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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48771/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREtc-G--to alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza di motivazione della suddetta pronuncia.

Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Secondo, invero, tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazcone della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Séz. 4, n. 38235 del 5 giugno 2018), sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peli. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREtc-G--to alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza di motivazione della suddetta pronuncia. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Secondo, invero, tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazcone della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Séz. 4, n. 38235 del 5 giugno 2018), sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peli. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembr
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