CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 07304/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo, lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen., trattandosi di un unico reato. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche(può essere/ legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha rilevato l'assenza di elementi positivi, e ritenuto insufficiente lo stato di incensuratezza. In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha rilevato che la condotta aveva ad oggetto sostanze stupefacenti di tipologiaVdiverse, configurandosi due distinti reati avvinti dal vincolo della medesimezza del disegno criminoso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]