CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 3 febbraio 2026 resa nel proc. n. 6717/25 R. S.I.U.S., ilTribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza diaffidamento in prova avanzata ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 erigettato nel merito la richiesta di differimento dell’esecuzione della penaavanzate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione dellapena di anni cinque e mese uno di reclusione (fine pena al gennaio 2029), per idelitti di violenza sessuale e lesioni personali, commessi nell’agosto del 2021, eper i reati di maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento deldivieto di avvicinamento ex art. 387-bis cod. pen, commessi nel 2024.1.1. Il Tribunale ha anzitutto qualificato come inammissibile l’istanzadi affidamento in prova c.d. «terapeutico» per non essere stata la stessacorredata dalla prescritta documentazione («certificazione di tossicodipendenza,dichiarazione di idoneità del programma terapeutico e disponibilità all’accoglienzada parte di una struttura residenziale accreditata presso il S.S.N.»).1.2. Nell’esplicitare, poi, le ragioni sottese al rigetto dell’ulteriorerichiesta, il Tribunale, operata una preliminare ricognizione dei tratti e della ratiodell’istituto di cui all’art. 147 cod. pen., ha anzitutto sinteticamente ricostruito lastoria clinica del detenuto («è affetto da esito di craniotomia frontalesinistra…complicata da idrocefalo…disturbo di personalità borderline, ciclotomia etendenza all’impulsività, epilessia di tipo tonico…claustrofobia e sindromedepressiva grave»).Ha evidenziato di aver nel passato già ripetutamente vagliato, con ordinanzerese nelle date del 17 novembre 2021, 10 novembre 2022 e 9 aprile 2025, dettecondizioni di salute ritenendole non ostative al mantenimento della condizione direstrizione intramuraria e preso atto, da ultimo, che l’istanza urgente perottenere il rinvio dell’esecuzione, avanzata ai sensi dell’art. 684, comma 2, cod.proc. pen. è stata dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo rigettata conprovvedimento del 22 ottobre 2025.Ha, quindi, sulla scorta di un prudente apprezzamento delle emergenze,ritenuto che non ricorrano le condizioni per disporre il differimento facoltativodell’esecuzione della pena o la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter,comma 1-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.).Ha, infatti, ribadito che lo stato clinico del quale il XXXXXXXXX è sofferente -e per la quale beneficia di un trattamento adeguato all’interno della struttura chelo ospita - non configuri un una condizione di incompatibilità con il regimedetentivo.Ha, infine, escluso che la prospettata collocazione del XXXXXXXXX all’internodella struttura «XXXXXXXXXXXXX» possa ritenersi idonea a contenerne lapericolosità «in assenza di personale sanitario qualificato» e non potendosiformulare prognosi positiva sul fatto che il detenuto, ove lì allocato, provvedaautonomamente ad assumere con regolarità la terapia prescritta.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX propone con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ginocchi, ricorso per cassazione con il quale lamenta mancanza, contraddittorietàe/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.Il difensore evidenzia che l’ordinanza impugnata costituisce «la copiadell’ordinanza…emessa dallo stesso Tribunale il 9 aprile 2025 la quale, però,aveva come oggetto una richiesta difensiva diversa – incompatibilità per motividi salute – rispetto a quella per cui si propone impugnazione».Censura come il Tribunale abbia mal inteso il tenore dell’istanza difensivache non ha mai avuto ad oggetto una richiesta di affidamento in prova ex art. 94d.P.R. 309/90, bensì, semmai, prendendo le mosse proprio dalla motivazione delrigetto di cui all’ordinanza del 9 aprile 2025, di «affidamento in casi particolari,ovvero l’ammissione ad un programma terapeutico riabilitativo oggi possibile aseguito della sentenza n. 99/2019 del Giudice delle leggi che ha equiparato lepatologie psichiatriche a quelle fisiche introducendo così il concetto di detenzionedomiciliare umanitaria».Contesta, pertanto, la carenza assoluta di motivazione del provvedimentoimpugnato.Censura, inoltre, che il Tribunale ha errato nella lettura della relazionesanitaria del 19 gennaio 2026 ed ha, in particolare, trascurato il fatto che ildetenuto è sottoposto a visita psichiatrica solo una volta al mese («ciò non puòdefinirsi un intervento terapeutico strutturato né adeguato alle condizionicliniche») ed obliterato ogni considerazione in relazione all’idoneità delprogramma terapeutico redatto ed al peggioramento del quadro clinico («èprovato dai documenti in atti che la terapia è stata prescritta dallo psichiatra delcarcere a seguito di un solo incontro e che lo stesso è passato dall’assumere 2farmaci quando era a casa a 10»).Contesta, ancora, che il Tribunale ha omesso di considerare che nellarelazione di sintesi si evidenzia che il detenuto ha manifestato resipiscenza e«dato segnali di compatibilità con una possibile rielaborazione criticadell’accaduto».Evidenzia, da ultimo, come contraddittorie siano le considerazioni spese daldecidente in merito alla struttura «XXXXXXXXXXXXX», atteso che essa non è unacomunità alloggio di tipo alberghiero, ma «una comunità chiusa che ospita anchesoggetti in detenzione domiciliare».