CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] de Manzini, ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale, ma in data 4 ottobre 2021 ha fatto pervenire rinuncia alla trattazione orale riportandosi ai propri scritti; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, conformemente alla propria requisitoria scritta, per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1. Propongono ricorso per Cassazione, con un unico atto, la giornalista [OSCURATO:PERSONA] e il direttore responsabile del quotidiano I! Piccolo, [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 30 novembre 2021 che, in parziale accoglimento delle richieste degli imputati, ha riformato in parte la sentenza impugnata revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena; nel resto, ha confermato la sentenza di condanna affermativa della responsabilità degli imputati in ordine ai reati, loro rispettivamente ascritti, di diffamazione a mezzo stampa in danno della Camera di commercio di Trieste e di omesso controllo. L'articolo in questione, dal titolo «La Camera di Commercio di Trieste, in persona del suo presidente [OSCURATO:PERSONA] promuove l'olio degli altri», è stato pubblicato, sul predetto quotidiano, il 16 maggio 2014, a seguito di un comunicato stampa, dal titolo «[OSCURATO:PERSONA] porta a Tokyo i vincitori del concorso», diffuso dall'[OSCURATO:PERSONA] della Camera di Commercio di Trieste in occasione di una manifestazione fieristica denominata '[OSCURATO:PERSONA]' organizzata dal predetto ente. Secondo la prospettazione accusatoria esso è offensivo della reputazione della Camera di commercio di Trieste nella parte in cui afferma «... spendiamo soldi pubblici, anche 'nostrani' per fare pubblicità ad altre regioni». La doppia conforme affermazione di responsabilità degli imputati si fonda sull'impossibilità di riconoscere la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., anche in forma putativa, in relazione al diritto di critica quanto alla verità dei fatti riferiti. Essa si basa sul rilievo che la critica formulata, concernente la spendita non giustificata di danaro pubblico, presuppone il fatto non vero, affermato nell'articolo e non desumibile dal tenore del comunicato stampa, di una presunta trasferta in Giappone dei rappresentanti e funzionari della Camera di Commercio. Si afferma, poi, nella sentenza impugnata che, in ogni caso, non sarebbe stato possibile riconoscere la scriminante, neanche dal punto di vista putativo, in quanto la giornalista, prima della pubblicazione, non aveva assolto all'obbligo di verifica della verità della notizia. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen., i ricorrenti lamentano la mancanza integrale della motivazione e la connessa violazione di legge, deducendo, in particolare, che la giornalista non avrebbe potuto compiere alcuna verifica sulla fonte della notizia pubblicata poiché questa è rappresentata da un comunicato stampa della stessa persona offesa e che, in ogni caso, l'errore in cui è incorsa è da considerarsi scusabile perché indotto proprio dal tenore complessivo del comunicato. Lamentano, quindi, che la sentenza d'appello non si è minimamente soffermata sulla sussistenza di un errore scusabile e che nessuna motivazione ha offerto in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa in capo alla giornalista e alla circostanza, pur dedotta, che l'errore in cui questa è incorsa è stato indotto dal tenore letterale del comunicato stampa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nella vicenda che qui ci occupa viene in rilievo essenzialmente l'esimente dell'esercizio del diritto di critica che può ritenersi sussistente solo ove non risultino superati i seguenti limiti: la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; la continenza formale e l'interesse sociale alla notizia. Non è qui in discussione che il contenuto dell'articolo costituisca espressione del diritto di critica della giornalista (illegittimamente esercitato secondo la valutazione dei giudici di merito), né sono in discussione l'offensività di quanto scritto (si fa intendere al lettore che la Camera di commercio triestina ha sprecato denaro pubblico per averlo utilizzato non per avvantaggiare l'economia nostrana, ma per aiutare i produttori di olio di oliva estranei alla realtà del [OSCURATO:PERSONA] e si accusa, quindi, sostanzialmente, l'ente di essere venuto meno ai suoi fini istituzionali), la sussistenza dell'interesse sociale e la continenza del linguaggio adoperato. Ciò che viene in rilievo è esclusivamente la veridicità del fatto presupposto dalla critica che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, ben poteva desumersi dal tenore letterale del comunicato, circostanza, questa, invece, esclusa dai giudici di merito secondo cui «dalla lettura dell'articolo non si desume affatto che la Camera di commercio sarebbe stata presente in Giappone con i propri funzionari». Per la Corte distrettuale in ogni caso «era onere della giornalista di verificare la notizia prima di pubblicarla, svolgendo tutti gli accertamenti del caso». 