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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 01450/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28893 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28893 del ruolo generale dell’anno 2020, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Michelina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R66 F912N), MAURIELLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84C59 F912O) MAURIELLO Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86C18 F912B) MAURIELLO Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 92E14 F912U) eredi di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R21 F912S), deceduto in data 29.01.2022 rappresentati e difesi, giusta procura allegata all’atto di costitu- zionedi nuovo difensore , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F .: CRR NTN72S26 I438B ) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5475/2020, pubblicatain data 4 agosto 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA],creditore della ASL Napoli 1 Centro, ha pigno- rato le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).

Quest’ultimo ha di- chiarato l’insussistenza, sul conto di tesoreria, di disponibilità as- soggettabili ad esecuzione forzata, essendo le stesse interamente vincolate per le destinazioni previste dall’art. 1, comma 5, del de- creto-legge 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni in legge 18 marzo 1993 n. 67, sulla base di deliberazioni dell’azienda regolarmente comunicate.

Il creditore ha contestato l’operatività del vincolo di impignorabi- lità derivante dalle indicate deliberazioni, ma il giudice dell’esecu- zione, ritenendolo sussistente, ha dichiarato improcedibile l’ese- cuzione. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la relativa ordinanza con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

Ricorre il Mauriello, sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sedegli enti intimati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Prima della data fissata per l’adunanza, si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo la proposizione del ricorso.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedel D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett. b) che ha introdotto il comma 5bis dell’art. 1del D.L. 9/93, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché dell’art. 159 D.lgs n. 267/2000.

Violazione degli artt. 11 2,115, 543, 547 c.p.c.in relazione all’art. 97 Cost. ( art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.)».

Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente escluso di potere esaminare la questione, posta solo nel corso del giudizio di merito, dell’inoperatività del vincolo di impignorabilità delle disponibilità esistenti sul conto di tesoreria a causa di una pretesa soluzione di continuità delle delibere adottate dall’azienda di destinazione di detti fondi agli scopi previsti dalla legge.

Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 1.1Il ricorrente sost i en e che « la questione dell’inefficacia del vin- colo di impignorabilità era motivo di opposizione e la consecutività ininterrotta dei provvedimenti adottati dall’ASL in argomento, co- stituiva un presupposto della inassoggettabilità ad aggressione esecutiva, non già un autonomo vizio.

Al suo scrutinio, quale fatto costitutivo dell’impignorabilità, il giudice avrebbe quindi dovuto provvedere in ogni caso, nel momento in cui confermava l’indispo- nibilità delle somme.

Peraltro il profilo, coinvolgendo i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., non poteva essere tra- scurato come avvenuto per l’interesse pubblico sottostante (Cass.n. 576111999)».

Tali assunti non possono essere condivisi. 1.2Secondo quanto emerge dalla decisione impugnata, la insus- sistenza del vincolo di impignorabilità era stata dedotta del credi- tore, con l’originario ricorso in opposizione al giudice dell’esecu- zione, esclusivamente sotto ilprofilo della sopravvenuta perdita di efficacia del vincolo stesso, a causa dell’effettuazione, da parte della ASL,dopo l’adozione delle relative deliberazioni di destina- zione dei fondi agli scopi essenziali vincolati, di pagamenti per titoli diversi, senza il rispetto del necessario ordine cronologico: in altri termini, lo stesso ricorrente non aveva affatto posto in discussione l’operatività iniziale del predetto vincolo, ma ne aveva sostenuto solo la sua successiva caducazione.

Si tratta, come è evidente, di questioni diverse e autonome, che involgono aspetti di fatto e di diritto del tutto differenti, con la conseguenza che esse non possono che ritenersi oggetto di Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 distinte ragioni di opposizione; anzi, può addirittura osservarsi che l’assunto dell’avvenuta caducazione del vincolo di impignorabilità derivante dalle deliberazioni dell’azienda è in qualche modo logi- camente incompatibile con quello della sua originaria insussi- stenza.

