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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15830/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 36042/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza 10 settembre 2019 n. 595; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2006 la società Isagro Italia affidò al vettore “[OSCURATO:SOCIETA].” alcune merci da trasportare; la [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta affidò le merci al subvettore [OSCURATO:PERSONA].

Il 10 marzo 2006 la merce venne rubata mentre il mezzo che la trasportava era in sosta in un’area di servizio autostradale.

Oggetto:assicurazione contro il furto

2. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Lagonegro la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che in corso di causa muterà ragione sociale in UnipolSai assicurazioni s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la UnipolSai”), esponendo di avere stipulato con tale società un’assicurazione contro il rischio di furto, e chiedendone la condanna “a risarcire la parte attrice per il furto subito” (così riferisce il ricorso a pagina5).

3. Con sentenza 13 ottobre 2009 n. 331 il Tribunale di Lagonegro rigettò la domanda.

A fondamento della decisione il Tribunale adottò due autonome rationes decidendi: a) la polizza stipulata dall’attore non copriva i danni da furto, ma soltanto la responsabilità civile del vettore; b) il diritto azionato dall’attore era comunque prescritto.

La sentenza fu impugnata dal soccombente.

4. Con sentenza 10 settembre 2019 n. 595 la Corte d’appello di Potenza rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che la domanda proposta dall’attore si fondava sul presupposto che l’assicuratore fosse obbligato per contratto ad indennizzare i danni da furto, presupposto rivelatosi insussistente; che la circostanza che l’attore fosse stato convenuto in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA], al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguito alla perdita del carico, era stata tardivamente introdotta in giudizio, e comunque non era stata “corredata da alcuna deduzione giuridica”; che l’attore non aveva mai modificato la domanda originaria, chiedendo che la società assicuratrice fosse condannata ad indennizzare il danno rappresentato dall’insorgenza in capo all’assicurato d’una obbligazione di responsabilità civile.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi.

La UnipolSai ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente prospetta la “nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo”, formalmente richiamando l’articolo 360, n. 5, c.p.c.; nonché il vizio di violazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 4, c.p.c..

Al di là di tali riferimenti, non del tutto pertinenti rispetto all’illustrazione del motivo, in questa si sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare due documenti: -) l’atto di citazione per chiamata in causa, con il quale la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva convenuto in un separato giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna a manlevare la suddetta società dalle pretese avanzate contro la stessa “[OSCURATO:SOCIETA]” dall’assicuratore contro i danni del proprietario della merce andata perduta (che pagando l’indennizzo si era surrogato al proprio assicurato); -) la sentenza pronunciata nel 2015 dal Tribunale di Padova, con cui [OSCURATO:PERSONA], all’esito del suddetto giudizio, era stato condannato a pagare alla società “[OSCURATO:SOCIETA]” la somma di euro

8.632. Deduce il ricorrente che se la Corte d’appello avesse esaminato questi due documenti avrebbe “inquadrato correttamente i fatti di causa e la domanda giudiziale”.

1.1. Il motivo è inammissibile, per la manifesta estraneità rispetto alla ratio decidendisottesa dalla sentenza impugnata.

Questa infatti ha rigettato la domanda sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA], avendo stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, chiese la condanna dell’assicuratore “a risarcire la parte attrice per il furto subito”.

Il giudice di merito, dunque, ha ritenuto che l’attore chiese di essere indennizzato per un rischio non coperto dal contratto.

Tuttavia in nessun punto di questo primo motivo di ricorso il ricorrente spiega per quale ragione tale interpretazione e qualificazione della domanda sarebbe erronea.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza “per violazione degli articoli 113 e 115 c.p.c.”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe motivato in modo insufficiente e/o illogico la qualificazione della domanda.

Deduce il ricorrente che l’errore della Corte d’appello sarebbe consistito in ciò: interpretare la domanda privilegiando “il mero dato letterale e testuale dell’atto di citazione”, invece che i documenti e le precisazioni compiute dalla parte sia in primo in secondo grado.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Il motivo è inammissibile perché lamenta l’erroneità dell’interpretazione del proprio atto di citazione, senza riassumerlo né trascriverlo, in violazione dell’onere imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, n. 6, c.p.c..