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. il provvedimento impugnatoresiste, infatti, integralmente alle censure formulate, non potendosi in essoravvisare alcuna delle denunciate violazioni di legge o carenze argomentative.L’esposizione delle ragioni poste a fondamento di tale conclusione richiede,tuttavia, che siano previamente richiamate talune coordinate ermeneutiche esistematiche, la cui ricognizione si rivela necessaria per il corretto inquadramentodelle questioni oggetto del presente giudizio di legittimità.2. L’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. stabilisce che, «quando potrebbeessere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena aisensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il Tribunale di sorveglianza,anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l’applicazionedella detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione,termine che può essere prorogato».Presupposto indefettibile per l’accesso al beneficio - esteso, per effetto dellasentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2019, anche all’ipotesi di graveinfermità psichica sopravvenuta alla commissione del fatto - è, dunque, ilpositivo accertamento, in capo al condannato, di una delle condizioni di fatto cheimpongono o consentono il differimento dell’esecuzione della pena.In particolare, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen.,l’esecuzione della pena restrittiva della libertà personale può essere differitaquando debba aver luogo nei confronti di chi versi in condizioni di «graveinfermità fisica».La disposizione è preordinata a scongiurare che l’espiazione della pena entriin insanabile conflitto con il diritto alla salute e con il principio di umanità deltrattamento, costituzionalmente garantiti.Occorre, a tal fine, che il condannato sia affetto da una patologia di gravitàtale da porne in pericolo la vita o da rendere necessarie cure adeguate nonassicurabili nell’ambiente penitenziario, neppure mediante il ricovero in ospedalicivili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen., ovvero chepresenti uno scadimento delle condizioni fisiche per effetto del quale laprotrazione della restrizione intramuraria si traduca in una condizioneesistenziale iniqua, perché lesiva della dignità della persona.Secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il giudiziosulla compatibilità dello stato di salute con il regime carcerario, ai fini deldifferimento dell’esecuzione della pena per grave infermità, deve essere condottoin termini concreti e comparativi.Esso non può, pertanto, arrestarsi alla mera verifica dell’astratta disponibilitàdi presìdi sanitari all’interno del circuito penitenziario, ma esige l’accertamentodell’effettiva adeguatezza del trattamento terapeutico praticabile nel casospecifico, avuto riguardo tanto alle cure rese necessarie dalla patologia quantoall’incidenza dell’ambiente carcerario sul peculiare quadro clinico del condannato(Sez. 1, n. 28631 del 23 aprile 2024, L., Rv. 286742).Accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, il giudice è altresì chiamatoa verificare se lo stato di salute del condannato risulti compatibile con la funzionerieducativa della pena e con la concreta possibilità di un suo reinserimentosociale.Qualora, avuto riguardo alla natura e alla gravità dell’infermità, l’espiazionedella pena si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità, per lesofferenze eccedenti la soglia inevitabilmente connessa alla restrizione, ovverorisulti ormai priva di qualsivoglia significato rieducativo, per l’impossibilità diproiettare nel futuro gli effetti della sanzione, deve farsi luogo al differimentodell’esecuzione previsto dal codice penale.Quando, invece, pur in presenza di gravi condizioni di salute, il condannatoconservi la capacità di partecipare consapevolmente al percorso rieducativo,anche mediante gli interventi del servizio sociale, e permanga un margine dipericolosità tale da rendere necessario, nel bilanciamento tra le esigenze ditutela della persona e quelle di difesa sociale, il mantenimento di un controllo daparte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento e per un periododeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter,comma 1-ter, ord. pen.Tale misura prescinde dalla durata della pena ancora da espiare e, nonsospendendone l’esecuzione, consente di coniugare la continuità del trattamentosanzionatorio con modalità compatibili con il senso di umanità.Ne consegue che la concessione del beneficio postula una valutazionearticolata in due momenti logicamente successivi: il Tribunale deve, anzitutto,accertare la sussistenza dei presupposti che consentirebbero il differimentodell’esecuzione; deve, quindi, stabilire se, in luogo della sospensione della pena,ricorrano peculiari ragioni - desunte dalle caratteristiche del condannato, dallesue condizioni personali e familiari, nonché dalla natura e dalla durata della penaresidua - che giustifichino l’applicazione della detenzione domiciliare.Quest’ultima, infatti, in ragione della sua natura polifunzionale, assicura, perun verso, l’effettività dell’esecuzione e il necessario controllo dei soggetti ancorapericolosi e, per altro verso, modalità esecutive rispettose del principio diumanità della pena.2. Come già anticipato, il provvedimento impugnato appare rispettoso dellecoordinate ermeneutiche appena ricordate.Il nucleo essenziale della valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianzaconcerne, infatti, il primo dei richiamati presupposti, vale a dire la consistenzadelle condizioni di salute del condannato e la loro compatibilità con il regimeintramurario.Sul punto, il provvedimento impugnato, attraverso una motivazione congrua,coerente e immune da manifeste aporie, ha dato conto della stabilità del quadroclinico, dell’adeguato monitoraggio assicurato in ambito penitenziario edell’insussistenza di una condizione di assoluta incompatibilità con la detenzione.Tale apprezzamento, di per sé assorbente rispetto ad ognuna delle deduzioniveicolate a mezzo del presente ricorso, non risulta efficacemente incrinato dallededuzioni difensive, le quali si risolvono nella generica allegazione di unaggravamento della patologia psichica e nella mera valorizzazionedell’incremento della terapia farmacologica - passata, secondo quanto dedotto,da due farmaci assunti in libertà a dieci somministrati in carcere - senzaconfrontarsi puntualmente con il complessivo apparato argomentativodell’ordinanza e senza indicare elementi concreti idonei a dimostrarel’inadeguatezza delle cure praticabili in ambito penitenziario.3. Le considerazioni appena spese impongono il rigetto del ricorso e laconsequenziale condanna del XXXXXXXXX al pagamento delle spese processuali.Tenuto conto del contenuto della decisione e dei riferimenti in essa contenuti adati sensibili concernenti il ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n.196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle suegeneralità e degli ulteriori dati identificativi. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.