Né il ricorrente deduce specificamente, con un adeguato e pun- tuale richiamo al contenuto del suo originario ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., di avere, già con tale atto, posto la questione del mancato perfezionamento della fatti- specie costitutiva del vincolo di impignorabilità per un difetto di soluzione di continuità nell’efficacia temporale delle relative deli- berazioni dell’azienda, oltre a quella della avvenuta estinzione di detto vincolo in epoca successiva alla sua insorgenza, in ragione dell’effettuazione di pagamenti per titoli non vincolati al di fuori del dovuto ordine cronologico. 1.3In tale situazione, il rilievo di ufficio dell’insussistenza origina- ria del vincolo di impignorabilità avrebbe potuto essere al più ope- rato dal giudice dell’esecuzione, trattandosi di questione attinente alla pignorabilità dei crediti oggetto di espropriazione, ma non certo dal giudice dell’opposizione in fase contenziosa, sussistendo in tale fase i limiti derivanti dai principi della domanda e della cor- rispondenza tra chiesto e pronunciato, che determinano l’inam- missibilità della questione nella presente sede. 1.4Risulta dunq ue , in proposito, senz’altro conforme a diritto l’af- fermazione del tribunale secondo la quale l’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è limitato alle ragioni di opposizione avanzate con l’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, mentre non possono essere prese in considerazione ulteriori ragioni di op- posizione avanzate solo successivamente, con l’atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena e, tanto meno (come nella specie),successivamente, nel corso di detta fase del giudizio.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposi- zione esecutiva (sia che si tratti di opposizione al l’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) accogliere l’opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall’oppo- nente alla base dell’originario ricorso al giudice dell’esecuzione , così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di op- posizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della soprav- venuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 , Rv. 627504 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 16541 de l 28/07/2011 , Rv. 618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez.

U , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 , Rv. 662368 –01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione non può trovare ac- coglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 9226 del 22/03/2022 , Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01) . 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedel D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 l ett. b) che ha intro- dotto il comma 5bis dell’art. 1del D.L. 9/93, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché dell’art. 159 D.lgs n. 267/2000in relazione all’art. 2697 c.c. ( art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)».

Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 con- vertito, con modificazione dalla legge 18 marzo 1993, n. 67non- ché degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116, 210 c.p.c. e 2697 c.c.(art. 360, c. 1 n. 3 c.p.c. ) ».

Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 Il secondo ed il terzo motivo, essendo connessi logicamente e giu- ridicamente, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati. 2.1 Secondo il ricorrente , avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la mera allegazione, da parte sua, di pagamenti della ASL successivi all’adozione della deliberazione di vincolo,per determinare l’onere in capo a quest’ultima di dimostrare che gli stessi erano stati ope- rati per crediti derivanti da titoli vincolati ovvero, se aventi ad og- getti crediti per titoli non vincolati, nel rispetto dell’ordine crono- logico di pervenimento delle relative fatture o di adozione dell’im- pegno di spesa.

Inrealtà, anche sotto tale profilo la decisione impugnata risulta pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità. 2.2Come correttamente osservato dal tribunale, per quanto ri- guarda il regime di pignorabilità delle disponibilità delle aziende sanitarie locali devono ritenersi applicabili i medesimi principi va- lidi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2002 (T.U.E.L.).

In base a tali principi, «il creditore procedente che intenda far va- lere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposi- zione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successiva- mente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandatiemessi nel rispetto del dovuto or- dine cronologico» (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 –01; conf.: Sez. 3 , Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377 – 01; i princ ipi esposti risultano di recente confermati,in linea generale, anche se in diversa fattispe- cie, anche da Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 19103 del 15/09/2020, Rv. 659013 –01).

Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 In altri termini, in base al meccanismo di semplificazioneanalitica delle fattispecie, nella materia in esame gli oneri assertivi ed as- severativi incombenti sulle parti devono ritenersi così distribuiti, ai sensi dell’art. 2697 c.c.: a) all’ente debitore spetta l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi necessari ai fini dell’insorgenza del vincolo di impigno- rabilità, vale a dire la regolare adozione e comunicazione delle de- libere di destinazione delle somme necessarie per le finalità indi- cate dalla legge e dalle conseguenti disposizioni regolamentari (a meno che il punto risulti incontestato tra le parti ovvero tali fatti costitutivi risultino comunque dalla documentazione regolarmente acquisita al processo); b) va invece specificamente allegata e, se necessario, in caso di contestazioni, dimostrata dal creditore la eventuale successiva ca- ducazione del vincolo di impignorabilità in conseguenza di paga- menti eseguiti dall’ente in violazione delle condizioni imposte dalla legge stessa, configurandosi questa come un fatto estintivo del vincolo di impignorabilità; peraltro, poiché la fattispecie estintiva del vincolo di impignorabilità si determina, di per sé, in conse- guenza della mera effettuazione di pagamenti per crediti derivanti da titoli di spesa diversi da quelli per i quali è stato imposto il vincolo, a meno che non sussistauna fattispecie impeditiva dell’ef- fetto estintivo, cioè a meno che tali pagamenti non vengano effet- tuati nel rispetto dell’ordine cronologico di pervenimento all’ente delle relative fatture (o, laddove non sia prescritta fattura, dei re- lativi impegni di spesa), al creditore sarà sufficiente allegare in modo puntuale e specifico (e provare, in caso di precise contesta- zioni sul punto, anche eventualmente sulla base di elementi pre- suntivi o indiretti) un solo qualunque pagamento eseguito dall’ente per un titolo diverso da quelli oggetto di vincolo, dopo la relativa delibera; c) in tale ultimo caso, sarà onere dell’ente debitore allegare e di- mostrare, a sostegno della dedotta fattispecie impeditiva Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 dell’effetto estintivo del vincolo, che il suddetto pagamento per titolo non vincolato sia avvenuto nel rispetto del dovuto ordine cronologico. 2.3Nella specie, emerge dagli atti che il creditore aveva non solo allegato, ma in realtà anche provato, alcuni pagamenti effettuati dalla ASL dopo la delibera di imposizione del vincolo di impignora- bilità dei fondi destinati alle finalità ed ai servizi essenziali previsti dalla legge, ma senza la specifica allegazione (e, tanto meno, la prova) che si trattasse di pagamenti effettuati per crediti derivanti da titoli diversi da quelli oggetto di vincolo. 2.3.1Il tribunale ha, in primo luogo, ritenuto insufficiente la ne- cessaria allegazione e prova –che, come appena chiarito, sono a carico del creditore procedente –del fatto estintivo del vincolo di impignorabilità, cioè del fatto storico dell’effettuazione di (almeno) un pagamento di crediti diversi da quelli per i quali il vincolo stesso era stato imposto, circostanza di per sé sufficiente a determinare il rigetto dell’opposizione. 2.3.2 Ha, comunque, altresì ritenuto, nella specie e sulla base della valutazione degli elementi di prova disponibili, che vi fossero elementi indiziari tali da farpresumere che in realtà quelli alleg ati e provati dal creditore fossero pagamenti relativi a crediti per titoli oggetto di vincolo (cioè pagamenti per prestazioni essenziali con- template dal decreto ministeriale che specifica i servizi sanitari per la cui erogazione è consentita l’apposizionedel vincolo sui fondi necessari). 2.4La decisione impugnata risulta, quindi, pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, come sopra specificati, con riguardo alla ripartizione tra le parti degli oneri assertivi ed asseverativi prevista dall’art. 2697 c.c..