2. Orbene, il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). Esso non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, tuttavia, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. ( Sez. 3, civ. Ord. n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 - 03). In altri termini, non può essere consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili. Per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, anche putativa, è necessario, dunque, che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098). Il giudizio valutativo è, infatti, ben diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza d: questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". In altri termini «la critica postula fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (ex multis, da ultimo, Sez. 5 , n 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554). La natura della fonte poi non esonera in linea di massima il giornalista dall'onere di esaminare e controllare la notizia così da sopprimere ogni dubbio sulla sua veridicità e l'errore sulla verità della stessa non deve essere frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dunque, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (ex multis, Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277958 ). La scriminante putativa, allora, viene in rilievo quando l'autore dello scritto abbia assolto all'onere anzidetto e non é sufficiente invocare la putatività facendo mero rinvio all'affidamento riposto in buona fede sulla fonte informativa. 3. Nella vicenda in esame, il fatto oggetto della critica giornalistica è stato desunto, come si è visto, da un annuncio della stessa persona offesa che, per pubblicizzare il proprio operato, ha divulgato un comunicato stampa intitolato «[OSCURATO:PERSONA] porta a Tokyo i vincitori del Concorso»; l'incipit è poi il seguente: «... Sabato 17 maggio [OSCURATO:PERSONA], la fiera degli olii extravergini d'oliva si presenterà a Tokyo ... porterà con sé gli oli italiani vincitori all'ultima edizione del [OSCURATO:PERSONA] per promuovere anche in questa occasione l'eccellenza della produzione olearia made in Italy e continuare l'azione di penetrazione sui mercati esteri». Ora, se è vero, come è vero, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi), in tema di diffamazione a mezzo stampa l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche, è anche vero che nell'esercizio di siffatto diritto, come si è già rilevato, non può pretendersi la verità oggettiva di quanto sostenuto e che, nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso, non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen., sotto il profilo putativo ex art. 59, comma quarto, cod. pen., quando l'errore circa la verità non sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile (v., ex multis, Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999, dep. 2000, Latella, Rv. 216437). Orbene, i ricorrenti assumono, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che la lettura del comunicato ben poteva indurre in errore il lettore là dove vengono utilizzate espressioni come «[OSCURATO:PERSONA] porta a Tokyo i vincitori del concorso». « Assieme ad [OSCURATO:PERSONA] ci saranno ... », «Olio capitale si presenterà a Tokyo» che verosimilmente potevano lasciar intendere la presenza di rappresentanti dell'ente in Giappone e indurre in errore anche un lettore non frettoloso. La Corte distrettuale esclude in modo del tutto apodittico la sussistenza di un errore incolpevole della giornalista nell'interpretare il comunicato; non dà conto del perché la discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti abbia consentito di escludere l'esercizio del diritto di critica, sotto il profilo della putatività; non indica il perché abbia ritenuto non assolto l'obbligo di un adeguato controllo delle notizie diffuse nonostante, in un contesto contrassegnato da una concitata risposta (pubblicata il giorno dopo la diffusione del comunicato e il giorno prima della manifestazione) su un argomento di forte impatto sull'opinione pubblica locale, la necessità di immediatezza e tempestività può comportare un affievolimento, in nome dell'interesse alla notizia, dell'accuratezza della verifica della sua verità (cfr., per analoga affermazione in tema di cronaca in generale, Sez. 5, n. 8042 del 15/12/2005, dep. 2006, Perna, Rv. 233403). Occorre, pertanto, che la Corte d'appello rivaluti il nucleo essenziale di veridicità anche putativa dei fatti posti a fondamento della critica e della sua compatibilità con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché altra sezione della Corte d'appello di Trieste valuti, ai fini della decisione, alla luce di quanto sopra ritenuto e fornendone logica e approfondita motivazione, la sussistenza o meno in capo agli imputati di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. P.Q.M. la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio pe