare contezza dello scrutinio dei presupposti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. e, dunque, della loro esclusione secondo appropriate valutazioni riservate al giudizio di merito. 4. In ragione di tale difetto di motivazione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala, in diversa persona fisica. Così decis