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 36042/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza 10 settembre 2019 n. 595; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 la società Isagro Italia affidò al vettore “[OSCURATO:SOCIETA].” alcune merci da trasportare; la [OSCURATO:SOCIETA] a sua volta affidò le merci al subvettore [OSCURATO:PERSONA]. Il 10 marzo 2006 la merce venne rubata mentre il mezzo che la trasportava era in sosta in un’area di servizio autostradale. Oggetto:assicurazione contro il furto 2. Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Lagonegro la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che in corso di causa muterà ragione sociale in UnipolSai assicurazioni s.p.a.; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la UnipolSai”), esponendo di avere stipulato con tale società un’assicurazione contro il rischio di furto, e chiedendone la condanna “a risarcire la parte attrice per il furto subito” (così riferisce il ricorso a pagina5). 3. Con sentenza 13 ottobre 2009 n. 331 il Tribunale di Lagonegro rigettò la domanda. A fondamento della decisione il Tribunale adottò due autonome rationes decidendi: a) la polizza stipulata dall’attore non copriva i danni da furto, ma soltanto la responsabilità civile del vettore; b) il diritto azionato dall’attore era comunque prescritto. La sentenza fu impugnata dal soccombente. 4. Con sentenza 10 settembre 2019 n. 595 la Corte d’appello di Potenza rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che la domanda proposta dall’attore si fondava sul presupposto che l’assicuratore fosse obbligato per contratto ad indennizzare i danni da furto, presupposto rivelatosi insussistente; che la circostanza che l’attore fosse stato convenuto in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA], al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguito alla perdita del carico, era stata tardivamente introdotta in giudizio, e comunque non era stata “corredata da alcuna deduzione giuridica”; che l’attore non aveva mai modificato la domanda originaria, chiedendo che la società assicuratrice fosse condannata ad indennizzare il danno rappresentato dall’insorgenza in capo all’assicurato d’una obbligazione di responsabilità civile. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. La UnipolSai ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente prospetta la “nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo”, formalmente richiamando l’articolo 360, n. 5, c.p.c.; nonché il vizio di violazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 4, c.p.c.. Al di là di tali riferimenti, non del tutto pertinenti rispetto all’illustrazione del motivo, in questa si sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare due documenti: -) l’atto di citazione per chiamata in causa, con il quale la società “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva convenuto in un separato giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna a manlevare la suddetta società dalle pretese avanzate contro la stessa “[OSCURATO:SOCIETA]” dall’assicuratore contro i danni del proprietario della merce andata perduta (che pagando l’indennizzo si era surrogato al proprio assicurato); -) la sentenza pronunciata nel 2015 dal Tribunale di Padova, con cui [OSCURATO:PERSONA], all’esito del suddetto giudizio, era stato condannato a pagare alla società “[OSCURATO:SOCIETA]” la somma di euro 8.632. Deduce il ricorrente che se la Corte d’appello avesse esaminato questi due documenti avrebbe “inquadrato correttamente i fatti di causa e la domanda giudiziale”. 1.1. Il motivo è inammissibile, per la manifesta estraneità rispetto alla ratio decidendisottesa dalla sentenza impugnata. Questa infatti ha rigettato la domanda sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA], avendo stipulato un’assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, chiese la condanna dell’assicuratore “a risarcire la parte attrice per il furto subito”. Il giudice di merito, dunque, ha ritenuto che l’attore chiese di essere indennizzato per un rischio non coperto dal contratto. Tuttavia in nessun punto di questo primo motivo di ricorso il ricorrente spiega per quale ragione tale interpretazione e qualificazione della domanda sarebbe erronea. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza “per violazione degli articoli 113 e 115 c.p.c.”. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe motivato in modo insufficiente e/o illogico la qualificazione della domanda. Deduce il ricorrente che l’errore della Corte d’appello sarebbe consistito in ciò: interpretare la domanda privilegiando “il mero dato letterale e testuale dell’atto di citazione”, invece che i documenti e le precisazioni compiute dalla parte sia in primo in secondo grado. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Il motivo è inammissibile perché lamenta l’erroneità dell’interpretazione del proprio atto di citazione, senza riassumerlo né trascriverlo, in violazione dell’onere imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, n. 6, c.p.c.. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovut
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