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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13533/2026

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all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma alla via Cardinal de Luca n. 10, con domicilio digitale alla pec:[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle EntrateRiscossione — [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:SOCIETA]., in persona delrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla viaVicinanza Giacinto n. 42 – 84123 e con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].it-intimato-Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026nonché controComune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli,con domicilio digitale eletto presso lo [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo diposta elettronica certificata lucaleone@ordineavvocatiroma.org- controricorrente-avverso la sentenza n. 1984/16/2021 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pronunciata il 02 dicembre 2020 e depositata il3 marzo 2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato dinanzi alla CTP Napoli l’avvisodi accertamento n. 14230/911 del 6 luglio 2017 da parte del RTI Agenziadelle Entrate – Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA]., in qualitàdi concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria,riscossione volontaria e coattiva della TARSU e della TIA per la Provincia diNapoli, nell’interesse del Comune di Napoli, per omesso versamento dellaTARSU relativa all’anno 2012 in relazione ad un fabbricato ubicato nelmedesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48.2.

Il ricorso è stato accolto sul presupposto della carenza di potereimpositivo in capo al RTI.3.

Su appello del concessionario, la CTR Campania ha riformato ladecisione di prime cure, nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorsooriginario della contribuente per omessa notifica.4.

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a quattromotivi.Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/20265.

Il Comune di Napoli resiste con controricorso, nel quale eccepisce ilproprio difetto di legittimazione passiva.6.

L’ente di riscossione è rimasto intimato.7.

Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dirinvio dall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, l’eccezione di carenza di legittimazione passivaopposta dal Comune di Napoli, avanzata già nei gradi precedenti, deveessere accolta in conformità a precedenti decisioni su casi analoghi di questaCorte, in virtù della «disciplina speciale dei rifiuti campani (d.l. 195/09 conv.legge 26/10 e ss.mm) che, a superamento della fase emergenziale,stessi, nonché le attività di accertamento e riscossione dei tributi, a societàprovinciali costituite ad hoc e dotate di autonoma soggettività». (v.

Cass. n.15565/25), considerata l’estraneità dell’ente locale all’attività impositivadedotta in giudizio.

Ne segue, con la dichiarazione di difetto dilegittimazione passiva del Comune, che il giudizio dovrà proseguire – comeora si dirà – solo tra le altre parti.

Quanto alle spese di lite nel rapportoprocessuale con il Comune stesso, se ne dispone la compensazione inragione del sopravvenire solo in corso di causa del citato orientamento dilegittimità dal quale deve interpretativamente trarsi l’effettivaestromissione del Comune dall’attività impositiva e riscossiva di cui è causa.2.

Il ricorso è articolato in quattro motivi.3.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992e dell’art. 8 del d.P.R. n. 655/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del d.lgs. n.546/1992 e 7 della legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c. .Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/20264.

Le censure attingono la sentenza impugnata laddove si afferma chela notifica del ricorso è stata «ricevuta da soggetto non identificato e delquale non risulta alcuna qualifica o rapporto con il destinatario», per cui«una raccomandata ad una sede operativa del raggruppamento, ricevutada un ignoto addetto, non può equivalere in alcun modo ad unacomunicazione formale a chi ha la rappresentanza del soggetto giuridico».5.

Deduce la contribuente, quanto al primo motivo di ricorso, che l’art.16 comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 546/1992 prevede la possibilità dinotifica anche a mezzo del servizio postale, direttamente mediantespedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso diricevimento.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha interpetrato lanorma nel senso di escludere la nullità della notifica nel caso di conformitàdelle indicazioni sull’avviso di ricevimento rispetto al regolamento postale,in luogo di quelle di cui all’art. 139 c.p.c., salva la querela di falso.6.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente si duole dellaritenuta necessità, secondo la sentenza, che, concernendo la notificadell’appello un RTI, questa dovesse essere effettuata presso l’impresacapogruppo e nelle mani del suo rappresentante legale.7.

Invero, secondo la ricorrente, trova nel caso di specie applicazionel’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, che prevede la notifica, salvo i casi diconsegna a mani proprie, presso il domicilio eletto, la residenza o nella sededichiarata dalla parte all’atto di costituzione in giudizio, norma riguardantenon solo le notifiche endoprocessuali, ma anche le notificazioni delleimpugnazioni.8.

I motivi posso essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, edevono ritenersi fondati.9.

La notifica del ricorso originario è stata eseguita a mezzo del serviziopostale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo laprevisione dell’art. 16, comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026risultando inviata il 16 febbraio 2016 e pervenuta il 20 febbraio 2016(secondo la trascrizione fattane nel ricorso per cassazione).

In relazione allasottoscrizione vergata in calce all’avviso di ricevimento, non occorrel’apposizione di un timbro con datario e numero di protocollo da parte deldestinatario.10.

La seconda parte del citato art. 16, comma 3, si riferisce ad altramodalità notifica che, prescindendo dal ricorso al servizio postale, si risolvenella consegna diretta «all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'entelocale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilasciaricevuta sulla copia».