D’altra parte, le censure del ricorrente in relazione alla positiva individuazione in concreto del titolo (vincolato) per cui erano stati effettuati i pagamenti da lui allegati e provati, non solo non hanno effettivo rilievo nel caso concreto, spettando a lui l’onere, Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 certamente non assolto, di allegare e, in caso di contestazione, di provare (anche eventualmente per mezzo di elementi presuntivi o indiretti) che si trattava di pagamenti per titoli non vincolati, ma, in ogni caso, si risolvono in contestazioni relative ad accertamenti di fatto fondati sulla valutazione delle prove, sostenuti da ade- guata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. 3.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28893 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28893 del ruolo generale dell’anno 2020, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Michelina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R66 F912N), MAURIELLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84C59 F912O) MAURIELLO Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86C18 F912B) MAURIELLO Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 92E14 F912U) eredi di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R21 F912S), deceduto in data 29.01.2022 rappresentati e difesi, giusta procura allegata all’atto di costitu- zionedi nuovo difensore , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C . F .: CRR NTN72S26 I438B ) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5475/2020, pubblicatain data 4 agosto 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA],creditore della ASL Napoli 1 Centro, ha pigno- rato le disponibilità della stessa presso l’istituto tesoriere [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). Quest’ultimo ha di- chiarato l’insussistenza, sul conto di tesoreria, di disponibilità as- soggettabili ad esecuzione forzata, essendo le stesse interamente vincolate per le destinazioni previste dall’art. 1, comma 5, del de- creto-legge 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni in legge 18 marzo 1993 n. 67, sulla base di deliberazioni dell’azienda regolarmente comunicate. Il creditore ha contestato l’operatività del vincolo di impignorabi- lità derivante dalle indicate deliberazioni, ma il giudice dell’esecu- zione, ritenendolo sussistente, ha dichiarato improcedibile l’ese- cuzione. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la relativa ordinanza con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli. Ricorre il Mauriello, sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sedegli enti intimati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Prima della data fissata per l’adunanza, si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopo la proposizione del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedel D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 lett. b) che ha introdotto il comma 5bis dell’art. 1del D.L. 9/93, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché dell’art. 159 D.lgs n. 267/2000. Violazione degli artt. 11 2,115, 543, 547 c.p.c.in relazione all’art. 97 Cost. ( art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.)». Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente escluso di potere esaminare la questione, posta solo nel corso del giudizio di merito, dell’inoperatività del vincolo di impignorabilità delle disponibilità esistenti sul conto di tesoreria a causa di una pretesa soluzione di continuità delle delibere adottate dall’azienda di destinazione di detti fondi agli scopi previsti dalla legge. Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 1.1Il ricorrente sost i en e che « la questione dell’inefficacia del vin- colo di impignorabilità era motivo di opposizione e la consecutività ininterrotta dei provvedimenti adottati dall’ASL in argomento, co- stituiva un presupposto della inassoggettabilità ad aggressione esecutiva, non già un autonomo vizio. Al suo scrutinio, quale fatto costitutivo dell’impignorabilità, il giudice avrebbe quindi dovuto provvedere in ogni caso, nel momento in cui confermava l’indispo- nibilità delle somme. Peraltro il profilo, coinvolgendo i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., non poteva essere tra- scurato come avvenuto per l’interesse pubblico sottostante (Cass.n. 576111999)». Tali assunti non possono essere condivisi. 