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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23926/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le,t(e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5 novembre 2021 del Tribunale di Lecce, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 5 ottobre 2021, con il quale la Corte di appello di Lecce aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di tentato omicidio, commesso 1'11 dicembre 2019 in Galatone ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale era stato condannato ex art. 599 bis cod. proc. pen. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione dalla Corte di appello di Lecce.

Il Tribunale, rilevando che la richiesta era di fatto ripropositiva di questioni già trattate in un precedente procedimento cautelare, ha evidenziato che non si ravvisava alcuna attenuazione del pericolo di reiterazione del reato, nonostante il tempo trascorso (meno di due anni), considerando la gravità della condotta posta in essere dall'imputato.

Il giudice di merito, quindi, ha considerato non adeguati gli arresti domiciliari, sia pure presidiati con il braccialetto elettronico, poiché Colazzo avrebbe potuto riprendere contatti con soggetti appartenenti al contesto criminale, oppure avrebbe potuto reiterare l'azione delinquenziale anche nei confronti di terzi soggetti, stante il particolare accanimento con il quale aveva colpito la vittima, sebbene il coltello fosse stato impugnato dal complice.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, nel valutare la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, avrebbe in maniera errata considerato solo la gravità del titolo di reato per il quale si procede, trascurando del tutto di valorizzare gli elementi positivi relativi alla personalità dell'imputato.

In particolare, il ricorrente evidenzia: il consenso rilasciato dal Procuratore generale ad una cospicua diminuzione in appello della pena; l'accoglimento da parte del giudice di secondo grado della richiesta di pena concordata tra le parti, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il parere positivo alla sostituzione della misura cautelare rilasciato dal pubblico ministero; la buona condotta in carcere con il riconoscimento di un encomio; lo stato di incensuratezza; il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare (un anno e nove mesi); la resipiscenza formalizzata con le scuse scritte alla persona offesa; il risarcimento di euro 5.000,00 in favore della vittima, che ha rinunciato alla costituzione di parte civile; l'assenza di osservazioni o opposizione da parte della persona offesa nei procedimenti di revoca o sostituzione della misura cautelare; la revoca della misura del divieto di incontro tra l'imputato e persona offesa, entrambi sottoposti al regime carcerario; l'assenza di utilizzo di armi nella commissione del reato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto non idonea la sostituzione della misura della custodia cautelare in esecuzione con quella degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma vanno desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione.

La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.

Nel caso in esame, il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che Colazzo, avvalendosi della collaborazione di un pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, aveva preso parte da protagonista ad un'azione violenta finalizzata a risolvere problematiche insorte nell'ambito di rapporti di natura illecita, colpendo più volte la vittima con calci e pugni, anche quando la stessa era stata accoltellata dal correo.

Secondo il giudice di merito, pertanto, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari risultava inadeguata in quanto Colazzo avrebbe potuto riprendere i contatti con altri soggetti appartenenti a quel contesto criminale e rendersi protagonista di nuovi reati contro la vita e l'incolumità individuale, non necessariamente nei confronti della vittima dei fatti oggetto del presente procedimento.

In tema di esigenze cautelari, infatti, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Inguanta, Rv. 277392).

L'oggetto del periculum, inoltre, è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).

1.2. Si evidenzia, di conseguenza, che anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice di merito, infatti, con la motivazione sopra indicata ha spiegato le ragioni per le quali la richiesta misura cautelare, sia pure con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, non appariva idonea a contenere l'esigenza cautelare.

In ogni caso, il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3.

Stante lo stato di detenzione di Colazzo, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le,t(e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 5 novembre 2021 del Tribunale di Lecce, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 5 ottobre 2021, con il quale la Corte di appello di Lecce aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di tentato omicidio, commesso 1'11 dicembre 2019 in Galatone ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale era stato condannato ex art. 599 bis cod. proc. pen. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione dalla Corte di appello di Lecce. Il Tribunale, rilevando che la richiesta era di fatto ripropositiva di questioni già trattate in un precedente procedimento cautelare, ha evidenziato che non si ravvisava alcuna attenuazione del pericolo di reiterazione del reato, nonostante il tempo trascorso (meno di due anni), considerando la gravità della condotta posta in essere dall'imputato. Il giudice di merito, quindi, ha considerato non adeguati gli arresti domiciliari, sia pure presidiati con il braccialetto elettronico, poiché Colazzo avrebbe potuto riprendere contatti con soggetti appartenenti al contesto criminale, oppure avrebbe potuto reiterare l'azione delinquenziale anche nei confronti di terzi soggetti, stante il particolare accanimento con il quale aveva colpito la vittima, sebbene il coltello fosse stato impugnato dal complice. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, nel valutare la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, avrebbe in maniera errata considerato solo la gravità del titolo di reato per il quale si procede, trascurando del tutto di valorizzare gli elementi positivi relativi alla personalità dell'imputato. In particolare, il ricorrente evidenzia: il consenso rilasciato dal Procuratore generale ad una cospicua diminuzione in appello della pena; l'accoglimento da parte del giudice di secondo grado della richiesta di pena concordata tra le parti, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il parere positivo alla sostituzione della misura cautelare rilasciato dal pubblico ministero; la buona condotta in carcere con il riconoscimento di un encomio; lo stato di incensuratezza; il tempo trascorso dall'applicazione della misura cautelare (un anno e nove mesi); la resipiscenza formalizzata con le scuse scritte alla persona offesa; il risarcimento di euro 5.000,00 in favore della vittima, che ha rinunciato alla costituzione di parte civile; l'assenza di osservazioni o opposizione da parte della persona offesa nei procedimenti di revoca o sostituzione della misura cautelare; la revoca della misura del divieto di incontro tra l'imputato e persona offesa, entrambi sottoposti al regime carcerario; l'assenza di utilizzo di armi nella commissione del reato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto non idonea la sostituzione della misura della custodia cautelare in esecuzione con quella degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma vanno desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. Nel caso in esame, il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che Colazzo, avvalendosi della collaborazione di un pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, aveva preso parte da protagonista ad un'azione violenta finalizzata a risolvere problematiche insorte nell'ambito di rapporti di natura illecita, colpendo più volte la vittima con calci e pugni, anche quando la stessa era stata accoltellata dal correo. Secondo il giudice di merito, pertanto, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari risultava inadeguata in quanto Colazzo avrebbe potuto riprendere i contatti con altri soggetti appartenenti a quel contesto criminale e rendersi protagonista di nuovi reati contro la vita e l'incolumità individuale, non necessariamente nei confronti della vittima dei fatti oggetto del presente procedimento. In tema di esigenze cautelari, infatti, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Inguanta, Rv. 277392). L'oggetto del periculum, inoltre, è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403). 1.2. Si evidenzia, di conseguenza, che anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di merito, infatti, con la motivazione sopra indicata ha spiegato le ragioni per le quali la richiesta misura cautelare, sia pure con l'applicazione del c.d. braccialetto elettronico, non appariva idonea a contenere l'esigenza cautelare. In ogni caso, il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di Colazzo, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adem
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