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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00500/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 08/04/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Nola del 16/05/2022, che aveva condannato – in esito a rito abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui all’articolo 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 533 cod. pen., dovendo il ricorrente essere prosciolto ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., non sussistendo elementi da cui dedurre la commissione del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza è stata dedotta per la prima volta in Cassazione, con conseguente tardività.

Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), emerge che la violazione censurata non era stata dedotta, risultando dedotti esclusivamente il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, il riconoscimento della recidiva, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 08/04/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Nola del 16/05/2022, che aveva condannato – in esito a rito abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui all’articolo 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 533 cod. pen., dovendo il ricorrente essere prosciolto ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., non sussistendo elementi da cui dedurre la commissione del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza è stata dedotta per la prima volta in Cassazione, con conseguente tardività. Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), emerge che la violazione censurata non era stata dedotta, risultando dedotti esclusivamente il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, il riconoscimento della recidiva, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec
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