1.2Secondo quanto emerge dalla decisione impugnata, la insus- sistenza del vincolo di impignorabilità era stata dedotta del credi- tore, con l’originario ricorso in opposizione al giudice dell’esecu- zione, esclusivamente sotto ilprofilo della sopravvenuta perdita di efficacia del vincolo stesso, a causa dell’effettuazione, da parte della ASL,dopo l’adozione delle relative deliberazioni di destina- zione dei fondi agli scopi essenziali vincolati, di pagamenti per titoli diversi, senza il rispetto del necessario ordine cronologico: in altri termini, lo stesso ricorrente non aveva affatto posto in discussione l’operatività iniziale del predetto vincolo, ma ne aveva sostenuto solo la sua successiva caducazione. Si tratta, come è evidente, di questioni diverse e autonome, che involgono aspetti di fatto e di diritto del tutto differenti, con la conseguenza che esse non possono che ritenersi oggetto di Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 distinte ragioni di opposizione; anzi, può addirittura osservarsi che l’assunto dell’avvenuta caducazione del vincolo di impignorabilità derivante dalle deliberazioni dell’azienda è in qualche modo logi- camente incompatibile con quello della sua originaria insussi- stenza. Né il ricorrente deduce specificamente, con un adeguato e pun- tuale richiamo al contenuto del suo originario ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., di avere, già con tale atto, posto la questione del mancato perfezionamento della fatti- specie costitutiva del vincolo di impignorabilità per un difetto di soluzione di continuità nell’efficacia temporale delle relative deli- berazioni dell’azienda, oltre a quella della avvenuta estinzione di detto vincolo in epoca successiva alla sua insorgenza, in ragione dell’effettuazione di pagamenti per titoli non vincolati al di fuori del dovuto ordine cronologico. 1.3In tale situazione, il rilievo di ufficio dell’insussistenza origina- ria del vincolo di impignorabilità avrebbe potuto essere al più ope- rato dal giudice dell’esecuzione, trattandosi di questione attinente alla pignorabilità dei crediti oggetto di espropriazione, ma non certo dal giudice dell’opposizione in fase contenziosa, sussistendo in tale fase i limiti derivanti dai principi della domanda e della cor- rispondenza tra chiesto e pronunciato, che determinano l’inam- missibilità della questione nella presente sede. 1.4Risulta dunq ue , in proposito, senz’altro conforme a diritto l’af- fermazione del tribunale secondo la quale l’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi è limitato alle ragioni di opposizione avanzate con l’originario ricorso al giudice dell’esecuzione, mentre non possono essere prese in considerazione ulteriori ragioni di op- posizione avanzate solo successivamente, con l’atto introduttivo della fase di merito a cognizione piena e, tanto meno (come nella specie),successivamente, nel corso di detta fase del giudizio. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposi- zione esecutiva (sia che si tratti di opposizione al l’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) accogliere l’opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall’oppo- nente alla base dell’originario ricorso al giudice dell’esecuzione , così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di op- posizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della soprav- venuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 , Rv. 627504 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 16541 de l 28/07/2011 , Rv. 618875 – 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 , Rv. 662368 –01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione non può trovare ac- coglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 9226 del 22/03/2022 , Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01) . 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedel D.L. 24.04.2014 n. 66 art. 35 n. 8 l ett. b) che ha intro- dotto il comma 5bis dell’art. 1del D.L. 9/93, come risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/03, nonché dell’art. 159 D.lgs n. 267/2000in relazione all’art. 2697 c.c. ( art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 con- vertito, con modificazione dalla legge 18 marzo 1993, n. 67non- ché degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. in relazione agli artt. 115, 116, 210 c.p.c. e 2697 c.c.(art. 360, c. 1 n. 3 c.p.c. ) ». Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 Il secondo ed il terzo motivo, essendo connessi logicamente e giu- ridicamente, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 2.1 Secondo il ricorrente , avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la mera allegazione, da parte sua, di pagamenti della ASL successivi all’adozione della deliberazione di vincolo,per determinare l’onere in capo a quest’ultima di dimostrare che gli stessi erano stati ope- rati per crediti derivanti da titoli vincolati ovvero, se aventi ad og- getti crediti per titoli non vincolati, nel rispetto dell’ordine crono- logico di pervenimento delle relative fatture o di adozione dell’im- pegno di spesa. Inrealtà, anche sotto tale profilo la decisione impugnata risulta pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità. 2.2Come correttamente osservato dal tribunale, per quanto ri- guarda il regime di pignorabilità delle disponibilità delle aziende sanitarie locali devono ritenersi applicabili i medesimi principi va- lidi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2002 (T.U.E.L.). In base a tali principi, «il creditore procedente che intenda far va- lere l’inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposi- zione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successiva- mente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all’ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandatiemessi nel rispetto del dovuto or- dine cronologico» (Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 –01; conf.: Sez. 3 , Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377 – 01; i princ ipi esposti risultano di recente confermati,in linea generale, anche se in diversa fattispe- cie, anche da Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 19103 del 15/09/2020, Rv. 659013 –01). Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 In altri termini, in base al meccanismo di semplificazioneanalitica delle fattispecie, nella materia in esame gli oneri assertivi ed as- severativi incombenti sulle parti devono ritenersi così distribuiti, ai sensi dell’art. 2697 c.c.: a) all’ente debitore spetta l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi necessari ai fini dell’insorgenza del vincolo di impigno- rabilità, vale a dire la regolare adozione e comunicazione delle de- libere di destinazione delle somme necessarie per le finalità indi- cate dalla legge e dalle conseguenti disposizioni regolamentari (a meno che il punto risulti incontestato tra le parti ovvero tali fatti costitutivi risultino comunque dalla documentazione regolarmente acquisita al processo); b) va invece specificamente allegata e, se necessario, in caso di contestazioni, dimostrata dal creditore la eventuale successiva ca- ducazione del vincolo di impignorabilità in conseguenza di paga- menti eseguiti dall’ente in violazione delle condizioni imposte dalla legge stessa, configurandosi questa come un fatto estintivo del vincolo di impignorabilità; peraltro, poiché la fattispecie estintiva del vincolo di impignorabilità si determina, di per sé, in conse- guenza della mera effettuazione di pagamenti per crediti derivanti da titoli di spesa diversi da quelli per i quali è stato imposto il vincolo, a meno che non sussistauna fattispecie impeditiva dell’ef- fetto estintivo, cioè a meno che tali pagamenti non vengano effet- tuati nel rispetto dell’ordine cronologico di pervenimento all’ente delle relative fatture (o, laddove non sia prescritta fattura, dei re- lativi impegni di spesa), al creditore sarà sufficiente allegare in modo puntuale e specifico (e provare, in caso di precise contesta- zioni sul punto, anche eventualmente sulla base di elementi pre- suntivi o indiretti) un solo qualunque pagamento eseguito dall’ente per un titolo diverso da quelli oggetto di vincolo, dopo la relativa delibera; c) in tale ultimo caso, sarà onere dell’ente debitore allegare e di- mostrare, a sostegno della dedotta fattispecie impeditiva Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 dell’effetto estintivo del vincolo, che il suddetto pagamento per titolo non vincolato sia avvenuto nel rispetto del dovuto ordine cronologico. 2.3Nella specie, emerge dagli atti che il creditore aveva non solo allegato, ma in realtà anche provato, alcuni pagamenti effettuati dalla ASL dopo la delibera di imposizione del vincolo di impignora- bilità dei fondi destinati alle finalità ed ai servizi essenziali previsti dalla legge, ma senza la specifica allegazione (e, tanto meno, la prova) che si trattasse di pagamenti effettuati per crediti derivanti da titoli diversi da quelli oggetto di vincolo. 2.3.1Il tribunale ha, in primo luogo, ritenuto insufficiente la ne- cessaria allegazione e prova –che, come appena chiarito, sono a carico del creditore procedente –del fatto estintivo del vincolo di impignorabilità, cioè del fatto storico dell’effettuazione di (almeno) un pagamento di crediti diversi da quelli per i quali il vincolo stesso era stato imposto, circostanza di per sé sufficiente a determinare il rigetto dell’opposizione. 2.3.2 Ha, comunque, altresì ritenuto, nella specie e sulla base della valutazione degli elementi di prova disponibili, che vi fossero elementi indiziari tali da farpresumere che in realtà quelli alleg ati e provati dal creditore fossero pagamenti relativi a crediti per titoli oggetto di vincolo (cioè pagamenti per prestazioni essenziali con- template dal decreto ministeriale che specifica i servizi sanitari per la cui erogazione è consentita l’apposizionedel vincolo sui fondi necessari). 2.4La decisione impugnata risulta, quindi, pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, come sopra specificati, con riguardo alla ripartizione tra le parti degli oneri assertivi ed asseverativi prevista dall’art. 2697 c.c.. D’altra parte, le censure del ricorrente in relazione alla positiva individuazione in concreto del titolo (vincolato) per cui erano stati effettuati i pagamenti da lui allegati e provati, non solo non hanno effettivo rilievo nel caso concreto, spettando a lui l’onere, Ric. n. 28893/2020 –Sez. 3 – A d. 10 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 certamente non assolto, di allegare e, in caso di contestazione, di provare (anche eventualmente per mezzo di elementi presuntivi o indiretti) che si trattava di pagamenti per titoli non vincolati, ma, in ogni caso, si risolvono in contestazioni relative ad accertamenti di fatto fondati sulla valutazione delle prove, sostenuti da ade- guata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versame
Sentenza Cassazione n. 01450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris