Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:733
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0297_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 25 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑297/21 R)
«Procedimento sommario – Biocidi – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 – Approvazione del carbendazim come principio attivo esistente al fine del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 (preservanti per pellicole) e 10 (preservanti per lavori in muratura) – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 24, 25, 35)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Attività su mercati altamente regolamentati – Considerazione delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punti 34, 36, 48)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Modifica irrimediabile delle quote di mercato – Presa in considerazione del rischio di perdita di quote di mercato in paesi terzi – Esclusione
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 45, 46)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Danno risarcibile successivamente mediante ricorso per risarcimento danni – Danno che non può essere considerato irreparabile
(Artt. 268, 278, 279 e 340 TFUE)
(v. punto 58)
[OSCURATO:PERSONA] basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (
GU 2021, L 68, pag. 174
), e, dall’altro lato, la concessione di ogni altro provvedimento provvisorio che il Tribunale ritenga opportuno.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.