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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12320/2026

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cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1308/16/2019, depositata in data 20 marzo 2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.

L’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in proprio, propone ricorso, affidato a unmotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCommissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione, avevarigettato l’appello proposto dal contribuente e dichiarato inammissibile quelloproposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente protempore, avverso la sentenza n. 4682/03/2017 della Commissione tributariaprovinciale di Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalcontribuente avverso l’avviso di intimazione di pagamento relativo al mancatopagamento di diverse sottese cartelle di pagamento e di due avvisi diaccertamento esecutivi.2.

In punto di diritto, la CTR - confermando la sentenza di primo grado che,rilevando l’inammissibilità della costituzione dell’Ente riscossione per esserestata depositata telematicamente in data anteriore all’entrata in vigore delprocesso telematico, aveva accolto il ricorso limitatamente all’impugnativa didue delle sottese cartelle di pagamento per omessa prova della relativa notifica– ha ritenuto infondato l’appello del contribuente avuto riguardo, per quantoancora di interesse, alla ritualità della notifica a mezzo servizio postale e, non amezzo PEC, delle altre presupposte cartelle, e inammissibile quello dell’ADERstante la costituzione in giudizio a mezzo avvocato del libero foro al di fuori delleipotesi previste ex lege.Numero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/20263.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione spiegandoricorso incidentale affidato a un motivo.4.

Il contribuente ha depositato in data 26 dicembre 2025 memoria contenenteistanza di estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 conv. inlegge n. 108 del 2025 stante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata deicarichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e segg.della legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater).RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente osservato che benchè nell’intestazione del controricorsorisulti resistente l’Agenzia delle entrate, trattasi di errore materiale atteso che,come si evince dallo stesso controricorso (pag. 5), con il detto atto si “costituiscein giudizio l’ADER”, alla quale risulta ritualmente notificato il ricorso percassazione trattandosi dell’unica parte presente nei gradi di merito.2.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazionedigitale (CAD), come modificato dall’art. 4 del DL n. 179/2012, conv. con modif.nella legge n. 221/2012, per avere la CTR ritenuto rituale la notifica delle sottesecartelle a mezzo servizio postale sebbene il contribuente avesse eletto c.d.“domicilio digitale” con conseguente obbligo dell’ADER di notificazione dellecartelle, a mezzo PEC, al domicilio digitale comunicato ai sensi dell’art. 3-bisCAD, norma a contenuto universale.3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1,e comma 8 del DL n. 193 del 2016, 43 del RD n. 1611/1933, 11 del d.lgs. n. 8n. 546/92, 4-novies della legge n. 58 del 2019 per avere la CTR ritenutoinammissibile l’appello dell’ADER stante la invalidità- rilevabile d’ufficio- dell’attodi costituzione in giudizio per il tramite dell’avvocato del libero foro, conconseguente inutilizzabilità della documentazione allegata concernente lanotifica delle due presupposte cartelle annullate sebbene, come statuito ancheNumero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/2026dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 30008 del 2019, perle controversie non attribuite all’Avvocatura generale in base al protocollod’intesa, l’ADER potesse avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità diadottare specifiche formalità ovvero la apposita e motivata delibera di cui all’art.43, comma 4, del RD 30 ottobre 1933, n. 1933.4.In data 26.12.2025, il ricorrente ha depositato memoria contenente istanza diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 conv. in legge n. 108del 2025 stante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e segg. della leggen. 197 del 2022 (rottamazione-quater).

In particolare, il ricorrente ha depositatoin atti copia della domanda di adesione alla procedura di definizione agevolatadei carichi tributari riportati dalle pretese tributarie in contesa (identificati neiflussi Agenzia delle Entrate – Riscossione con i seguenti riferimenti: AT –06890202301650195180, 06890202301650220180, 06890202301650204180,06890202301650207180, 06890202301650210180), della comunicazione dellesomme dovute da parte dell’ADER e del bonifico bancario afferente il pagamentopuntuale della prima rata e di alcune delle rate con scadenza successiva allaprima.5.L'art. 1 comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022 prevede che:"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento delladefinizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti".5.1.Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale delle sommedeterminate dalla Agenzia delle entrate- Riscossione.6.Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio,a far tempo dal 2/08/2025 è entrato in vigore l'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025(recante: "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizia seguito di definizione agevolata"): "Il secondo periodo del comma 236Numero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/2026dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che,ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizionesi realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazioneprevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dellacomunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n.202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima ounica rata".7.Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l'effetto deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione delgiudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (cfr. Cass. Cass. 14/9/2025 n. 25163;Cass. n. 33883 del 2025; v. anche Cass. n. 32850 del 2025).8.Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.9.Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizionispeciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art. 310 ultimo commacod. proc. civ., secondo la quale "Le spese del processo estinto stanno a caricodelle parti che le hanno anticipate".10.Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.11.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diNumero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/2026infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi leha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 1308/16/2019, depositata in data 20 marzo 2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in proprio, propone ricorso, affidato a unmotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCommissione tributaria regionale della Lombardia, previa riunione, avevarigettato l’appello proposto dal contribuente e dichiarato inammissibile quelloproposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente protempore, avverso la sentenza n. 4682/03/2017 della Commissione tributariaprovinciale di Milano che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalcontribuente avverso l’avviso di intimazione di pagamento relativo al mancatopagamento di diverse sottese cartelle di pagamento e di due avvisi diaccertamento esecutivi.2. In punto di diritto, la CTR - confermando la sentenza di primo grado che,rilevando l’inammissibilità della costituzione dell’Ente riscossione per esserestata depositata telematicamente in data anteriore all’entrata in vigore delprocesso telematico, aveva accolto il ricorso limitatamente all’impugnativa didue delle sottese cartelle di pagamento per omessa prova della relativa notifica– ha ritenuto infondato l’appello del contribuente avuto riguardo, per quantoancora di interesse, alla ritualità della notifica a mezzo servizio postale e, non amezzo PEC, delle altre presupposte cartelle, e inammissibile quello dell’ADERstante la costituzione in giudizio a mezzo avvocato del libero foro al di fuori delleipotesi previste ex lege.Numero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/20263. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione spiegandoricorso incidentale affidato a un motivo.4. Il contribuente ha depositato in data 26 dicembre 2025 memoria contenenteistanza di estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 conv. inlegge n. 108 del 2025 stante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata deicarichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e segg.della legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater).RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente osservato che benchè nell’intestazione del controricorsorisulti resistente l’Agenzia delle entrate, trattasi di errore materiale atteso che,come si evince dallo stesso controricorso (pag. 5), con il detto atto si “costituiscein giudizio l’ADER”, alla quale risulta ritualmente notificato il ricorso percassazione trattandosi dell’unica parte presente nei gradi di merito.2.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazionedigitale (CAD), come modificato dall’art. 4 del DL n. 179/2012, conv. con modif.nella legge n. 221/2012, per avere la CTR ritenuto rituale la notifica delle sottesecartelle a mezzo servizio postale sebbene il contribuente avesse eletto c.d.“domicilio digitale” con conseguente obbligo dell’ADER di notificazione dellecartelle, a mezzo PEC, al domicilio digitale comunicato ai sensi dell’art. 3-bisCAD, norma a contenuto universale.3.Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1,e comma 8 del DL n. 193 del 2016, 43 del RD n. 1611/1933, 11 del d.lgs. n. 8n. 546/92, 4-novies della legge n. 58 del 2019 per avere la CTR ritenutoinammissibile l’appello dell’ADER stante la invalidità- rilevabile d’ufficio- dell’attodi costituzione in giudizio per il tramite dell’avvocato del libero foro, conconseguente inutilizzabilità della documentazione allegata concernente lanotifica delle due presupposte cartelle annullate sebbene, come statuito ancheNumero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/2026dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 30008 del 2019, perle controversie non attribuite all’Avvocatura generale in base al protocollod’intesa, l’ADER potesse avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità diadottare specifiche formalità ovvero la apposita e motivata delibera di cui all’art.43, comma 4, del RD 30 ottobre 1933, n. 1933.4.In data 26.12.2025, il ricorrente ha depositato memoria contenente istanza diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 conv. in legge n. 108del 2025 stante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e segg. della leggen. 197 del 2022 (rottamazione-quater). In particolare, il ricorrente ha depositatoin atti copia della domanda di adesione alla procedura di definizione agevolatadei carichi tributari riportati dalle pretese tributarie in contesa (identificati neiflussi Agenzia delle Entrate – Riscossione con i seguenti riferimenti: AT –06890202301650195180, 06890202301650220180, 06890202301650204180,06890202301650207180, 06890202301650210180), della comunicazione dellesomme dovute da parte dell’ADER e del bonifico bancario afferente il pagamentopuntuale della prima rata e di alcune delle rate con scadenza successiva allaprima.5.L'art. 1 comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022 prevede che:"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento delladefinizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti".5.1.Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale delle sommedeterminate dalla Agenzia delle entrate- Riscossione.6.Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio,a far tempo dal 2/08/2025 è entrato in vigore l'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025(recante: "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizia seguito di definizione agevolata"): "Il secondo periodo del comma 236Numero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/2026dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che,ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizionesi realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazioneprevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dellacomunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n.202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima ounica rata".7.Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l'effetto deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione delgiudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (cfr. Cass. Cass. 14/9/2025 n. 25163;Cass. n. 33883 del 2025; v. anche Cass. n. 32850 del 2025).8.Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.9.Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizionispeciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art. 310 ultimo commacod. proc. civ., secondo la quale "Le spese del processo estinto stanno a caricodelle parti che le hanno anticipate".10.Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.11.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diNumero registro generale 33106/2019Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 12320/2026Data pubblicazione 02/05/2026infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi leha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.Il Presidente
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