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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23093/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Michek41 [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la penale responsabilità per tentato furto aggravato; considerato, quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della non punibilità del fatto per particolare tenuità - è privo di specificità poiché muove censure del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso l'invocata tenuità (alla luce del danno arrecato) e, quanto al ricorrente, l'abitualità del suo agire (in ragione di due precedenti specifici);- il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. - contiene asserti del tutto generici non correlabili al caso di specie; - il terzo motivo e il quarto motivo - che adducono la violazione degli art. 62-bis e 69, 133 e 56 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700/2013, cit.); - il quinto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 168 e 163 cod. pen. - è del tutto generico rispetto agli elementi che possono venire in rilievo nel caso di specie, per nulla indicati, il che è dirimente e consente di non dilungarsi per rilevare che, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio » (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01); considerato, quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo - che assuma la violazione degli artt. 56, 110, 624 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nel delitto per cui è condanna - prospetta un alternativo apprezzamento di merito senza dedurre effettivamente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); - il secondo motivo - che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, potendosi attribuire al più all'imputato una connivenza non punibile è patentemente generico poiché affida tale ordine di allegazioni a enunciati del tutto assertivi; - il terzo motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della non punibilità del fatto per particolare tenuità - muove censure privo di specificità al provvedimento impugnato, non confrontandosi con la motivazione che ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso l'invocata tenuità (alla luce del danno arrecato); - il quarto e il quinto motivo - che adducono la violazione degli art. 62- bis e 69, 133 e 56 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, sollecitando con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento 2delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Michek41 [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e ne ha confermato la penale responsabilità per tentato furto aggravato; considerato, quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della non punibilità del fatto per particolare tenuità - è privo di specificità poiché muove censure del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), non confrontandosi con la sentenza impugnata che ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso l'invocata tenuità (alla luce del danno arrecato) e, quanto al ricorrente, l'abitualità del suo agire (in ragione di due precedenti specifici);- il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 99 cod. pen. - contiene asserti del tutto generici non correlabili al caso di specie; - il terzo motivo e il quarto motivo - che adducono la violazione degli art. 62-bis e 69, 133 e 56 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, prospettano con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700/2013, cit.); - il quinto motivo - che denuncia la violazione degli artt. 168 e 163 cod. pen. - è del tutto generico rispetto agli elementi che possono venire in rilievo nel caso di specie, per nulla indicati, il che è dirimente e consente di non dilungarsi per rilevare che, «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio » (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01); considerato, quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo - che assuma la violazione degli artt. 56, 110, 624 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nel delitto per cui è condanna - prospetta un alternativo apprezzamento di merito senza dedurre effettivamente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.); - il secondo motivo - che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, potendosi attribuire al più all'imputato una connivenza non punibile è patentemente generico poiché affida tale ordine di allegazioni a enunciati del tutto assertivi; - il terzo motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della non punibilità del fatto per particolare tenuità - muove censure privo di specificità al provvedimento impugnato, non confrontandosi con la motivazione che ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso l'invocata tenuità (alla luce del danno arrecato); - il quarto e il quinto motivo - che adducono la violazione degli art. 62- bis e 69, 133 e 56 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, sollecitando con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento 2delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.M
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