Peraltro, è pacifico che tale modalità di notificazionedegli atti processuali sia applicabile anche nei confronti del concessionariodella riscossione: difatti, questa Corte ha affermato che, nel processotributario, in forza del rinvio operato dall'art. 20 al precedente art. 16,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è senz'altro valida lanotificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente alconcessionario, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario o al servizio postale,ma con la consegna diretta presso la sede di quest'ultimo ad impiegatoaddetto «che ne rilascia ricevuta sulla copia» (tra le tante: Cass., Sez. 5^,3 febbraio 2017, n. 2905; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818;Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez. 5^, 6 agosto2020, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29370; Cass., Sez.5^, 18 marzo 2022, n. 8827; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16244).11.

Secondo questa Corte, nel caso di notifica a mezzo del serviziopostale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona cheabbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spaziorelativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti cheil piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa daldestinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a maniproprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando cheNumero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimentiindicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delleipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un., 27 aprile2010, n. 9962; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4556).12.

Per cui, una volta accertato che la notifica del ricorso originario erastata ricevuta dal concessionario presso la sede indicata nell’avviso diaccertamento, era irrilevante che la firma apposta in calce all’avviso diricevimento fosse illeggibile o non accompagnata dalla spendita dellaqualifica rivestita dalla persona consegnataria presso il concessionario.13.

Gli ulteriori motivi di ricorso, che si riportano, risultano assorbiti.14.

Si tratta del terzo motivo, concernente la violazione e falsaapplicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 in combinatodisposto con l’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per aver la sentenza impugnata trascurato di considerare l’efficacia, fino aquerela di falso, della notifica, a sensi della citata norma del c.c., nonchédel quarto motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione degli artt.159 e 160 c.p.c. e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, in relazioneall’art. 10 della legge n. 212/2000, con il quale la contribuente si duoledell’utilizzo della categoria dell’inesistenza da parte della CTR.15.

In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio nelrapporto processuale tra le parti diverse dal Comune di Napoli.

P.Q.Mla Corte- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli, concompensazione delle spese di lite nel rapporto processuale ad essorelativo;- accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità con riguardo al rapporto processuale diverso daquello intercorso con il Comune di Napoli .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,il 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inRoma alla via Cardinal de Luca n. 10, con domicilio digitale alla pec:[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle EntrateRiscossione — [OSCURATO:SOCIETA]. — [OSCURATO:SOCIETA]., in persona delrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla viaVicinanza Giacinto n. 42 – 84123 e con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL].it-intimato-Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026nonché controComune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli,con domicilio digitale eletto presso lo [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo diposta elettronica certificata lucaleone@ordineavvocatiroma.org- controricorrente-avverso la sentenza n. 1984/16/2021 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pronunciata il 02 dicembre 2020 e depositata il3 marzo 2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato dinanzi alla CTP Napoli l’avvisodi accertamento n. 14230/911 del 6 luglio 2017 da parte del RTI Agenziadelle Entrate – Riscossione, [OSCURATO:SOCIETA]., in qualitàdi concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria,riscossione volontaria e coattiva della TARSU e della TIA per la Provincia diNapoli, nell’interesse del Comune di Napoli, per omesso versamento dellaTARSU relativa all’anno 2012 in relazione ad un fabbricato ubicato nelmedesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48.2. Il ricorso è stato accolto sul presupposto della carenza di potereimpositivo in capo al RTI.3. Su appello del concessionario, la CTR Campania ha riformato ladecisione di prime cure, nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorsooriginario della contribuente per omessa notifica.4. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a quattromotivi.Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/20265. Il Comune di Napoli resiste con controricorso, nel quale eccepisce ilproprio difetto di legittimazione passiva.6. L’ente di riscossione è rimasto intimato.7. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dirinvio dall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, l’eccezione di carenza di legittimazione passivaopposta dal Comune di Napoli, avanzata già nei gradi precedenti, deveessere accolta in conformità a precedenti decisioni su casi analoghi di questaCorte, in virtù della «disciplina speciale dei rifiuti campani (d.l. 195/09 conv.legge 26/10 e ss.mm) che, a superamento della fase emergenziale,stessi, nonché le attività di accertamento e riscossione dei tributi, a societàprovinciali costituite ad hoc e dotate di autonoma soggettività». (v. Cass. n.15565/25), considerata l’estraneità dell’ente locale all’attività impositivadedotta in giudizio. Ne segue, con la dichiarazione di difetto dilegittimazione passiva del Comune, che il giudizio dovrà proseguire – comeora si dirà – solo tra le altre parti. Quanto alle spese di lite nel rapportoprocessuale con il Comune stesso, se ne dispone la compensazione inragione del sopravvenire solo in corso di causa del citato orientamento dilegittimità dal quale deve interpretativamente trarsi l’effettivaestromissione del Comune dall’attività impositiva e riscossiva di cui è causa.2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.3. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992e dell’art. 8 del d.P.R. n. 655/1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del d.lgs. n.546/1992 e 7 della legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c. .Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/20264. Le censure attingono la sentenza impugnata laddove si afferma chela notifica del ricorso è stata «ricevuta da soggetto non identificato e delquale non risulta alcuna qualifica o rapporto con il destinatario», per cui«una raccomandata ad una sede operativa del raggruppamento, ricevutada un ignoto addetto, non può equivalere in alcun modo ad unacomunicazione formale a chi ha la rappresentanza del soggetto giuridico».5. Deduce la contribuente, quanto al primo motivo di ricorso, che l’art.16 comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 546/1992 prevede la possibilità dinotifica anche a mezzo del servizio postale, direttamente mediantespedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso diricevimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha interpetrato lanorma nel senso di escludere la nullità della notifica nel caso di conformitàdelle indicazioni sull’avviso di ricevimento rispetto al regolamento postale,in luogo di quelle di cui all’art. 139 c.p.c., salva la querela di falso.6. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente si duole dellaritenuta necessità, secondo la sentenza, che, concernendo la notificadell’appello un RTI, questa dovesse essere effettuata presso l’impresacapogruppo e nelle mani del suo rappresentante legale.7. Invero, secondo la ricorrente, trova nel caso di specie applicazionel’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, che prevede la notifica, salvo i casi diconsegna a mani proprie, presso il domicilio eletto, la residenza o nella sededichiarata dalla parte all’atto di costituzione in giudizio, norma riguardantenon solo le notifiche endoprocessuali, ma anche le notificazioni delleimpugnazioni.8. I motivi posso essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, edevono ritenersi fondati.9. La notifica del ricorso originario è stata eseguita a mezzo del serviziopostale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo laprevisione dell’art. 16, comma 3, prima parte, del d.lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026risultando inviata il 16 febbraio 2016 e pervenuta il 20 febbraio 2016(secondo la trascrizione fattane nel ricorso per cassazione). In relazione allasottoscrizione vergata in calce all’avviso di ricevimento, non occorrel’apposizione di un timbro con datario e numero di protocollo da parte deldestinatario.10. La seconda parte del citato art. 16, comma 3, si riferisce ad altramodalità notifica che, prescindendo dal ricorso al servizio postale, si risolvenella consegna diretta «all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'entelocale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilasciaricevuta sulla copia». Peraltro, è pacifico che tale modalità di notificazionedegli atti processuali sia applicabile anche nei confronti del concessionariodella riscossione: difatti, questa Corte ha affermato che, nel processotributario, in forza del rinvio operato dall'art. 20 al precedente art. 16,comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è senz'altro valida lanotificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente alconcessionario, senza ricorrere all'ufficiale giudiziario o al servizio postale,ma con la consegna diretta presso la sede di quest'ultimo ad impiegatoaddetto «che ne rilascia ricevuta sulla copia» (tra le tante: Cass., Sez. 5^,3 febbraio 2017, n. 2905; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12818;Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2019, n. 25903; Cass., Sez. 5^, 6 agosto2020, n. 16758; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29370; Cass., Sez.5^, 18 marzo 2022, n. 8827; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16244).11. Secondo questa Corte, nel caso di notifica a mezzo del serviziopostale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona cheabbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spaziorelativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti cheil piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa daldestinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a maniproprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando cheNumero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimentiindicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delleipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 27 aprile2010, n. 9962; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4556).12. Per cui, una volta accertato che la notifica del ricorso originario erastata ricevuta dal concessionario presso la sede indicata nell’avviso diaccertamento, era irrilevante che la firma apposta in calce all’avviso diricevimento fosse illeggibile o non accompagnata dalla spendita dellaqualifica rivestita dalla persona consegnataria presso il concessionario.13. Gli ulteriori motivi di ricorso, che si riportano, risultano assorbiti.14. Si tratta del terzo motivo, concernente la violazione e falsaapplicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 in combinatodisposto con l’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per aver la sentenza impugnata trascurato di considerare l’efficacia, fino aquerela di falso, della notifica, a sensi della citata norma del c.c., nonchédel quarto motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione degli artt.159 e 160 c.p.c. e dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, in relazioneall’art. 10 della legge n. 212/2000, con il quale la contribuente si duoledell’utilizzo della categoria dell’inesistenza da parte della CTR.15. In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza va cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio nelrapporto processuale tra le parti diverse dal Comune di Napoli. P.Q.Mla Corte- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli, concompensazione delle spese di lite nel rapporto processuale ad essorelativo;- accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;Numero registro generale 25071/2021Numero sezionale 2726/2026Numero di raccolta generale 13533/2026Data pubblicazione 10/05/2026- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, indiversa composizione, deciderà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità con riguardo al rapporto processuale diverso daquello intercorso con il Comune di Napoli .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,il 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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