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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13950/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. e 4

I. n. 110 del 1975, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa.

Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare la mancata irrogazione della pena dell'ammenda per la ritenuta contravvenzione, senza indicare le ragioni a sostegno della doglianza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela del tutto generico, limitandosi a censurare la mancata irrogazione della pena dell'ammenda per la ritenuta contravvenzione, senza indicare le ragioni a sostegno della doglianza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2