CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 24879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 2 7834 /2017 R.G. propost o da THOMASRENATO , rappresentat o e difes o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo pec: avv.fer- [OSCURATO:EMAIL], giusta nota di deposito del 4.7.2024; –ricorrente – Oggetto:contraddittorio en- doprocedimentale contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- panian. 4219 / 8 /20 1 7 depositata il 1 0 / 5 /20 1 7 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Regio- naledella Campania n. 4219/8/2017 veniva rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] , medico chirurgo, avverso la sentenza della Com- missionetributaria provinciale di Napoli n. 826 / 19 /201 6 con la quale erastato rigettato i l ricors o propost o da l contribuente contro l’avviso di accertamento per IRPEF , addizionali e sanzioni 200 9 , basato su p.v.c.e un’agenda rinvenuta nella disponibilità del contribuente . 2.Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure , rite- nevarispettato il contraddittorio endoprocedimentale e legittimo l’ac- certamento,con il quale veniva rideterminato il reddito dichiarato dal contribuentein euro 324.500 per il periodo di imposta , poi ridotto ad euro298.283 in autotutela. Ladecisione d’appello confermava gli esiti di primo grado. 3.Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, in quanto riproporrebbe le identichedoglianze avanzate nei precedenti gradi di giudizio, questioni difatto, e sarebbe finalizzato ad un riesame del merito della contro- versia,precluso in sede di giudizio di legittimità . L’eccezione è scruti- nabileunitamente all a disamina delle singole censure. 2.Con il primo motivo del ricorso il contribuente prospetta, in rapporto all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione o falsa applicazionedi norme di diritto » . Nel corpo del motivo l a di sposizion e dilegge individuat a è l’ art.2697 cod. civ.. 3.La censura non può trovare ingresso . Il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impu- gnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge impli- candonecessariamente un problema interpretativo della stessa . V ice- versa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie con- creta,mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraversoil vizio di motivazione ( ex multis , Cass. n. 26110 del 2015). Orbene,il mezzo di impugn a zione non si confronta interamente con la ratiodecidendi espressa dalla sentenza, lamentando il fatto che il giu- diceavrebbe espresso interpretazioni elusive inesatte ed equivoche dei fattidecisivi per il giudizio , in particolare con riferimento all’assenza di questionari(cfr. p.4 ricorso). Vainnanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giu- dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con- cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples- sivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionei n un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli ind izi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria. Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto s torico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come ammette lo sesso contri- buente,nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente st ato conside- rato ed è stato anche richiama to dettagliatamente il contenuto del p.v.c..e il compendio probatorio ivi contenuto a cominciare dalla do- cumentazioneextracontabile reperita (cfr. pp.2 - 3 sentenza) 4.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la « nullità della sentenza o del procedimento»per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. perché il giu- dicenon si sarebbe pronunciato sul dedotto omesso contraddittorio en- doprocedimentale,limitandosi a rigettare il ricorso. 5. Il terzo motivo de l ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto de- cisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla questione dell’omesso rispetto del contraddittorio nel procedi- mentoamministrativo. 6.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno di- sattesi. 6.1. Innanzitutto, con riferimento alla seconda censura, non sussiste laprospettata omessa pronuncia , dal momento che il giudice ha accer- tato,a pag. 2 della sentenza « che il contribuente si è di fatto sottratto alpreventivo contraddittorio » . 6.2.Quanto al terzo motivo, va osservato che la sentenza , sempre a pag.2,dà conto del fatto che anche in primo grado era stato sollevato ilprofilo del contraddittorio endoprocedimentale ed era stato disatteso e, pertanto, la censura dedotta sotto il paradigma motivazionale , in- cappa nella preclusione della doppia conforme. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportatoil collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzocomma, con il c onnesso adeguamento dei richiami, il quale ripro- ponela disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo pre- vistodal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appellosono state t ra loro diverse . 7.A eguali conclusioni deve pervenirsi con riferimento al quarto mo- tivo, dedotto sempre in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., e sempre circa l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione, per aver il giudice « trascurato le puntualieccezioni del ricorrente in ordine alla assenza di questionari relativiall’anno 200 9 oggetto dell’accertamento » (cfr. p.12 ricorso) . Ilmotivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme con riferi- mento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppiorigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo siasecondo grado. Inoltre, il mezzo è inammissibile anche perché sco- pertamenteaspecifico e meritale. Si ribadisce al proposito che la Corte dicassazione (cfr. Cass. s entenza del 28/11/2014 n. 25332) non è mai giudicedel fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla le- galità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrappo- nendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revi- sionedegli accertamenti di fatto compiuti. Si è già dato sopra conto del fattoche il giudice ha ampiamente richiamato i contenuti del p.v.c., in particolarevalutando un compendio di elementi istruttori e incrociando la documentazione extracontabile reperita (agenda) con gli interventi chirurgicieseguiti presso la casa di cura Ruesh e la Casa del Sole (cfr. p.2 sentenza), ed ha svolto una motivazione logica e conforme alla decisionenel precedente grad o di giudizio. 8. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 5.900 per compensi,oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,